Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46353 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46353 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO MASSIMO N. IL 19/01/1971
RENDE FRANCESCO N. IL 29/11/1980
avverso la sentenza n. 2168/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
N
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 novembre 2012, la Corte di appello di Catanzaro, 2^
sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza appellata da D’
Ambrosio Massimo e Rende Francesco con la quale erano stati dichiarati colpevoli
entrambi del delitto di cui all’ art. 648 cod. pen. (capo C) per avere acquistato
materiale informatico di vario tipo provento di truffa ai danni della Apple Computer
International ed il Rende altresì (in concorso con De Franco Alfonso e Tripicchio

Italia alla quale avevano ordinato materiale informativo del valore di € 4.261,00
utilizzando le false generalità di Luaidi Alberto e, per il pagamento, carta di credito
clonata, con utilizzazione della stessa (capo B) ed erano stati condannati,
riconosciute le attenuanti generiche, Rende alla pena di un anno sei mesi di
reclusione e quattrocento euro di multa; D’ Ambrosio alla pena di un anno quattro
mesi di reclusione e trecentoquarantaquattro euro di multa, con il beneficio della
sospensione per entrambi
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
1) D’ Ambrosio (avv. Nicola Rendace): a norma dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la sentenza
impugnata fornito alcuna giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza del
delitto presupposto e comunque in ordine alla consapevolezza da parte del
ricorrente della ritenuta illecita provenienza degli oggetti sequestrati presso la sua
abitazione, giustificazione necessaria anche per comprendere per quale ragione non
si è ritenuta la diversa ipotesi contravvenzionale di cui alli art. 712 cod. pen.;
2) Rende (avv. Emilio Greco):a norma dell° art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per
mancanza di motivazione, quella adottata essendo di mero stile, quanto al delitto di
cui al capo A) perché fondata su un presunto riconoscimento da parte degli agenti
di p.g. (che avevano proceduto al controllo e identificazione di De Franco Alfonso
mentre si accingeva ritirare la merce ordinata con il falso nome di Lualdi), peraltro
per una presenza meramente fortuita. Analoghe doglianze valgono per il delitto sub
B) in relazione al quale inoltre nulla è stato accertato sulla presunta donazione della
carta di credito. Quanto al delitto di ricettazione sub C) si osserva che il materiale
probatorio sequestrato nella sua abitazione non proviene dal delitto di truffa ai
danni della Apple, tanto che gli è stato restituito. In ogni caso manca la prova del
reato presupposto tanto che la Apple non ha sporto querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell’ interesse di D’ Ambrosio Massimo:

2,b4-

Pierpaolo) dei delitti di tentata truffa (capo A) ai danni della ditta Tecno Computer

1.1. è infondato per la parte in cui denuncia omessa motivazione in ordine alla
sussistenza dell’ elemento oggettivo del delitto di ricettazione. L’ accertamento
incidentale del delitto presupposto è stato congruamente effettuato dai giudici di
merito, i quali hanno rammentato quanto riferito in dibattimento dal teste Moretti
Francesco, rappresentante della Apple: i beni rinvenuti nell’ abitazione del
ricorrente e sequestrati risultavano essere stati spediti ma mai giunti a
destinazione. Di qui il convincimento che essi siano stati oggetto di sottrazione da

1.2. è infondato per la parte in cui denuncia omessa motivazione in ordine alla
sussistenza dell’ elemento soggettivo. Con l’ appello vi era stata doglianza in
ordine all’ accertamento della consapevolezza dell’ illecita provenienza. La sentenza
impugnata non ha omesso di motivare, perché in premessa ha specificato di
rinviare alla motivazione del primo giudice per tutte le questioni oggetto di
doglianza in relazione alla quali la sentenza di primo grado aveva proceduto a
specifico esame. In ordine all’ elemento soggettivo il Tribunale aveva spiegato, sulla
base del costante orientamento interpretativo di questa Suprema Corte, il
convincimento della sussistenza della consapevolezza dell’ illecita provenienza del
bene doveva essere tratto dalla mancata indicazione della provenienza dei beni
oggetto di sequestro;
1.3. è inammissibile per la parte in cui si afferma che non sarebbero comprensibili
le ragioni del diniego dell’ attenuante del capoverso dell’ art. 648 cod. pen., perché
mera reiterazione di analoga doglianza mossa con l’ appello, alla quale la Corte
territoriale ha dato esaustiva risposta, avendo rammentato che nel caso il valore dei
beni ricettati non era certamente esiguo (trattandosi materiale informatico nuovo) e
che le circostanze dei fatti non deponevano per la loro complessiva tenuità.

2. Il ricorso nell’ interesse di Rende Francesco:
2.1. è inammissibile per la parte in cui, in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai
capi A e B, propone una lettura alternativa del materiale probatorio già esaminato
dai giudici di merito in riferimento alla sua presenza nel momento in cui il De
Franco si accingeva a ritirare la merce ordinata utilizzando le false generalità di
Lualdi e pagata con carta di credito clonata, clonazione accertata perché denunciata
dal titolare Casella Claudio. La valutazione del compendio probatorio da parte dei
giudici di merito, in quanto non manifestamente illogica, si sottrae a censura in
questa sede;
2.2. è inammissibile per la parte in cui, in relazione al delitto di ricettazione,
introduce per la prima volta in questa sede argomenti di natura fattuale. L’ assunto,
secondo il quale i beni rinvenuti e sequestrati presso la sua abitazione gli sarebbero
stati restituiti perché non compresi fra quelli segnalati dalla Apple, non trova alcu

titl

parte di persone diverse dai destinatari;

riscontro nella sentenza impugnata. Né il ricorrente segnala di aver proposto
analoga doglianza con l’ appello, perché non denuncia omessa motivazione da parte
della sentenza impugnata in riferimento a tale circostanza;
2.3. è infondato per la parte in cui denuncia violazione dell’ art. 648 cod. pen. al
rilievo che la Apple Computer non ha presentato querela per il reato presupposto.
La mancanza di tale condizione di procedibilità, per espresso disposizione di legge
(art. 648 c. 3 cod. pen.), non ha alcuna incidenza sulla configurabilità del delitto di

3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese rocessuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp se processuali.
Roma 9 ottobre 2013
on igliere Est. ,

idente

ricettazione (ex plurimis Cass. Sez. 2, 28.5.2010 n. 33478).

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