Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46352 del 18/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46352 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEN ALI’ MOHAMED N. IL 28/12/1966
avverso la sentenza n. 3940/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la arte civile,
vvl/
/
Udit i difensor
Data Udienza: 18/11/2015
28956/15 RG
1
RITENUTO IN FATTO
1. Mohamed Ben Alì, cittadino del Marocco, è stato condannato in primo e
secondo grado per reati di detenzione a fini di spaccio di eroina e hashish (con la
recidiva reiterata infraquinquennale), resistenza e lesioni aggravate (fatti del
4.6.13; sentenza GIP Livorno 11.2.14, App. Firenze 5.2.15).
motivi di vizi della motivazione in relazione:
– all’art. 192 c.p.p. e all’art. 73 dPR 309/90: vero che era stato visto
suddividere la droga non era stato visto cederla ad alcuno;
– all’art. 73, comma 5, stesso dPR: non c’era prova dei quantitativi trattati;
– alla mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla
recidiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è generico (non si confronta con la complessiva azione
descritta in sentenza come direttamente percepita dalla polizia giudiziaria:
frazionamento della sostanza, suddivisione, peso e confezionamento in autonome
dosi, tutt’altro che irrazionalmente apprezzato dalla Corte toscana come sintomatica
univocamente della destinazione in atto allo spaccio, p. 4 e 5) e diverso dai
consentiti (risolvendosi in censura di merito).
Il secondo motivo è generico: la doglianze sono assertive e astratte a fronte
di motivazione specifica su quantitativo in concreto accertato e complessive
caratteristiche del fatto (p. 5).
Il terzo motivo è di puro merito, a fronte di autonomo giudizio del Giudice
d’appello sulla congruità della pena.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18.11.2015
2. Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso il difensore, enunciando