Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46352 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46352 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANI ALIU N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 4206/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in personq,del Dott.
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 aprile 2012, il Tribunale di Firenze, 1^ sezione penale, in
parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Pistoia appellata da Gani
Aliu, lo assolveva dal reato di cui al capo F) limitatamente all’ ipotesi di ricettazione
della patente di guida rilasciata a Obi Chi Chi perché il fatto non sussiste e dal
reato di cui al capo K) perché il fatto non costituisce reato; diversamente qualificato
il fatto residuo dell’ imputazione sub F) relativo alla (ricettazione) della carta di

dua nni di reclusione e duemila euro di multa. Confermava nel resto la sentenza
impugnata con la quale Gani Aliu era stato dichiarato colpevole dei delitti di
resistenza e lesioni personali volontarie ai danni del Milo Molino Antonio e dell’ App.
Coppola Giancarlo (capi A e B), utilizzazione di carte di credito clonate (capi C, D,
E), uso di carta di identità falsa intestata a Plotkin Robert (capo G), detenzione di
passaporto della Repubblica Federale della Nigeria a lui intestato realizzato su
supporto contraffatto (capo H), formazione di patente di guida nigeriana falsa (capo
I), false dichiarazioni sulla sua condizione di incensuratezza (capo K).
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– motivazione illogica, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, in merito
alla prova della penale responsabilità per i reati contestati al capo F) (con richiesta
di parziale riqualificazione nel reato di falso) e al capo K), essendo credibile che la
patente di guida intestata alla connazionale OBI Chi Chi sarebbe stata da quest’
ultima dimenticata a casa dell’ imputato senza che la stessa sia stata da lui
utilizzata e che la carta d’ identità intestata a Plotkin sia stata non ricettata ma da
lui direttamente realizzata; quanto al capo K) doveva riconoscersi la sua buona
fede;
– illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’ attenuante
speciale di cui al capoverso dell’ art. 648 cod. pen., al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche nonché alli entità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché mera reiterazione dell’ appello, senza alcuna critica
specifica alla sentenza della Corte territoriale, che fra l’ altro ha accolto
integralmente il primo motivo di doglianza. In conseguenza per questo profilo il
ricorso difetta di interesse. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al
secondo motivo di ricorso: non vi è più interesse in ordine all’ attenuante di cui al
capoverso dell’ art. 648 cod. pen. essendovi stata assoluzione relativamente alla
patente di guida intestata alla OBI Chi Chi e riqualificazione come falso in
riferimento alla carta di identità belga intestata a Plotkin Robert. La Corte ha

identità belga intestata a Plotkin Robert nel delitto di falso, rideterminava la pena in

spiegato per quale ragione ha ritenuto non ricorrere i presupposti per il
riconoscimento delle attenuanti generiche: nessuna critica specifica in riferimento a
tale motivazione, sicché per questo profilo il ricorso è generico. La pena infone è
stata sensibilmente ridotta
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa
della ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammen e.

inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

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