Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46351 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 46351 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUSI LEONARDO N. IL 13/02/1987
avverso la sentenza n. 3511/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. , e’ . CeLt24.
che ha conclusoper 2 t i \A. a. A.A4
tAdtiNri

Udito, per lt parte c ile, l’Avv
Udit i dife

Data Udienza: 18/11/2015

31542/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.11.2014 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
condanna di LEONARDO LUSI per reato ex art. 73, comma 5, dPR 309/90, per
concorso nella detenzione di gr. 16,49 di eroina, 9,74 di cocaina, 9,5 di hashish,
tutta conservata in vari cilindretti (alcuni nel cavo orale e nelle scarpe del
coimputato, altri in possesso dell’imputato e parte in polvere ed altra in sostanza

autostradale di Napoli nord, essendo residenti in Abruzzo.
2. Il ricorso proposto dal difensore nell’interesse di LUSI enuncia motivi di
violazione di legge e vizi alternativi della motivazione sui punti: della responsabilità,
riproponendo la tesi difensiva dell’esclusiva destinazione ad uso personale delle
sostanze, lamentando l’erroneo apprezzamento sul punto dei due Giudici del
merito; del diniego delle attenuanti generiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è palesemente inammissibile perché entrambi i motivi sono
diversi dal consentito, risolvendosi in precluse censure di merito a fronte di duplice
conforme apprezzamento in fatto nei primi due gradi di giudizio.
La Corte d’appello ha esaminato le doglianze difensive, riproposte negli stessi
termini in ricorso, con risposta specifica sulla destinazione allo spaccio (p. 3: la
pluralità delle sostanze, la suddivisione e le modalità di conservazione; la condotta
all’atto del controllo di polizia, la distanza dalla zona di residenza; l’assenza di
comprovate lecite fonti di reddito) e sul diniego delle attenuanti generiche
(osservando che già la riconduzione della vicenda all’ipotesi lieve, ritenuta
discutibile, aveva in concreto condotto alla quantificazione di pena non suscettibile
di altri ridimensionamenti), né apparente né manifestamente illogica o
intrinsecamente contraddittoria.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18.11.2015

solida pietrificata). I due erano stati controllati a bordo di autovettura alla barriera

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA