Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4635 del 21/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4635 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
awerso l’ordinanza del 12/12/2011 del Giudice di pace di Udine R.G. 332/2011
nei confronti di
Di Paola Pasquale, nato a Scampitella il 07/05/1957
Menazzi Giordano, nato a Udine il 14/09/1968
esaminati gli atti, il prowedimento impugnato, il ricorso, i motivi aggiunti e le richieste del
Procuratore Generalela,
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udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/12/2011 il Giudice di pace di Udine ha disposto trasmettersi al
Pubblico Ministero gli atti del procedimento n. 332/2011 R.G. Dibatt., in quanto concernente
fatti awenuti nel medesimo contesto spazio — temporale di cui al procedimento n. 479/2009
R.G. Dibatt., pendente dinanzi al Tribunale di Udine.
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Data Udienza: 21/11/2012
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2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha proposto ricorso per
cessazione, lamentando che il Giudice di pace abbia dichiarato la propria incompetenza per
materia, con ordinanza e non con sentenza, in relazione a ragioni di connessione spazio —
temporale, non contemplate dall’art. 6 d. Igs. n. 274 del 2000.
3. Con motivi aggiunti, il Procuratore ricorrente ha sostenuto che il provvedimento del
giudice di pace è, oltre che illegittimo, abnorme, in quanto, invece di tradursi nella
trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, li ha trasmessi al Pubblico Ministero, con
conseguente regressione del procedimento.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In continuità con l’orientamento espresso da questa Corte, non è ricorribile per cessazione
l’ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dell’ipotesi di concorso formale di reati, rilevata la
connessione con altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale, ordini la trasmissione
degli atti a quest’ultimo (Sez. 5, n. 3919 del 17/11/2011, Bertuccioli, Rv. 251720) ovvero al
P.M. (Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720).
Il prowedimento con il quale il Giudice di pace ha declinato la competenza ha natura
sostanziale di sentenza.
I provvedimenti sulla competenza non possono formare oggetto di autonoma impugnazione
con il ricorso per cessazione (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.), ma sono suscettibili
unicamente di determinare conflitto ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. Neppure
può essere definito abnorme il prowedimento impugnato, in quanto secondo la
giurisprudenza di questa Corte (S.U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, non è
abnorme il provvedimento che costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e che non determini la stesi del procedimento.
Ciò posto, rientra senz’altro fra i poteri del giudice valutare la propria competenza, mentre
l’ordinamento prevede che in materia di competenza la potenziale situazione di stallo venga
risolta nell’ambito della risoluzione del conflitto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 21/11/2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO