Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46347 del 05/07/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46347 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NUNNARI Lorenzo, nato il 19/05/1993
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina del 29/12/2012
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
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ggrariNdt.Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio
Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina convalidava
l’arresto di Lorenzo Nunnari, indagato per il reato di tentato furto aggravato in
concorso con altra persona, sul rilievo che il detto arresto era stato effettuato nella
flagranza di reato. Si era, infatti, verificato che, nella notte del 29 dicembre 2012,
militari dell’Arma avevano tratto in arresto il Nunnari, dopo essere stati allertati che
era in corso un furto presso un distributore di benzina; che il predetto, alla vista dei
Data Udienza: 05/07/2013
Carabinieri aveva cercato di darsi alla fuga; che, dopo qualche ora, era stato
individuato e tratto in arresto anche il complice, al quale il Nunnari avrebbe fatto da
palo.
Con la stessa ordinanza il giudicante applicava al Nunnari la misura cautelare degli
arresti domiciliari.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore, avv. Carmelo Vinci, ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett.
e),
riguardo alle condizioni per l’eseguito arresto, assumendo che il
condizioni, limitandosi a mere formule di stile, peraltro in un contesto nel quale,
concessa la misura degli arresti domiciliari, vi era evidente confusione argomentativa.
2. Il profilo di doglianza relativo alla pretesa insussistenza dei presupposti di
convalida dell’arresto è privo di fondamento.
E’ risaputo, al riguardo, che in tema di convalida dell’arresto il giudice, oltre a
procedere ad una verifica formale circa l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386,
comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei
presupposti legittimanti l’eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell’operato
della polizia, sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di
flagranza ed all’ipotizzabilità dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza
tuttavia prendere in considerazione l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze
cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza
sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La
verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei
poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta
chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non
convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (cfr., tra le altre,
Cass., Sez. 4, 6.4.2006, n. 17435, rv. 233969).
Orbene, nel caso di specie, il controllo dei presupposti legittimanti l’arresto è
avvenuto nel pieno rispetto degli anzidetti parametri.
Non era, infatti, revocabile in dubbio che sulla base della descrizione dei fatti
emergente dal verbale di arresto e degli atti del procedimento siano stati
correttamente ravvisati i presupposti della flagranza, posto che all’arresto dell’indagato
i militari erano pervenuti proprio durante l’esecuzione dell’azione delittuosa a seguito
di segnalazione di un passante, mentre in condizione di quasi-flagranza era stato, poco
dopo, tratto in arresto il complice.
L’arresto è stato, dunque, legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria e,
motivatamente, sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti, la cui
individuazione può agevolmente trarsi in un contesto motivazionale che si è fatto
carico anche della verifica – certamente nella prospettiva di un’autonoma valutazione 2
provvedimento impugnato era venuto meno all’obbligo di verifica delle anzidette
delle condizioni di legge per la concessione all’indagato della misura degli arresti
domiciliari.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/07/2013.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del