Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46345 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46345 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BUONERBA Giuseppe, nato a Napoli il 02/09/1979

avverso l’ordinanza del 04/02/2013 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del
17/04/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/11/2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto da Giuseppe Buonerba avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Modena, che aveva, parzialmente, rigettato la richiesta
di liberazione anticipata da lui avanzata.

Data Udienza: 05/07/2013

Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dallo stesso detenuto, questa
Corte Suprema, Sezione Prima, con sentenza del 04/11/2011, annullava
l’impugnato provvedimento con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale,
rilevando mancanza di motivazione in ordine al reato che il detenuto avrebbe
commesso nell’arco di tempo di riferimento e sulla ritenuta sua incidenza nel
giudizio di partecipazione all’opera di rieducazione dello stesso.
Pronunciando in sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza di Bologna

provvedimento a suo tempo oggetto di reclamo innanzi allo stesso giudice recava
chiaramente l’indicazione che il condannato aveva commesso in data 04/02/2009
una grave minaccia all’agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa
circondariale di Modena, rilevando, altresì, che – quanto all’incidenza di tale reato
sui criteri sintomatici della mancanza di partecipazione all’opera di rieducazione era competente il giudice di merito “al quale non poteva sfuggire la condotta
debordante oltre le parole del detenuto, ma anche l’atteggiamento serbato in
pubblico verso l’agente”.

2. Avverso la anzidetta pronuncia il Buonerba, personalmente, con
dichiarazione resa con mod. IP1, ha proposto un nuovo ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità della
sentenza impugnata per difetto o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi %
dell’art. 606 comma 1 lett. e). Sostiene, al riguardo, che il giudice del rinvio aveva
riproposto lo stesso errore motivazionale, omettendo le necessarie specificazioni in
ordine al reato contestato dal Magistrato di sorveglianza di Modena. Negava di
avere mai avuto contestazioni di sorta in ordine all’asserito episodio di minaccia
grave ad agente di Polizia Penitenziaria, rilevando peraltro, che dalla data del
presunto reato (4 febbraio 2009) erano decorsi oltre tre anni e mezzo senza che
fosse stato contestato nulla al riguardo; richiama la previsione dell’articolo 79 0.P.,
secondo cui, qualora sia in corso una notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, il
giudizio disciplinare viene sospeso, con onere a carico della direzione di informarsi,
periodicamente, sull’esito del procedimento con la soggiunta che, solo alla fine del
detto procedimento penale, possono essere presi definitivi provvedimenti
disciplinari. Invece, nel caso di specie, non v’era stato alcun procedimento penale
riguardante il reato contestato.

2

confermava la precedente ordinanza del 04/11/2011, rilevando che il

2. Va, preliminarmente, stigmatizzato l’accento impropriamente polemico che
caratterizza il provvedimento impugnato, proteso indebitamente a

difendere la

legittimità del precedente provvedimento annullato da questa Suprema Corte,
ritenendolo, in realtà, dotato di sufficiente motivazione, sia pure in virtù di
integrazione con quella del primo giudice, ove invece la pronuncia di annullamento
ha rilevato una specifica carenza. ossia il difetto di valutazione dell’incidenza del
reato commesso dal detenuto sul processo di rieducazione in corso e sull’ambito di

Per ineludibili ragioni ordinamentali il giudice del rinvio è obbligato ad attenersi
rispettosamente al dictum del Giudice di legittimità, non essendogli consentiti rilievi
critici o polemici di sorta.

3. Epurata, nondimeno, da siffatti impropri riflessi, la motivazione del
provvedimento impugnato, oltre a richiamare ancora una volta la decisione del
Magistrato di sorveglianza di Modena, ha pur sinteticamente valutato – così come
richiestogli – la condotta ascritta al detenuto, nella logica confermativa
dell’accoglimento solo parziale della richiesta di liberazione anticipata, rilevando,
con giudizio negativo, la condotta debordante oltre le parole del detenuto, ma
anche l’atteggiamento serbato in pubblico verso l’agente.

4. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenziali
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/07/2013

concedibilità del richiesto beneficio della liberazione anticipata.

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