Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46340 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46340 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
THIAO MODOU MOMOUNE, nato il 18.4.1981
avverso la sentenza n. 2878/2013 emessa dalla Corte di Appello di
Genova 1’8.10.2013;
letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita

la

relazione

fatta

dal

consigliere

Stefano

Mogini;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
reato di cui all’art. 650 c.p. e rigetto del ricorso nel resto.
Ritenuto in fatto

1. Thiao Modou Mamoune ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha ridotto la pena inflitta
al ricorrente per ì reati di cui ai capi B (474 c.p.) e C (648, comma 2, c.p.) della rubrica,
ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, a mesi tre di reclusione e euro 200,00 di multa,
confermando nel resto l’appellata sentenza, che aveva altresì condannato il ricorrente a mesi
sei di reclusione per il reato di cui al capo A (337 c.p.) ed alla multa di 150,00 euro per il reato
di cui al capo D (650 c.p.).

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo:
a) Erronea applicazione dell’art. 650 c.p., non configurabile in riferimento agli inviti, notificati
dalla polizia giudiziaria agli stranieri, di presentarsi per essere accompagnati presso l’Ufficio

Data Udienza: 05/11/2015

Immigrazione della locale Questura al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio
nazionale.

b) Mancanza di motivazione in ordine all’integrazione del delitto di cui all’art. 337 c.p., con
particolare riferimento all’assenza di opposizione violenta all’attività degli agenti operanti e alla
conseguente mancanza di dolo.
e) Erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 c.p. e conseguenti vizi di motivazione in relazione al
diniego della stessa attenuante, certamente compatibile con quella, riconosciuta al ricorrente,
di cui all’art. 648, comma 2, c.p..

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve quindi essere
annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 650 c.p. contestato al capo D della
rubrica perché il fatto non sussiste.
Con riferimento a quella contestazione rammenta il Collegio che ancora recentemente questa
Corte di legittimità ha di nuovo affermato che non risponde del reato previsto dall’art. 650 cod.
pen. lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini
dell’espulsione dal territorio nazionale, in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la
relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non possono
essere validamente surrogati da altri atti (Sez. 1, Sentenza n. 48270 del 23/10/2014, Rv.
261266). Tale orientamento interpretativo merita condivisione. S’impone pertanto,ai sensi
dell’art. 620, lett. I) c.p.p., l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui all’art. 650 c.p. contestato al capo D della rubrica perché il fatto
non sussiste, con eliminazione della relativa pena di Euro 150,00 di ammenda.
2. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, poiché, al di là della loro formale
intestazione, rappresentano la mera riproposizione di censure di merito alle quali la sentenza
impugnata ha fornito puntuale risposta con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi
logici e giuridici (p. 5 e s. quanto alle spinte con le quali il ricorrente ha cercato di sottrarsi
all’intervento degli agenti operanti per garantirsi la fuga; p. 7 e s. quanto al diniego
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. in ragione dell’ammontare del danno e del
corrispondente lucro per l’agente, plausibilmente quantificati dalla Corte territoriale con
riferimento al numero e al prezzo di vendita degli articoli contraffatti detenuti e messi in
commercio dal ricorrente).

Considerato in diritto

+-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ci cui all’art. 650 c.p. perché
il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di Euro 150,00 di ammenda. Rigetta nel resto il
ricorso.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2015.

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