Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4634 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4634 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) SCIALPI ANNA PIA N. IL 01/08/1984
avverso l’ordinanza n. 366/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere DAtt.MARIA VESSICHELLI;
jaistntite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

4.

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Scialpi Anna Pia avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecca in
data 27 aprile 2012, con la quale è stata confermata quella del Gip, applicativa della misura della custodia in
carcere, in ordine alle contestazioni provvisorie di cui ai capi
-A) (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 74
d.p.r. 309 \1990, associazione capeggiata , tra gli altri, da tali Scalpi Maria e Cosimo, operante in Taranto ed
anche nelle limitrofe province e regioni, dal 2009 fino alla richiesta della misura, del 2011),
eroina).
L’indagata, secondo quanto attestato nel ricorso, risulta successivamente sottoposta alla meno gravosa
misura degli arresti dorniciliari.
Deduce la difesa II vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta esistenza degli
indizi concernenti l’ipotesi di reato associativo.
In particolare sarebbe stata Ortle5S3 qualsivoglia argomentazione in ordine ai rilievi che la difesa
aveva formulato nella Istanza di riesame, a proposito della indimostrata consapevolezza, da parte
della ricorrente, di agire nel contesto di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Nella parte della motivazione dedicata al ricorrente vi sarebbe la semplice dedizione dei temi
affrontati dal Gip nella ordinanza genetica ed un cenno all’unico elemento di accusa
rappresentato- secondo la difesa- dalle dichiarazioni accusatorie di non meglio specificati
upropalantr, ma in assenza di elementi obiettivi di riscontro.
In particolare, sarebbe stata indebitamente trascurata la tesi difensiva secondo cui l’indagata-che
pure accompagnava la sorella Maria nei viaggi con destinazione Bari, non aveva coscienza di
svolgere un’attività delittuosa, dovendosi considerare che erano mancati fermi e perquisizioni.
Era emersa, a suo carico, l’unica attività consistita nel rispondere al telefono per conto dei
congiunti, quando questi erano assenti.
Tale attività non può certo integrare il presupposto della partecipazione ad una associazione a
delinquere, tenuto conto che tale partecipazione è richiesta in forma attiva) come adesione
all’accordo di programma delinquenziale.
La condotta dell’indagata avrebbe, ai più, potuto integrare gli estremi del favoreggiamento.

Il ricorso è Infondato e deve essere rigettato.
Non è apprezzabile l’unico motivo di ricorso con il quale ci si lamenta della mancata argomentazione, da
parte dei giudici, in ordine al ruolo partecipativo che l’accusa ritiene svolto dall’indagata all’interno del
gruppo che è risultato operativo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.
L’impianto del provvedimento impugnato poggia sul rilievo secondo cui, data qui per presupposta e non
contestata la configurabilità di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata dalla
sorella dell’indagata, Scialpi Maria, nonché da suo fratello Cosimo e dal figlio della prima Caforio Pietro, la
partecipazione ad essa da parte di soggetti diversi-quale l’indagata-ben pub essere provata- come la
costante giurisprudenza di legittimità ritiene- attraverso comportamenti significativi che si concretino in
una attiva e stabile partecipazione, non essendo viceversa necessaria la esplicita manifestazione di una
volontà associativa, posto che in tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed
operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di
parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di

-2) (illecite detenzione e cessione reiterate, in concorso, di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo

compiti tra gli associati (SENT. Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998 (dep. 11/08/1999) Rv. 213978 imp. Burgio 5
ed altri).
Inoltre si è anche osservato da parte della stessa giurisprudenza- e il tribunale del riesame ne dà atto- che i
sopra menzionati comportamenti significativi o “facta concludentia”, possono essere rappresentati dai
contatti continui tra gli spacciatori, dai frequenti viaggi per il rifornimento della droga, dalla dimostrata
esistenza di basi logistiche, dalle forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei
compiti tra gli associati, nonché dalla commissione di reati rientranti nel programma criminoso e dalle loro
specifiche modalità esecutive (Sez. 4, Sentenza n. 4481 del 29/11/2005 Cc. (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233247;

Orbene, con riferimento a tali indicatori, è indubbio che il provvedimento impugnato abbia svolto una
disamina delle concrete emergenze indiziarle raccolte a carico dell’indagata, evidenziando che, quelle che la
riguardano in maniera rilevante sono rappresentate da intercettazioni telefoniche nonché da rnessaggini
telefonici, reputati dimostrativi, nel primo caso della partecipazione ad una evidente attività di cessione di
sostanza stupefacente e, negli altri casi, di collaborazione ai fini del mantenimento dei contatti telefonici ed
operetivi con tale Mencarella Chiara- indicata in atti come persona a capo dell’associazione a delinquere
operante nella provincia dl Bari, presso la quale si approwigionava il clan tarantino degli Scialpi- nonché tra
quella e la propria sorella Maria: soggetto che, come detto, è ritenuta al vertice dell’organizzazione
delinquenziale di cui al capo A).
E i contatti dei quali si parla sono quelli che motivatamente il tribunale ha riferito ad attività di acquisizione
di sostanza stupefacente, desumibile dalle stesse conversazioni ove si fa riferimento a offerte di soggetti
albanesi e alla “spesa pronta”.
Rispetto a tale pur evidente motivazione, le censure della difesa risultano formulate in termini prossimi alla
inammissibilità poiché lamentano una carenza argomentativa inesistente e, per converso, oltre a non
dettagliare essi stessi l’oggetto dei motivi d’appello che sarebbero stati trascurati, ignorano gli specifici e
pregnanti argomenti dipanati dal giudice del merito.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma ff,, 2012

massime precedenti conformi: N. 6244 del 2001 Rv. 218178, N. 10781 del 2001 Rv. 218731, N. 20708 del
2003 Rv. 225416).

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