Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46338 del 05/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46338 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSETTI MARCO, nato il 4.2.1985
avverso la sentenza n. 2874/2013 emessa dalla Corte di Appello di
Genova (‘8.10.2013;
letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita
la
relazione
fatta
dal
consigliere
Stefano
Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Marco Rossetti ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, che ha
confermato quella con la quale in primo grado il ricorrente è stato condannato per i reati di
guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo:
a) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 337 c.p. in quanto l’avere spintonato gli agenti
operanti integra un atto di resistenza passiva, penalmente irrilevante;
b) violazione degli artt. 163, 164 e 133 c.p. e conseguenti vizi di motivazione in relazione al
diniego allo stesso ricorrente delle attenuanti generiche, avendo egli sempre scontato le pene a
lui in precedenza inflitte e rientrando la pena a lui nel limite di due anni che consente la
concessione del beneficio.
Data Udienza: 05/11/2015
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, poiché rappresenta la mera riproposizione di censure
di merito alle quali la sentenza impugnata fornisce puntuale risposta con motivazione del tutto
adeguata e immune da vizi logici e giuridici (p. 1 e s. quanto all’uso di spintoni per sottrarsi
all’invito degli agenti operanti di recarsi con loro in caserma; p. 3 quanto al diniego della
sospensione condizionale della pena).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2015.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.