Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46332 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46332 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• N’DIAYE Mohamed Lamine, nato a Conakri (Guinea) il giorno 27/9/1990;
avverso la sentenza n. 168/2015 in data 20/5/2015 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Parma,
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Enrico DELEHAYE, che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrete alle spese del
giudizio ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Parma, con sentenza in data 20/5/2015, applicava
nei confronti di N’DIAYE Moharned Lamine la pena concordata dalle parti ex art.
444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis, 581, 635, 628, 582, 585
e 594 cod. pen.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente
deducendo la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione non essendo stati enunciati i motivi ed non

Data Udienza: 18/11/2015

essendo stati indicati gli atti processuali dai quali dovrebbe desumersi la penale
responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico.
Il Giudice risulta avere correttamente motivato sia sull’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sia sulla corretta qualificazione
giuridica del fatti e ciò basta per rendere congrua la motivazione stessa che per
la natura dell’istituto deve essere redatta in maniera semplificata e succinta.

sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è, infatti,
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo (Cass. Sez. 6, sent. n. 15927 del 01/04/2015, dep. 16/04/2015, Rv.
263082) e, ancora, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo
della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. (Cass. Sez. 5, sent. n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013, Rv.
256359).
A ciò si aggiunga che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso
dell’imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita
richiesta di “patteggiamento” (Cass. Sez. 2, sent. n. 31048 del 13/06/2013, dep.
19/07/2013, Rv. 257066).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in • ma il giorno 18 novembre 2015.

Questa Corte ha infatti reiteratamente chiarito che nella motivazione della

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