Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46331 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46331 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MOUSTAFA Mohammed Aly Abdalla, nato in Egitto l’1/08/1989
CIMPOER Luciana, nata in Romania il 25/05/1989

avverso la sentenza n. 113 in data 23.03.2015 del giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Vercelli,
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
dei ricorsi;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Vercelli
il 23.03.2015 a Moustafa Mohamnned Aly Abdalla e Cimpoer Luciana, su richiesta
delle parti ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. erano applicate le seguenti pene:

alla Cimpoer anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, con
interdizione dai pubblici uffici per cinque anni,

al Moustafa Abdalla anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di
multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni,

previo riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche con
equivalenza rispetto all’aggravante del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. ed

Data Udienza: 18/11/2015

unificazione dei reati contestati (rapina aggravata, lesioni personali e porto
illegale di pistola con matricola abrasa).

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati:
la Cimpoer lamenta la violazione dell’art.606, 1^ comma lett. b) e lett. e) per la
mancanza di motivazione circa l’insussistenza dei presupposti per una sentenza
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen; Abdalla Aly Mohammed Moustafa la

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art.133 cod. pen.
(eccessiva onerosità della pena) nonché la carenza di motivazione
sull’insussistenza di cause di proscioglimento e sulla confisca e distruzione di
quanto in sequestro.
Sostiene in particolare quest’ultimo che il trattamento sanzionatorio non è
sorretto da adeguata motivazione, in considerazione dei parametri ex art.133
cod. pen. e della particolarità del caso (risarcimento del danno, confessione
dell’addebito, entità delle pene inflitte ai concorrenti nel reato)
Il Procuratore Generale con nota del 07.09.2015 ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili.
Infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte la richiesta di
applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta
che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le
dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel
procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da
parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non
può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiedere l’intervento del
giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di
pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere né revocato, né
modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (ex multis
Cass. Sez. 1, sent. n. 1066 del 17.12.2008 dep. 13.1.2009 rv 244139; Cass.
Sez. 3, sent. n. 39730 del 4.6.2009 dep. 12.10.2009 rv 244892). Di
conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti
della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto

2

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, la mancanza,

contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione,
poiché l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in
discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.
(Cassazione, sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata).
Nel caso di specie l’Abdalla Moustafa muove generici rilievi sulla determinazione

sentenza di patteggiamento è possibile solo in caso di pena illegittima,
circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice a non ratificare l’accordo:
situazione estranea al procedimento in esame ed alle stesse argomentazioni del
ricorrente.
Per quanto riguarda il motivo, comune ai due imputati, relativo alla motivazione
sulla insussistenza dei presupposti per la sentenza di proscioglimento va
evidenziato che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile
per genericità l’impugnazione nella quale – come nel caso di specie – sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine
alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata
dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. sez.
6, sentenza n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015 – Rv. 261802).
La confisca e la distruzione dell’arma con matricola abrasa, sequestrata in fase di
indagini, è obbligatoria ex lege (art.240 cod. pen.) e non necessitava di specifica
motivazione (il giudice si è limitato ad evidenziare la consequenzialità della
misura all’applicazione della pena).
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €
1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
,
Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

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della pena, senza considerare che l’annullamento in sede di legittimità della

Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2015

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