Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46330 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46330 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• FERRARI Sabrina, nata a Roma il giorno 14/10/1964;
avverso la ordinanza n. 331/2015 in data 17/7/2015 del Tribunale di Genova in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputata, Avv. Fabrizio D’AMICO, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/7/2015, a seguito di giudizio di appello ex art. 310
cod. proc. pen., il Tribunale di Genova ha rigettato il gravame promosso da
FERRARI Sabrina avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Genova in data
18/6/2015 relativa al mancato accoglimento dell’istanza di sostituzione della
misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputata,
deducendo con motivo unico la mancanza di motivazione del provvedimento

Data Udienza: 18/11/2015

impugnato anche per inosservanza delle modifiche legislative intervenute con la
I. 47/2015 essendo venuti meno i requisiti obbiettivi per il mantenimento della
misura cautelare in atto.
Si duole al riguardo la difesa della ricorrente del fatto che l’ordinanza impugnata
sarebbe priva di qualsivoglia riferimento concettuale al percorso motivazionale,
che la stessa non avrebbe tenuto conto che tutti i coimputati della FERRARI a
vario titolo non sono più detenuti e che soprattutto il Tribunale del riesame non

concreta.
In sostanza, nell’ordinanza impugnata sarebbe riscontrabile l’assenza genetica di
qualsivoglia riferimento alla inadeguatezza della misura domiciliare invocata
nonché il vizio derivante dal fatto che mancherebbe un esame dell’attualità e
della concretezza delle esigenze di cautela e del pericolo di recidivanza
dell’imputata alla luce del lungo tempo trascorso dai fatti.
Infine, neppure sarebbe condivisibile l’approccio del Tribunale del riesame in
ordine al fatto di ritenere che l’applicazione del braccialetto elettronico sia solo
una modalità di esecuzione delle misura degli arresti domiciliari piuttosto che
costituire una misura autonoma a tutti gli effetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. ,
Deve, innanzitutto essere premesso che “l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art.
274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione
di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione,
la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione
dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e
la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle
censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal
giudice di merito) (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep.
19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep.
18/11/2010, Rv. 248698).
Ciò doverosamente premesso, non può qui non rilevarsi che l’ordinanza
impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e
tantomeno contraddittoria.

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avrebbe apprezzato e motivato le esigenze cautelari sulla base della situazione

Semmai contraddittorio può considerarsi il contenuto del ricorso che in questa
sede ci occupa in relazione all’istanza de libertate che ha dato origine alla
procedura giunta fino innanzi a questa Corte Suprema.
Risulta, infatti, dall’ordinanza impugnata (e detta affermazione non viene
altrimenti contrastata nel ricorso) che oggetto della istanza de libertate è stato
quello della sostituzione della misura cautelare personale della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari (istanza peraltro reiterata dopo quelle

Ora, è di tutta evidenza che una richiesta che si fonda sulla sostituzione e non
sulla revoca della misura cautelare finisce per dare per scontato che esigenze di
cautela ancora permangono ed è quindi a dir poco singolare che nel ricorso che
in questa sede ci occupa venga puntato l’accento sui profili di assenza di
motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla concretezza ed alla
attualità delle esigenze cautelari in quanto delle due l’una: o le esigenze cautelari
non sono più concrete ed attuali ed allora nessuna misura cautelare (neppure
quella invocata degli arresti domiciliari) può essere applicata, ovvero le esigenze
ancora permangono ed in questo senso il profilo decisionale riguarderà semmai,
come appare rilevabile in questa sede, esclusivamente quello della
proporzionalità ed adeguatezza delle misura in relazione alle (permanenti)
esigenze di cautela.
Del tutto ultronei sono quindi i riferimenti presenti nel ricorso relativi ai principi
in materia di applicazione di misure cautelari introdotti con la I. 47/2015 e,
quindi, nessuna motivazione doveva essere prodotta sul punto nell’ordinanza
impugnata.
Per contro nell’ordinanza impugnata, che ha legittimamente richiamato anche il
contenuto dell’ordinanza della Corte di Appello, si sono ricostruite le vicende de
libertate della FERRARI e si è evidenziato come la stessa, già posta agli arresti
domiciliari per i fatti di cui al presente processo, fu nuovamente tratta in arresto
in quanto trovata in possesso di 140 grammi di cocaina, di 4.000 € e di un
bilancino di precisione “segno che mentre si trovava in regime di arresti
dorniciliari per più rapine si dedicava alla vendita di sostanza stupefacente”
(vicenda quest’ultima per la quale è a sua volta già stata condannata).
Quello evidenziato è elemento che non solo è espressione della pericolosità
sociale dell’interessata ma – osserva l’odierno Collegio – che rappresenta una
palese dimostrazione della inefficacia nei confronti della FERRARI di una misura
auto-custodiale come quella degli arresti domiciliari della quale la stessa ha
evidenziato di non essere in grado di rispettarne le prescrizioni.

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del dicembre 2014 e dell’aprile 2015 che sono state rigettate).

Il fatto che sia trascorso del tempo da quando tale violazione fu compiuta non
sposta, poi, minimamente la prospettiva dell’inadeguatezza della misura degli
arresti domiciliari atteso che nel frattempo la FERRARI è rimasta detenuta in
carcere.
Del tutto corretta e, poi, anche il rilievo della Corte di Appello relativo al fatto
che l’imposizione del braccialetto elettronico non rappresenta una misura
cautelare autonoma ma solo una modalità esecutiva degli arresti domiciliari (cfr.

262600) il tutto corredato dalla corretta quanto condivisibile osservazione che il
dispositivo elettronico è strumento idoneo a monitorare i movimenti del soggetto
ma non certo a controllarne la condotta all’interno dell’abitazione e ciò va posto
in correlazione con il fatto che la FERRARI ha già dimostrato di essere in grado di
compiere gravi delitti pur nella vigenza della misura cautelare domestica,
situazione che l’apposizione del braccialetto elettronico non risulta certo in grado
di contenere.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso in Ri a il !iorno 18 novembre 2015.

da ultimo Cass. Sez. 2, sent. n. 6505 del 20/01/2015, dep. 16/02/2015, Rv.

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