Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4633 del 15/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4633 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) 01 FIORE CATALDO N. IL 22/10/1976
avverso l’ordinanza n. 355/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
24/04/2012
sentitaia relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
leJte1ntite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.; /

Data Udienza: 15/11/2012

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Di Fiore Cataldo avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in
data 24 aprile 2012, con la quale, con un errore materiale nel dispositivo dove sono stati indicati, come
esclusi, i capi F e G invece di quelli-effettivamente esclusi in motivazione- sub G ed H, è stata confermata
quella del Gip, applicativa della misura della custodia in carcere, limitatamente alle contestazioni
provvisorie di cui ai capi
-A) (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 74
d.p.r. 309 \1990, associazione capeggiata , tra gli altri, da tali Scalpi Maria e Cosimo, operante in Taranto ed
-E) (illecita detenzione e cessione di 5 g di eroina, in concorso con altri),
-F) (illecita detenzione e cessione di 5 g di eroina, in concorso con altri),
-Q) (illecita detenzione, in concorso,e cessione di grammi 5 di eroina),
-Z) (illecite detenzione e cessione reiterate, in concorso, di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
eroina).
Deduce
1) il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta esistenza degli indizi
concernenti l’ipotesi di reato associativo.
Nella brevissima parte della motivazione dedicata al ricorrente (pagina 36 del ordinanza
impugnata) vi sarebbe un cenno all’unico elemento di accusa rappresentato dalle dichiarazioni
degli acquirenti della droga i quali avrebbero riferito di averla comperata dell’indagato. Del tutto
apodittica, prosegue la difesa, sarebbe invece l’ulteriore affermazione dei giudici del riesame
secondo cui tali clienti avrebbero anche accusato il ricorrente di avere venduto per conto di un
gruppo organizzato.
D’altra parte, con riferimento alle residue accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, gli indizi
sarebbero rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie dei tossicodipendenti, non verificate quanto
ad attendibilità e neppure riscontrate obiettivamente, tantomeno in maniera individualizzante;
2)11 vizio totale di motivazione in ordine al tema della adeguatezza della misura coercitiva prescelta.
I giudici del riesame non avevano in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni della ipotetica
inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur dovendosi tenere conto del ruolo marginale
riferito all’indagato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale ci si lamenta della mancata motivazione in
ordine al ruolo partecipativo che l’accusa ritiene svolto dall’indagato all’interno del gruppo operativo nel
settore del traffico delle sostanze stupefacenti.
Proprio gli elementi indiziari sottolineati anche nel ricorso- oltre che, nell’ordinanza impugnata a partire da
pagina 10) e cioè le plurime dichiarazioni accusatorie degli acquirenti della sostanze stupefacenti (Sofia,

D’Onofrio,Ventrella, Mahrnutaj e Maggi), sono stati fondatamente valorizzati per sostenere la tesi della
partecipazione dell’imputato al reato associativo in contestazione.
Tali dichiarazioni, infatti, sono riportate nell’ordinanza perché indicative non solo dell’accusa rivolta dai
clienti all’indagato in qualità di spacciatore ma anche e soprattutto perché quegli stessi soggetti, nel
medesimo contesto di indagini, hanno riferito il luogo cui abitualmente si approvvigionavano di sostanza

anche nelle limitrofe province e regioni, dal 2009 fino alla richiesta della misura, del 2011),

stupefacente (abitazione in uso a Scialai Cosimo e a Scialai Maria) e hanno fatto il nome rituali fornitori con
riferimento a quella specifica modalità, indicando, tra i numerosi altri, anche l’odierno ricorrente.
Risulta dunque esistente-diversamente da quanto sostenuto dalla difesa-e plausibile la motivazione in base
alla quale, secondo i giudici di merito, gli acquirenti di sostanza stupefacente hanno fornito indicazioni utili
per l’individuazione dei singoli spacciatori ed altresì per la delineazione della loro attività quale espressione
di un previa accordo finalizzato al radicamento sul territorio di una organizzazione che garantiva
l’approvvigionamento della sostanza, come anche il pagamento delle spese legali per i componenti che
venivano arrestati, la formazione di una cassa comune e, infine lo stipendio per gli stessi (vedi pagina sette
della motivazione).
degli acquirenti della sostanza stupefacente, perché mancanti di elementi di riscontro individualizzante.
Invero, come affermato ripetutamente anche nel provvedimento impugnato, gli acquirenti della sostanza
stupefacente non risultano avere mai assunto la qualità di indagati di un reato concorrente o connesso e
sono stati sentiti nella qualità di persone informate sui fatti.
Per tale ragione non è doverosa, nei loro confronti, l’applicazione della regola di giudizio invocata dalla
difesa e valida per gli indagati di reato connesso o collegato mentre non può dirsi neppure che le
dichiarazioni di tali soggetti siano privi di valutazione quanto ad attendibilità: questa infatti si desume
chiaramente, dal testo del provvedimento impugnato, come ricavabile dalla assoluta convergenza delle
plurime dichiarazioni accusatorie e dall’esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché dei
servizi di appostamento posti in essere dalla polizia giudiziaria.
Manifestamente infondato è, d’altra parte, anche l’ultimo motivo di ricorso.
In ordine al tema della adeguatezza della misura prescelta, va evidenziato che il provvedimento impugnato,
nonostante abbia citato la presunzione di adeguatezza della sola misura in carcere come formulata
dall’articolo 275 comma tre cpp, ha, inoltre, anche motivato in punto di fatto riguardo alla sussistenza di
tale affermata adeguatezza.
Ne discende in primo luogo che la motivazione qui in esame non può dirsi in violazione dell’articolo 275
cpp, come rimodellato dalla Corte costituzionale con sentenza numero 231 del 2011 e, in secondo luogo,
che la motivazione adottata dai giudici del merito è presente e logica e non si espone ulteriormente alle
censure di questa Corte di legittimità.
I giudici del merito hanno infatti posto in evidenza che la misura della custodia in carcere è, per il
ricorrente, l’unica idonea perché il ruolo dello stesso svolto in seno all’organizzazione è stato ritenuto
motivatamente di notevole rilievo (esteso anche la funzione di vedetta per il controllo del quartiere nel
quale veniva posta in essere l’attività illecita) e quindi indicativa di elevatissima pericolosità anche in
ragione del giudizio negativo sulla pericolosità, desunto dai precedenti penali specifici, da quelli per
evasione, in numero di due, e dalle violazioni della misura di prevenzione, anche in questo caso nel numero
di due volte.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ma dalla cancelleria
per le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
Roma 15 novembre 2012

D’altra parte, è anche infondata la doglianza difensiva circa la insufficienza indiziaria delle dichiarazioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA