Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46329 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 2 Num. 46329 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOTARO Vito
avverso il decreto n. 7906/2012 in data 25/06/2015 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari,
visti gli atti, il decreto e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in
opposizione e atti al giudice per le indagini preliminari di Bari;
udito il difensore Avv. Gianluca Clary del foro di Bari

FATTO E DIRITTO
Con decreto del 25/06/2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bari ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Totaro Vito di restituzione
della somma di C 5.650,00, oggetto di sequestro probatorio disposto in data
20/12/2012 a seguito di perquisizione domiciliare.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Totaro, sul presupposto dell’inosservanza di norme (artt. 253 e 262 cod. proc.
pen.) nonché della contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Data Udienza: 18/11/2015

Non considera tuttavia il ricorrente che contro il provvedimento del pubblico
ministero che respinge la richiesta di restituzione di cose sequestrate
l’interessato non può proporre ricorso immediato per cassazione, in quanto
l’art.263, quinto comma cod. proc. pen. individua il rimedio impugnatorio
nell’opposizione da proporsi dinanzi al giudice, il quale provvede a norma
dell’art.127 cod. proc. pen. (solo l’ordinanza del G.i.p. che decide su tale
opposizione sarà a sua volta ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati

30/10/2008 – dep. 04/03/2009 – Rv. 242290).
Il ricorso pertanto va convertito in opposizione, con conseguente trasmissione
degli atti al GIP del Tribunale di Bari.

P.Q.M.
Converte il ricorso in opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Gip del
Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dall’art. 606, comma primo, cod. proc. pen. – Cass. Sez. U. sentenza n.9857 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA