Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46328 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46328 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)

Pappalar
AzgDaniele nato a Catania il 20/4/1991

2)

Bulla

nato a Catania il 24/5/1987

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione del riesame in data
9/7/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/6/2015 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Forli’ disponeva l’applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Bulla Antonino e Pappalardo Daniele in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, il Bulla per i reati di cui ai capi
A), C) ed E) della provvisoria imputazione, i capi C) ed E) relativi a rapine

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Data Udienza: 10/11/2015

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consumate ed aggravate ai danni di istituti di credito siti nel territorio di Forli
e Cesena commesse nel 2010 e ed il capo A) relativo ad una rapina tentata
commessa dal Bulla in concorso con il Pappalardo ed altro complice rimasto
ignoto il 18/7/2014; il Pappalardo in ordine al solo reato di cui al suddetto
capo A).
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame gli indagati
contestando la sussistenza delle esigenze cautelari tutelabili con la sola

1.2. Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, con ordinanza del
7/7/2015, respingeva le istanze proposte, confermando l’ordinanza
impugnata.

2. Ricorrono per Cassazione gli indagati Pappalardo Daniele e Bulla
Antonino, per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti
motivi di gravame:
Bulla Antonino
2.1. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.
125, 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. nonché degli artt. 3, 13, 27 e 111
Cost. Evidenzia al riguardo che sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame
hanno riconosciuto l’indagato meritevole della misura degli arresti
domiciliari, purché sia applicato il braccialetto elettronico, per poi negare
l’applicazione della misura meno afflittiva sulla base dell’accertata
indisponibilità del dispositivo in questione; con ciò determinando che la
scelta di applicare la misura carceraria sia stata effettuata sulla base di
criteri non previsti dal codice.
2.2. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.
125, 274, 275 cod. proc. pen. per non essere stata applicata la misura
degli arresti domiciliari semplici in attesa della disponibilità del dispositivo e
per non essere stato considerato che in relazione ad altra rapina avvenuta
il 12/2/2015 il Bulla era stato scarcerato e sottoposto alla misura
dell’obbligo di dimora in data 25/5/2015.
2.3. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 275
comma 2 bis cod. proc. pen. per non essere stata riconosciuta la
continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e la rapina
commessa a Rovigo che rappresenta il reato più grave.
Pappalardo Daniele
2.1. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.

misura della custodia in carcere.

125, 274, 275, 275 bis cod. proc. pen. nonché degli artt. 3, 13, 27 e 111
Cost. Evidenzia al riguardo che sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame
hanno riconosciuto l’indagato meritevole della misura degli arresti
domiciliari purché sia applicato il braccialetto elettronico, per poi negare
l’applicazione della misura meno afflittiva sulla base dell’accertata
indisponibilità del dispositivo in questione; con ciò determinando che la
scelta di applicare la misura carceraria sia stata effettuata sulla base di

2.2. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.
125, 274, 275 cod. proc. pen. per non essere stata applicata la misura
degli arresti dorniciliari semplici in attesa della disponibilità del dispositivo e
per non essere stato considerato che in relazione ad altra rapina avvenuta
il 12/2/2015 il Pappalardo era stato scarcerato e sottoposto alla misura
dell’obbligo di dimora in data 25/5/2015.
2.3. violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 275
comma 2 bis cod. proc. pen. per non essere stata riconosciuta la
continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e la rapina
commessa a Rovigo che rappresenta il reato più grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi, perfettamente coincidenti anche da un punto di vista
letterale per le questioni proposte, sono infondati e devono essere,
pertanto, rigettati. Segnatamente il provvedimento impugnato non
presenta i vizi denunciati con i ricorsi: specificamente sono state enunciate
le esigenze cautelari che hanno imposto l’adozione della misura custodiale,
stante l’inadeguatezza di altra misura meno afflittiva a prevenire il rischio
di reiterazione di condotte criminose; il Tribunale, nel confermare la
valutazione effettuata nell’ordinanza genetica, ha ritenuto che la misura
degli arresti domiciliari potesse essere considerata idonea solo se applicata
nelle forme previste dall’art. 275 bis cod. proc. pen., ritenendo che, in
assenza dei previsti strumenti di controllo elettronico a distanza, non
potessero essere sufficientemente garantite le esigenze di tutela sociale
ravvisate sulla base della personalità dei ricorrenti.
Ora in punto di diritto, prima eteteln=35 del recente intervento
del legislatore di cui si dirà nel seguito, questa Corte aveva stabilito che,

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criteri non previsti dal codice.

in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all’art. 275 bis
cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16,
conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 -stabilendo che il giudice nel disporre
la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia
cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione di mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di controllo – non introduce una misura

pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere,
la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti
dorniciliari e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello
strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta
una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai
fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il
divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da
compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva
dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento,
assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative
prescrizioni. (sez. 5 n. 40680 del 19/6/2012, Rv. 253716; sez. 3 n. 7421
del 3/12/2014, Rv. 262418).
Questa impostazione deve essere rivista alla luce del mutato quadro
normativo introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23 dicembre 2013 n.
146 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10) che ha riformulato l’art.
275 bis cod. proc. pen., nel senso che al comma 1 primo periodo le parole
«se lo ritiene necessario>> sono state sostituite da quelle « salvo che
le ritenga non necessarie>>. A ciò consegue che oggi, di regola, la misura
degli arresti domiciliari debba essere applicata attraverso la prescrizione di
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria;
è, comunque, fatta salva dalla nuova normativa la facoltà del giudice di
non disporre l’adozione delle suddette procedure in considerazione della
natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Sulla base del testo normativo, quindi, l’applicazione della misura degli
arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo non può essere più

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coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc.

considerata solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare,
come sopra ritenuto da questa nella vigenza della precedente versione
dell’art. 275 bis cod. proc. pen., costituendo, invece, la regola generale in
tema di applicazione della misura degli arresti domiciliari, con la sola
eccezione rimessa alla prudente valutazione del giudice in relazione alle
esigenze cautelari sottese alla privazione della libertà personale

modalità, è subordinata all’accertamento preventivo della disponibilità dei
mezzi elettronici o tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico) da parte
della polizia giudiziaria. A ciò consegue che, in caso di accertata
indisponibilità dei suddetti mezzi di controllo, al giudice, sarà
necessariamente imposta l’adozione della misura della custodia in carcere.
Difatti le stesse esigenze cautelari che imponevano l’adozione della misura
degli arresti domiciliari con radozione degli strumenti di controllo si
prestano ad essere adeguatamente tutelate solo con l’applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere.
Tornando al caso di specie, il Tribunale per il riesame ha
specificamente motivato sulla non adeguatezza della misura degli arresti
domiciliari, in presenza dell’impossibilità di applicare all’interessato il cd.
“braccialetto elettronico”, avendo evidenziato come la misura custodiale
non potesse essere surrogata da altre misure meno afflittive, in
considerazione del livello e dell’intensiva del pericolo di recidiva specifica:
segnatamente e’ stato evidenziato come entrambi i ricorrenti sono indagati
di reati reiterati e gravi, di notevole allarme sociale commessi con forte
spregiudicatezza e che presuppongono un non modesto livello
organizzativo; e’ stato rappresentato, come al di la della formale
incensuratezza di entrambi i ricorrenti, gli stessi risultano bene inseriti in
un ampio contesto criminale dedito al perpetrazione di rapine nel Nord
Italia; e’ stata ragionevolmente presa in considerazione, nella valutazione
del pericolo di recidiva, la rapina commessa a Rovigo in data 13/2/2015 da
entrambi i ricorrenti.
Stante questa situazione, come definita dai giudici del merito, di
particolare pericolosità sociale dei prevenuti, nessuna censura può essere
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dell’indagato. Ma tuttora l’applicazione della misura, con le descritte

mossa al provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’impossibilità di effettuare il
controllo elettronico a distanza per carenza degli strumenti tecnici,
costituisce una circostanza di fatto che, seppure non ascrivibile agli
indagati, deve essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della
misura degli arresti domiciliari. Può quindi essere ribadito il seguente
principio di diritto, già affermato da questa Corte (sez. 2 n. 28115 del

elettronico” sia una modalità di esecuzione degli arresti dorniciliari
necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non
possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di
controllo da parte della P.G. o dell’Amministrazione penitenziaria, non
sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., ne’ alcuna
violazione dei diritti della difesa, perché l’impossibilità della concessione
degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur
sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla
persona dell’indagato.
A nulla poi rileva la diversa valutazione cautelare effettuata da altri
giudici nell’ambito dell’4(ro procedimento relativo alla rapina commessa a
Rovigo, dovendosi però in questa sede prescindere dalle considerazioni
svolte sul punto nel provvedimento impugnato, in quanto del tutto inidonee
ad incidere sulla legittimità dello stesso. Quel che conta è sola la ravvisata
sussistenza di esigenze cautelari meritevoli di tutela e particolarmente
intense da imporre forme di controllo costante degli indagati.
Ancora l’eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione fra
i reati posti alla base del provvedimento restrittivo di cui al presente ricorso
e la rapina commessa a Rovigo non spiega alcuna influenza sulla legittimità
del titolo cautelare impugnato, potendo solo eventualmente rilevare, in
presenza dei presupposti dall’art. 279 cod. proc. pen. , per il computo dei
termini massimi di custodia cautelare.

4. Di conseguenza entrambi i ricorsi devono essere respinti, con la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.,
comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti
penitenziari in cui gli indagati si trovano ristretti perché provvedano a
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19/6/2015, Rv. 264230): qualora il giudice reputi che il cd. “braccialetto

quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua-

tuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 10 novembre 2015

Il Consiglie estensore
Dott. Rob

Il Presidente
relli Palombi di Montrone Do t. Franco Fandanese

Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di at-

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