Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46323 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46323 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CEREDA Innocente, nato a Villasanta il giorno 26/9/1952;
avverso la sentenza n. 1981 in data 12/3/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/3/2015 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza in data 28/11/2011 del Tribunale di Monza ha:
– assolto CEREDA Innocente dal reato ascrittogli al capo E) della rubrica delle
imputazioni limitatamente ai fatti commessi sino al 2/8/2005 perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato;
– dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine
ai reati allo stesso ascritti ai capi A), B) ed E) della rubrica delle imputazioni
limitatamente ai fatti commessi tra il 3/8/2005 e 1’11/9/2007 perché estinti per
prescrizione;
– confermato la condanna del CEREDA in ordine alle restanti imputazioni previa
rideterrninazione in termini ritenuti dì giustizia della pena allo stesso irrogata.
I fatti contestati al CEREDA riguardano ipotesi di appropriazione indebita e di
falso in scrittura privata.

Data Udienza: 18/11/2015

4g

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo:
1. Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale con riguardo all’art. 348 cod. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di Appello
nel momento in cui in relazione al reato di cui al capo E) della rubrica delle

tenuto conto di alcuni aspetti evidenziati nell’atto di gravame legati a profili
chiariti con la sentenza delle SS.UU. di questa Corte Suprema 11545/2012 e con
la sentenza della Corte Costituzionale n. 418/1996 che consentirebbero di
configurare il predetto reato solo in presenza di compimento abusivo delle
attività attribuite ad una determinata professione in via esclusiva.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre illogica nella parte in cui dopo aver
distinto tra la situazione antecedente al D.Lvo 139/2005 e quella successiva
avrebbe richiamato come elemento militante a favore dell’affermazione della
penale responsabilità dell’imputato episodi avvenuti nel 2000 e nel 2001.
2. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena irrogata
nella corrispondente semidentenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il via del tutto preliminare deve essere rilevato che in base a certificato
pervenuto nella cancelleria di questa Corte e rilasciato dal Comune di Villasanta
in data 21/10/2015, l’imputato risulta deceduto a Vimercate in data 21/6/2015.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione dei fatti-reato per i quali è intervenuta
sentenza di condanna dell’imputato per essere gli stessi estinti per morte
dell’imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte
dell’imputato.
Così deciso in Rima il giorno 18 novembre 2015.

imputazioni relativo al contestato reato di cui all’art. 348 cod. pen. non avrebbe

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