Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46321 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46321 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• MKHININI Anes nato in Tunisia il giorno 16.02.1981

avverso la sentenza n. 1363 in data 12.03.2014 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Franco Augusto Gastaldo del foro di
Genova;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.03.2014 il Tribunale di Genova in composizione
collegiale dichiarava Mkhinini Anes responsabile del reato di riciclaggio (era
stato sorpreso alla guida di un furgone, in partenza con una motonave per
Tunisi, con all’interno occultati ciclomotori parzialmente smontati, provento di
furto) e lo condannava, previo riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche, alla pena di due anni, otto mesi ed euro 1.000 di multa.
La dichiarazione di responsabilità si basava, oltre che sul verbale di sequestro,
sulle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, il quale aveva ammesso di

Data Udienza: 18/11/2015

aver comprato i due ciclomotori ad un prezzo molto basso, nella consapevolezza
che fossero di provenienza furtiva e con l’obiettivo di rivenderli in Africa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569
cod. proc. pen. il difensore di fiducia del Mgnini, sulla base di tre motivi:
– inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.178, comma 1
lett. c – 179 e 606 comma 1 lett c cod.proc. pen.) , con conseguente nullità della

dell’imputato, senza la possibilità di costui di partecipare al processo, in quanto
sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di
Genova;
– inosservanza degli artt. 439, comma 1 lett. c) – 178 lett. b) e c) – 179 comma
1, in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con conseguente nullità della
sentenza di primo grado derivante dalla nullità del decreto di giudizio immediato
per indeterminatezza dei fatti contestati;
– illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge sotto il profilo
dell’inosservanza o dell’erronea applicazione della legge penale, contestandosi
l’esistenza dei presupposti del delitto di riciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene di non aver potuto partecipare al
processo dinanzi al tribunale di Genova perché sottoposto ad una misura
cautelare che gli impediva di dimorare in quel comune.
Ha tuttavia precisato la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili, che non
sussiste il legittimo impedimento a comparire dell’imputato sottoposto alla
misura dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il
Tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l’autorizzazione al
giudice competente per partecipare all’udienza (Cass. Sez. 6^, sent. n. 20726
del 25.03.2014 – dep. 21.05.2014 – Rv. 262823); precisando che in tema di
impedimento a comparire, grava sull’imputato che abbia ricevuto regolare
notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all’obbligo di
non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune,
l’onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di
comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all’udienza
(Cass. Sez. 6^, sent. n. 44764 del 28.11.2001 – dep. 13.12.2001 – Rv.220527).

2

sentenza di primo grado e del relativo procedimento, svoltosi nella contumacia

Poiché il ricorrente non ha dimostrato di essersi attivato in tal senso, la sua
dichiarazione di contumacia deve ritenersi immune da vizi procedurali.

2. Con il secondo motivo l’imputato reitera un’eccezione proposta dinanzi al
giudice di merito e disattesa con motivazione esente da censura, in quanto
conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul contenuto del
decreto che dispone il giudizio ex art. 429, comma 1 lett.c).

l’individuazione dell’esatta condotta riconducibile al reato di riciclaggio e che
l’accusa non sarebbe stata precisata neanche durante il processo.
Ha correttamente rilevato il tribunale che il rilievo – reiterato nel ricorso in
esame – si riferiva alla circostanza che nel capo d’imputazione non veniva
riportata la formula inserita nella norma contestata “fuori dei casi di concorso nel
reato”, omissione che non determina nullità qualora il fatto addebitato sia come nella fattispecie in oggetto – puntualmente e dettagliatamente esposto sì
che non possa sorgere equivoco alcuno per l’espletamento di una completa ed
integra difesa (cfr. Cass. Sez. un. sent. 18 del 21.06.2000 – dep. 1.08.2000 Rv. 216430).
Il capo d’imputazione in questione individua in termini esaustivi i fatti contestati
riconducibili alla previsione normativa richiamata (art.648bis cod. pen.),
implicitamente escludendo che trattasi di concorso nel reato, posto che l’accusa
si riferisce ad operazioni (lo smontaggio), riconducibili allo stesso imputato,
dirette ad ostacolare l’identificazione dei ciclomotori di provenienza furtiva.

3.

Anche il terzo motivo è privo di ogni fondamento, censurandosi

l’inquadramento della condotta contestata nell’ambito dell’art. 648 bis cod. pen.
posto che “nella fattispecie non pare sia avvenuta alcuna vendita né d’altronde
si è resa difficoltosa l’individuazione dei ciclomotori sequestrati”.
Occorre precisare a riguardo che il giudizio di legittimità è stato proposto ai sensi
della lett. b) dell’art.606 cod. proc. pen. per cui trattasi di verificare se
effettivamente la qualificazione giuridica dei fatti è avvenuta con erronea
applicazione della legge penale.
Ha rilevato il tribunale, anche in questo caso con argomentazioni corrette, che il
delitto di riciclaggio, con la riforma attuata dall’art.4 della legge 9.08.1993 n.328
è a forma libera, grazie alla previsione di chiusura dell’art. 648 bis cod. pen. (alle
condotte di sostituzione o trasferimento è stato aggiunto il riferimento a qualsiasi
altra operazione atta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa

3

Ha sostenuto l’imputato che il capo d’imputazione non conterrebbe

del bene), con la conseguenza che è pacifico che possa trattarsi anche di
interventi meramente materiali purchè tali da rendere difficoltoso l’accertamento
dell’origine illecita del bene stesso.
Le operazioni di smontaggio e di occultamento dei due ciclomotori (in sacchi di
plastica, dietro ad ingombranti masserizie, con i telai privi di targa) rientrano
nella condotta prevista e punita dalla norma contesta, come ha avuto modo di
precisare la Suprema Corte. Integra infatti l’elemento oggettivo del reato di

identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza
delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta
ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene (Cassazione,
sez. 2, sentenza n.12766 dell’11/03/2011 – dep. il 29/03/2011 – Rv. 249678;
con riferimento allo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di
successiva vendita e reimmatricolazione, di un veicolo di provenienza furtiva
qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare
l’identificazione della provenienza del bene cfr. CasAione sez. 2, sentenza n.
11895 del 17/02/2009 – dep. il 18/03/2009 – Rv. 244379).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno, 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice

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