Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46320 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46320 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• Gaudioso Maurizio nato a Torino il giorno 2.03.1986

avverso la sentenza n. 285 in data 21.01.2014 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.01.2014 la Corte di Appello di Torino, in parziale
riforma di quella emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Torino il
14.03.2013, riduceva ad un anno di reclusione ed euro 300 di multa la pena
inflitta a Gaudioso Maurizio per il reato di rapina aggravata commessa in un
supermercato di Torino (consistita nell’aver sottratto una confezione di
parmigiano senza corrispondere il prezzo, con minaccia di morte al personale che
cercava di fermarlo, esercitata con l’uso di un coltello).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello
relativo alla richiesta di derubricazione della rapina in furto.

Data Udienza: 18/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con un unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il
profilo del vizio motivazionale, ritenuto carente in ordine alla qualificazione dei
fatti contestati in termini di furto anziché di rapina.

art.606 lett. e) cod. proc. pen, che il controllo di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha Lin orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della sentenza impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
In particolare, la mancanza di motivazione – eccepita dal ricorrente – oltre che al
caso di assenza o di indecifrabilità grafica, si riferisce all’apparato argomentativo
apparente o apodittico o tautologico, in relazione non solo all’intera res iudicanda
ma anche ad uno snodo fondamentale del ragionamento probatorio.
Nel caso di specie il giudice di merito ha evidenziato le ragioni secondo cui i fatti
contestati devono qualificarsi in termini di rapina impropria aggravata, perché
commessa dall’imputato quando, dopo aver superato la barriera della cassa
senza pagare il prezzo del parmigiano (come dallo stesso ammesso), ha estratto
il coltello (come dallo stesso ammesso) minacciando sia il titolare dell’esercizio
commerciale sia la persona addetta al controllo, dicendo loro – al fine di
procurarsi l’impunità – “o mi taglio le vene oppure ammazzo voi”.
Il ragionamento costituisce adeguato riscontro al motivo di appello, riportato
nella sentenza impugnata, essendo evidente che l’accertamento dell’esistenza
degli elementi costitutivi della rapina esclude la possibilità di ricomprendere
quegli stessi fatti nell’ambito della fattispecie del furto; d’altra parte il ricorrente
non indica quali prove o argomenti logici la corte territoriale avrebbe trascurato
nel confermare la qualificazione del reato contenuta nel capo d’imputazione.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

2

E’ appena il caso di evidenziare, in relazione al denunciato vizio motivazionale ex

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2015

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