Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46313 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46313 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1)

Vaccarella Fabio nato a Siracusa il 1/6/1969

2)

Battaglia Corrado nato ad Avola il 27/12/1980

3)

Buscemi Innocenzo nato ad Avola il 21/10/1980

avverso la sentenza del 15/10/2014 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso e lette le note
depositate dalla parte civile;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della costituita parte civile avv. Elisabetta Mazzacuva che
si e’ riportata alle note difensive depositate chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile e depositando conclusioni e nota spese;
udito per l’imputato Vaccarella Fabio l’avv. Gabriele Majorca che si e’
riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
udito per gli imputati Battaglia Corrado e Buscemi Innocenzo, l’avv.
Sebastiano Troia che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorso e

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Data Udienza: 10/11/2015

chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/10/2014, la Corte di appello di Catania

f…011

C-tru-stowv~la.

~tra gli altri, Vaccarella Fabio, Battaglia Corrado e Buscemi Innocenzo
C=B:~=123=alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione ed

commi 1 e 3 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati; segnatamente quelle proposte da Battaglia Corrado
e Buscemi Innocenzo in punto di ritenuta integrazione dell’aggravante delle
più persone riunite, di qualificazione giuridica del fatto come violazione degli
art. 81 624 625 n. 7 cod. pen. e conseguente dichiarazione di estinzione del
reato per prescrizione e di trattamento sanzionatorio; quello proposto da
Vaccarella Fabio in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il
reato

ascritto,

all’inutilizzabilità

delle

dichiarazioni

contenute

nelle

contestazioni e delle dichiarazioni della polizia giudiziaria su quanto riferito
dalle persone offese nonché in ordine alla riqualificazione del fatto come
furto.

2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo

dei rispettivi

difensori di fiducia, sollevando

i seguenti motivi di

gravame:
Vaccarella Fabio
2.1. vizio di motivazione con riguardo all’estraneità di Vaccarella Fabio ai
fatti ed alla sua erronea individuazione

nonché con riguardo alla

valutazione della testimonianza di Cernuto ed Amenta. Evidenzia che unico
elemento emerso a carico del ricorrente e’ costituito dalle dichiarazioni del
teste Cernuto in seguito alle contestazioni mosse dal P.M.; denuncia poi il
travisamento delle dichiarazioni del teste Amenta per non avere lo stesso
affermato che il Vaccarella aveva partecipato ai furti.
2.2. vizio di motivazione nonché mancata assunzione di una prova decisiva,
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen. con rifernnento
alla possibilità di individuare dai fotogrammi acquisiti il Vaccarella e con
riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria

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euro 2.000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 628

,

dibattimentale per sentire i Carabinieri Caldoro Luigi e Speciale Paolo
nonché per visionare in aula le riprese delle telecamere di sorveglianza.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen. ed in
particolare agli episodi violenti e minacciosi. Lamenta in primo luogo la
mancata indicazione degli indizi a carico dell’imputato e quindi evidenzia
che l’imputato non aveva partecipato ad alcun episodio di minaccia o
violenza e non era neppure consapevole delle violenze e minacce poste in

essere dai coimputati Battaglia e Buscenni.
2.4. mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica
dei fatti, essendo stata omessa qualsiasi motivazione in ordine ai criteri
distintivi fra furto e rapina e con particolare riguardo alla posizione dei
coimputati che sono stati ritenuti responsabili di furto.
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 624 e 628 cod. pen.,
per l’assenza di qualsiasi violenza o minaccia posta in essere dal
Vaccarella.
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Battaglia Corrado
2.7. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina aggravata in
concorso non come furto. Evidenzia che dalle dichiarazioni rese dai
dipendenti dell’attività commerciale non e’ emersa una condotta degli
imputati connotata da violenza o minaccia, potendo al più i fatti essere
qualificati come furto aggravato, reato per il quale e’ decorso il termine
massimo di prescrizione.
2.8. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla
mancata valutazione delle doglianze mosse con l’atto di appello.
Buscemi Innocenzo
2.9. 2.7. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.
proc. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina
aggravata in concorso non come furto. Evidenzia che dalle dichiarazioni
rese dai dipendenti dell’attività commerciale non e’ emersa una condotta

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?

degli imputati connotata da violenza o minaccia, potendo al più i fatti
essere qualificati come furto aggravato, reato per il quale e’ decorso il
termine massimo di prescrizione.
2.8. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla
mancata valutazione delle doglianze mosse con l’atto di appello.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per essere manifestamente
infondati tutti i motivi dedotti.
Quanto al ricorso prroposto da Vaccarella Fabio, i primi due motivi
attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv.
216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). E così segnatamente la
Corte territoriale ha compiutamente evidenziato gli elementi di fatto in forza dei
quali e’ stata accertata la presenza del Vaccarella all’interno del supermercato,
costituiti dai fotogrammi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, dal
riconoscimento del Vaccarella effettuato dai Carabinieri e dal riconoscimento
effettuato dai testi Cernuto e Amenta, quest’ultimo sia pure all’esito di
contestazione. Viceversa nel ricorso viene prospettata una valutazione delle
prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non

CONSIDERATO IN DIRITTO

emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli. Inoltre non presenta vizi
di legittimità la motivazione della sentenza impugnata laddove riconosce che
l’attuale ricorrente, avendo agito contestualmente agli altri imputati che hanno
materialmente posto in essere azioni di violenza o minaccia, se ne è giovato con
la finalità di ottenere l’impunita per le azioni poste in essere. E la motivazione, da

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0A/

leggersi congiuntamente a quella contenuta nella sentenza di primo grado,
risulta esaustiva sul piano oggettivo e su quello soggettivo in ordine al concorso
del ricorrente nel delitto di rapina aggravata ascritto ai correi. Segnatamente il.
Giudice di prime cure aveva, questo riguardo, rappresentato che gli imputati, fra
i quali l’attuale ricorrente, si presentavano pressoché costantemente in gruppi di
almeno due o tre persone cosicché le vittime avevano la costante percezione che

immagini filmate il giorno 21/3/2000 e dalle deposizioni dei testi.
Quanto alla denunciata mancata assunzione di una prova decisiva, rileva,
poi, la Corte che nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica
dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione
del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di
merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile
in sede di legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n.
35372 del 23/5/2007, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341).
Ed al riguardo la Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in
ordine alla decisione di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale al fine di visionare le riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza ed escutere nuovamente i testi Speciale e Caldori, risultando acquisita,
sulla base di una serie di elementi, analiticamente elencati nella sentenza, una
prova certa in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti contestati.
Il terzo ed il quarto motivo attengono alla qualificazione giuridica dei fatti
contestati come rapina e si prestano ad essere esaminati congiuntamente al
primo motivo del ricorso proposto da Battaglia Corrado ed al primo motivo del
ricorso proposto da Buscemi Innocenzo. Al riguardo nella sentenza impugnata,
rispondendo all’analoga doglianza che era stata proposta con i motivi di appello,
viene evidenziato come gli imputati avessero creato un clima d’intimidazione nei
confronti dei dipendenti del supermercato, della quale avevano dato atto anche i
giudici di primo grado, avendo recepito una reticenza dei testimoni nel raccontare i fatti. Si è anche fatto riferimento all’azione compiuta in gruppi di due o tre
persone, in modo da fare percepire alle vittime che era un gruppo ad agire e non
un singolo.
Quanto infine all’ultimo motivo proposto da Vaccarella Fabio attinente al
trattamento sanzionatorio, la Corte ha giustificato la mancata concessione delle
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ad agire contro di loro non era un singtolo, ma un gruppo; ciò era risultato dalle

attenuanti generiche sulla base della gravità delle condotte poste in essere e
della reiterazione delle stesse. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio
di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione

fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244).
Il secondo motivo del ricorso di Battaglia Corrado, coincidente
esattamente con il secondo motivo del ricorso di ascerni Innocenzo, risulta
proposto in modo del tutto generico, essendo in esso del tutto carente la
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
imporrebbero l’annullamento della sentenza. Al riguardo questa Corte ha
stabilito che <

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