Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46312 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46312 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Carlucci Francesco nato a Napoli il 23/10/1979
avverso la sentenza del 13/10/2014 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 13/10/2014, la Corte di appello di Napoli

confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 4/2/2014 con la
quale Carlucci Francesco era stato condannato alla pena di anni quattro e
mesi quattro di reclusione ed € 1100,00 di multa per il reato di cui agli artt.
628 commi 1 e 3 n. 1, 61 n. 5 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in
ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed al trattamento
sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo

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Data Udienza: 10/11/2015

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge nonchè mancanza o manifesta contraddittorietà della
motivazione con riferimento all’art. 628 cod. pen. in ordine alla ritenuta
responsabilità del Carlucci per il reato di rapina con particolare riguardo alla
valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.2. violazione di legge nonchè mancanza o manifesta contraddittorietà della
motivazione con riferimento all’art. 62 n. 4 cod. pen. in ordine alla mancata

2.3. violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 62
bis e 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai
quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in
fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente
censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva in
punto di attendibilità della persona offesa, ha infatti, con argomentazioni
ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato come il ricorrente nel
gravame avesse evidenziato dettagli non essenziali ai fini ricostruzione dei fatti e
del giudizio di attendibilità della persona offesa; ciò a fronte di un’analitica
ricostruzione dell’intero compendio probatorio che aveva imposto l’affermazione
della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto.
Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in
considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e
confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale
ha, legittimamente / fatto riferimento ad un danno complessivo arrecato alla
vittima, che, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, non è stato
considerato di lieve entità.
Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena sopra riportata considerandola bene perequata
rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della
oggettiva gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
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concessione della lieve entità del fatto.

dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora

generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6
n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

4. Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta
infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al parento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 iga=~11:13elig- Cassa delle
ammende.

Così deciso il 10 novembre 2015

Il Consiglie

Il Presidente

si è affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti

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