Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46312 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46312 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUSEPPE CALABRIA N. IL 17/02/1980
avverso l’ordinanza n. 132/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 07/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteltentite le conclusioni del PG Dott. 92-ck

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O dt4h.”0-<-4...; Data Udienza: 05/11/2013 (2 Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza resa all'udienza camerale del giorno 7.10.2011 rigettava l'istanza di riparazione presentata da Calabria Giuseppe per ingiusta detenzione dal La Corte territoriale rigettava l'istanza, momento che il Calabria non aveva ottemperato all'invito di integrare la documentazione presentata. Calabria Giuseppe, a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro e concludeva chiedendone l'annullamento. Il ricorrente censurava l'ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in quanto, a suo avviso, nel caso di insufficiente documentazione prodotta dall'istante circa la fondatezza della domanda, spetta al giudice integrarla mediante l'acquisizione di ufficio degli atti necessari a dimostrare la sussistenza o meno delle cause ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Risulta infatti dalla lettura del provvedimento impugnato che la Corte territoriale, su richiesta il rinviato aveva dell'istante, difesa della produzione la consentirgli per procedimento dell'ordinanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e del verbale di interrogatorio, documenti non allegati all'istanza. La parte però non aveva provveduto all'indicato incombente e non era comparsa all'udienza senza nulla addurre. Pertanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ispirandosi pur sempre la procedura per la riparazione della ingiusta detenzione alle regole del processo civile, allorquando l'autorità procedente abbia demandato alla parte l'acquisizione e produzione di documentazione integrativa, questa deve r PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 5.11.2013 provvedervi o, quanto meno, allegare le ragioni dell'impedimento sollecitando i poteri acquisitivi del giudice, dovendosi, in difetto, ritenere non provati i presupposti e rigettare la domanda (cfr, sul punto, Cass., Sez.4, 13.12.2011, Minardi; Cass., Sez.4, 20.052000, Mannino). Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In considerazione delle caratteristiche della controversia, trattandosi di rigetto per motivi procedurali, si ritiene di compensare le spese tra le parti.

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