Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46311 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46311 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1)
Carassai Massimo nato a Roma il 26/11/1962
2)
Porta Marco nato a Roma il 23/6/1963
avverso la sentenza del 30/9/2013 della Corte d’Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l’avv. Flavio Cioccarelli, per l’imputato Porta Marco, che si e’ riportato ai
motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/9/2013, la Corte d’Appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Civitavecchia del 14/10/2009, previa dichiarazione di non doversi procedere
nei confronti di Carassai Massimo per il reato allo stesso ascritto al capo a)
art 4 legge n. 110 del 1975, perché estinto per prescrizione, ritenuto il reato
di cui all’art. 610 cod. pen. assorbito nel reato di rapina, rideterminava la
1
e
Data Udienza: 10/11/2015
pena inflitta a Carassai Massimo in anni uno mesi otto di reclusione ed C
1.200,00 di multa per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi a) artt. 81, 628
commi 1 e 3 cod. pen. e c) 110 628 cod. pen. e quella inflitta a Porta Marco
in mesi dieci di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato allo stesso
ascritto di cui al capo c) 110 628 comma 1 cod. pen.
1.1. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente nei termini sopra indicati le
censure proposte con gli atti di appello degli imputati.
ricorso gli imputati,
sollevando i seguenti motivi di gravame:
Carassai Massimo
2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 597 commi 3 e 4
cod. proc. pen., per la mancata riduzione della pena da parte del giudice di
primo grado ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte
d’Appello ha irrogato una sanzione più elevata rispetto a quella comminata
dal Giudice di primo grado, omettendo di esaminare le specificate doglianze
sollevate con l’atto di appello in ordine alla mancata riduzione della pena ex
art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
2.2. violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 27 Cost. 133 cod. pen. con riguardo alla determinazione
dell’aumento di pena per il contestato reato di rapina. Denuncia la
motivazione apparente sulla disposta riduzione della pena rispetto a quella
irrogata in primo grado.
Porta Marco
2.3. erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata
applicazione della riduzione prevista dall’art. 62 bis cod. pen. in seguito al
riconoscimento delle attenuanti generiche che venivano ritenute equivalenti
a circostanze aggravanti mai contestate.
2.4. violazione di legge per mancata riduzione della pena per la scelta del
rito.
2.5. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 133 nn. 3 e 4 cod. pen. per non essere stati presi in
considerazione nella determinazione della pena gli elementi che erano stati
offerti dalla difesa.
2.6. violazione di legge ed in particolare degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
per essere stata fondata la dichiarazione di responsabilità solo sul
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2. Avverso tale sentenza propongono separato
riconoscimento fotografico effettuato dagli agenti di P.S. Santilli ed Ancelotti,
trascurandosi gli elementi che erano stati evidenziati dalla difesa nell’atto di
appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da Carassai Massimo deve essere accolto per essere
fondate, nei termini nel seguito precisati, le questioni proposte. Il ricorso
sanzionatorio, risultando infondato nel resto.
3.1. Carassai Massimo, all’esito del giudizio di primo grado celebrato nelle forme
del giudizio abbreviato, era stato riconosciuto responsabile dei reati allo stesso
ascritti di cui ai capi a) 4 legge n. 110 del 1975 61 n.2 cod. pen., b) 81, 610, 628
commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. e c) artt. 110, 81, 610, 628 comma 1 cod. pen.,
quest’ultimo commesso in concorso con Porta Marco. Il giudice riteneva di
concedere all’imputato le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle
contestate aggravanti, procedeva all’unificazione dei suddetti reati sotto il vincolo
della continuazione e, ravvisata altresì la continuazione dei medesimi reati con
quelli di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2/7/2007 n. 4996/07,
determinava la pena, quale aumento per la continuazione da apportarsi alla pena
stabilita nella suddetta decisione irrevocabile, in anni due di reclusione ed €
2.000,00 di multa. In seguito al gravame proposto dall’imputato, la Corte
d’Appello, con la sentenza impugnata, in accoglimento della richiesta difensiva di
riduzione della pena, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di
cui al capo a), perché estinto per prescrizione, ritenuto il reato di cui all’art. 610
cod. pen. assorbito nel reato di rapina, rideterminava la pena inflitta in anni uno
mesi otto di reclusione ed C 1.200,00 di multa. La suddetta pena finale, come si
evince dalla motivazione, risulta determinata nei termini che seguono: << ...
pena ex art. 81 cod. pen. per ciascuna delle rapine anni uno mesi tre di
reclusione ed € 900,00 di multa; sulla pena complessiva di anni due e mesi sei di
reclusione ed € 1.800,00 di multa va operata la riduzione per il rito ...». In
sostanza, quindi, la Corte territoriale ha omesso completamente di considerare
che in primo grado la pena complessiva era stata determinata quale aumento 3 proposto da Porta Marco merita accoglimento limitatamente al trattamento per la ritenuta continuazione con altra sentenza irrevocabile della Corte d'Appello
di Roma, determinando così la pena in modo svincolato dal giudizio di
unificazione dei reati che era stato espresso in primo grado. Ciò non era
consentito in forza del principio del divieto della reformatio in peius di cui all'art.
597 comma 3 cod. proc. pen. operante in presenza di gravame contro la
sentenza di primo grado proposto dal solo imputato, principio che, peraltro, intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4
legge n. 110 del 1975 di cui al capo a) e del dichiarato assorbimento del reato di
cui all'art. 610 cod. pen. contestato in relazione ad entrambe le fattispecie di
rapina di cui ai capi b) e c); a ciò consegue che la pena determinata dalla Corte
territoriale è illegale e dovrà essere rideterminata in sede di rinvio da altra
sezione della Corte d'Appello di Roma attenendosi ai criteri ora enunciati.
Il secondo motivo proposto dal Carassai resta assorbito nell'accoglimento
della doglianza proposta con il primo motivo che determina l'annullamento della
sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della pena.
3.2. Passando all'esame del ricorso proposto da Porta Marco, in primo luogo deve
rilevarsi la fondatezza della doglianza proposta con il primo motivo. Difatti i
giudici di merito, pur riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche, non
hanno apportato alla pena determinata la riduzione imposta dall'art. 62 bis cod.
pen., formulando, erroneamente, un giudizio di equivalenza fra le suddette
attenuanti e le aggravanti contestate; difatti Porta Marco, all'esito del giudizio di
appello, rispondeva soltanto del reato di cui all'art. 628 comma 1 cod. pen. e,
quindi sulla pena determinata, andava applicata la riduzione per le attenuanti
generiche.
Quanto al secondo motivo proposto, inerente la mancata applicazione
della diminuente speciale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., lo stesso si rivela
ugualmente fondato nei termini che seguono: Porta Marco, all'esito del giudizio
di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, era stato
riconosciuto responsabile del reato allo stesso ascritto al capo c) artt. 110, 81,
4 imponeva una riduzione della pena irrogata in primo grado in conseguenza della 610, 628 comma 1 cod. pen., quest'ultimo commesso in concorso con Carassai
Marco. Il giudice riteneva di concedere all'imputato le attenuanti generiche
giudicate equivalenti alle contestate aggravanti, procedeva all'unificazione dei
suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, ravvisata altresì la
continuazione dei medesimi reati con quelli di cui alla sentenza della Corte aumento per la continuazione da apportarsi alla pena stabilita nella suddetta
decisione irrevocabile, in anni uno e mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di
multa. In seguito al gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello, con la
sentenza impugnata, in accoglimento della richiesta difensiva di riduzione della
pena, ritenuto il reato di cui all'art. 610 cod. pen. assorbito nel reato di rapina,
rideterminava la pena inflitta, previa applicazione della diminuente per la scelta
del rito, in mesi dieci di reclusione ed C 600,00 di multa. La suddetta pena
finale, come si evince dalla motivazione, risulta determinata nei termini che
seguono: « ... anni uno e mesi tre di reclusione ed € 900,00 di multa ridotta
per il rito alla pena finale ...>>. In sostanza, quindi, la Corte territoriale ha
omesso completamente di considerare che in primo grado la pena complessiva
era stata determinata quale aumento per la ritenuta continuazione con altra
sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Roma, determinando la pena in
modo svincolato dal giudizio di unificazione dei reati che era stato espresso in
primo grado. Ciò non era consentito in forza del principio del divieto della
reformatio in peius di cui all’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. operante in
presenza di gravame contro la sentenza di primo grado proposto dal solo
imputato, principio che, peraltro, imponeva una riduzione della pena irrogata in
primo grado in conseguenza del dichiarato assorbimento del reato di cui all’art.
610 cod. pen.; a ciò consegue che la pena determinata dalla Corte territoriale è
illegale e dovrà essere rideterminata in sede di rinvio da altra sezione della Corte
d’Appello di Roma, che si atterrà ai criteri ora enunciati.
Il terzo motivo attinente, pure alla determinazione della pena, deve
considerarsi assorbito in conseguenza dell’accoglimento delle prime due
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d’Appello di Roma del 2/7/2007 n. 4996/07, determinava la pena, quale
doglianze proposte con conseguente annullamento sentenza impugnata e rinvio
ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, appunto, per la rideternninazione
della pena.
Il quarto motivo, invece, deve essere rigettato, in quanto attiene a
valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del
47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale ha
dato, adeguatamente, atto dell’attendibilità del riconoscimento dell’imputato da
parte di due persone, i testi Ancellotti e Santilli, che lo conoscevano da anni, con
motivazione immune da vizi di legittimità. Ed inoltre l’imputato risulta essere
stato riconosciuto anche dal teste Barone Carmela, che era presente nell’agenzia
al momento della rapina ed ancora i giudici hanno fondato l’identificazione
dell’imputato come autore della rapina sul raffronto fra le varie fotografie
estrapolate dalle riprese delle telecamere di sicurezza con la foto segnaletica
dell’imputato.
4. Per le considerazioni fin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei confronti di entrambi gli imputati ricorrenti limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma. Il ricorso proposto da Porta Marco deve essere poi rigettato con
riguardo all’ultimo motivo proposto non attinente al trattamento
sanzionatorio. Infine, in base a quanto previsto dall’art. 624 cod. proc. pen.,
deve essere dichiarata l’intervenuta irrevocabilità della decisione di merito
nei confronti di entrambi gli imputati con riferimento all’affermazione della
penale responsabilità degli stessi in ordine ai reati rispettivamente ascritti,
essendo l’annullamento con rinvio limitato alla solo rideterminazione del
trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti
limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso di Porta Marco.
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24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n.
Così deciso il 10 novembre 2015
Il Presidente
Il Consiglir relatore