Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46311 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46311 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALMESE STEFANO N. IL 16/04/1961
avverso l’ordinanza n. 290/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette4sentite le conclusioni del PG Dott. pecA4`& . /24\-efze‘
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CI hA cit-tke//(0' elAtUaL0-9.. /27 Data Udienza: 05/11/2013 (z La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa
all'udienza camerale del giorno 24.02.2011 rigettava
l'istanza di riparazione presentata da Palmese
Stefano per ingiusta detenzione in regime di custodia
in carcere dal 4/07/94 al 27/09/94 perché sospettato
dei reati di cui agli articoli 416 bis c.p., 74
d.PR.309/90 e 319,321 e 386 c.p.: reati da cui era
stato assolto con sentenza del Tribunale di Noia del
7.07.2006, divenuta irrevocabile per il Palmese il
27.11.2006.
Palmese Stefano,a mezzo del suo difensore, proponeva
quindi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
della Corte di appello di Napoli e concludeva
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente censurava l'ordinanza impugnata per
violazione ed erronea applicazione degli articoli 314
e 315 cod.proc.pen. e per difetto di motivazione, in
particolare nella parte in cui la Corte di appello
rimproverava in termini di colpa grave condotte
insuscettibili di essere riguardate alla stregua di
macroscopica negligenza e trascuratezza. Pertanto, ad
avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa
grave, impeditiva del riconoscimento del diritto
all'equa riparazione. Lamentava infatti la difesa che
la Corte territoriale aveva preso in considerazione,
al fine di valutare se la condotta dell'istante fosse
connotata da dolo o colpa grave, esclusivamente le
dichiarazioni da lui rese nel corso
dell'interrogatorio di garanzia (e quindi
successivamente all'arresto). La Corte territoriale
inoltre avrebbe ignorato lo specifico contenuto
motivazionale del provvedimento restrittivo in
relazione al quale doveva essere compiuta la
valutazione dell'efficienza causale del comportamento
del Palmese anche per quanto attiene al mantenimento
della detenzione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero
di rigettarlo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione
regolato dagli artt. 314
per l'ingiusta detenzione, Ritenuto in fatto e ss. c.p.p., sorge allorquando il richiedente non ha
posto in essere nessuna condotta caratterizzata da
dolo o colpa grave che abbia dato causa o concorso a
dare causa a quella ingiusta detenzione. L'operazione
intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare
solo l'eventuale efficienza causale delle condotte
dell'imputato che possano aver indotto, anche nel
concorso dell'altrui errore, secondo una valutazione
il giudice a
ragionevole e non congetturale
(Cass. SSUU
stabilire la misura della detenzione
13/12/95 n. 43, Sez IV 10/3/2000 n. 1705) .
Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su
fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni,
esaminando la condotta del richiedente, sia prima e
sia dopo la perdita della libertà personale,
indipendentemente dall'eventuale conoscenza che
quest'ultimo abbia avuto dell'attività di indagine,
al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se
tale condotta integri estremi di reato, ma solo se
sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè
in presenza di errore dell'autorità procedente, la
falsa apparenza della sua configurazione come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con
rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni
Unite, Sent. n.34559/2002; Cass., Sez.4, Sent.
n.17552 del 2009)
Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di
Napoli, nella fattispecie che ci occupa, non ha
riconosciuto il diritto alla riparazione, fondandosi
essenzialmente non su dati obiettivi, bensì sulle
stesse dichiarazioni del Palmese nell'interrogatorio
di garanzia, facendo quindi riferimento innanzitutto
a condotte dell'istante successive al provvedimento
genetico dello stato detentivo e, comunque, a
circostanze- la conoscenza dell'accusatore del
Palmese, Cennamo Domenico, che aveva riferito che
l'istante aveva una "contiguità, certo di non poco
peso, con il capoclan_. "- in sé non sufficienti ad
integrare il comportamento colposo, con specifico
riferimento ai reati contestati all'odierno
ricorrente (quelli di cui agli articoli 416 bis, 319,
321, 386 c.p., nonché art.74 d.PR. n.309/90).
Il provvedimento impugnato appare quindi generico e
non in linea con i principi stabiliti da questa Corte
in tema di colpa ostativa all'accoglimento della
domanda di riparazione per ingiusta detenzione per
quanto attiene al momento genetico della misura,
atteso che la colpa deve avere un rapporto di causa
rispetto all'effetto consistito nel disposto stato
detentivo.
Pertanto, con riferimento al momento genetico della
misura, il provvedimento impugnato, non delinea con Pi chiarezza
il
contributo
colposo
la
dovuta
dell'imputato.
La Corte territoriale, peraltro, per quanto riguarda
il mantenimento della disposta misura cautelare,
dovrà valutare anche il comportamento tenuto dal
Palmese successivamente all'emissione del
provvedimento restrittivo, sulla base di quello che
risulta dall'ordinanza applicativa della misura (cfr,
pag.101, in cui si legge che Palmese Stefano fu
controllato e tratto in arresto in data 6.09.91
unitamente a personaggi del gruppo Foria, e cioè
Pierro Enzo e Fausto felice) e considerate altresì le
dichiarazioni dell'istante in sede di interrogatorio
di garanzia.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata
con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo
esame, alla Corte di appello di Napoli cui rimette
anche il regolamento delle spese tra le parti del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 5.11.2013 (i