Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46311 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46311 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMESE STEFANO N. IL 16/04/1961
avverso l’ordinanza n. 290/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette4sentite le conclusioni del PG Dott. pecA4`& . /24\-efze‘
CX2-t< 7,ce,t0-;Ad 5 0Lde ( cif-4 CI hA cit-tke//(0' elAtUaL0-9.. /27 Data Udienza: 05/11/2013 (z La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa all'udienza camerale del giorno 24.02.2011 rigettava l'istanza di riparazione presentata da Palmese Stefano per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 4/07/94 al 27/09/94 perché sospettato dei reati di cui agli articoli 416 bis c.p., 74 d.PR.309/90 e 319,321 e 386 c.p.: reati da cui era stato assolto con sentenza del Tribunale di Noia del 7.07.2006, divenuta irrevocabile per il Palmese il 27.11.2006. Palmese Stefano,a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli e concludeva chiedendone l'annullamento. Il ricorrente censurava l'ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli articoli 314 e 315 cod.proc.pen. e per difetto di motivazione, in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Lamentava infatti la difesa che la Corte territoriale aveva preso in considerazione, al fine di valutare se la condotta dell'istante fosse connotata da dolo o colpa grave, esclusivamente le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia (e quindi successivamente all'arresto). La Corte territoriale inoltre avrebbe ignorato lo specifico contenuto motivazionale del provvedimento restrittivo in relazione al quale doveva essere compiuta la valutazione dell'efficienza causale del comportamento del Palmese anche per quanto attiene al mantenimento della detenzione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione regolato dagli artt. 314 per l'ingiusta detenzione, Ritenuto in fatto e ss. c.p.p., sorge allorquando il richiedente non ha posto in essere nessuna condotta caratterizzata da dolo o colpa grave che abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L'operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l'eventuale efficienza causale delle condotte dell'imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell'altrui errore, secondo una valutazione il giudice a ragionevole e non congetturale (Cass. SSUU stabilire la misura della detenzione 13/12/95 n. 43, Sez IV 10/3/2000 n. 1705) . Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n.34559/2002; Cass., Sez.4, Sent. n.17552 del 2009) Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Napoli, nella fattispecie che ci occupa, non ha riconosciuto il diritto alla riparazione, fondandosi essenzialmente non su dati obiettivi, bensì sulle stesse dichiarazioni del Palmese nell'interrogatorio di garanzia, facendo quindi riferimento innanzitutto a condotte dell'istante successive al provvedimento genetico dello stato detentivo e, comunque, a circostanze- la conoscenza dell'accusatore del Palmese, Cennamo Domenico, che aveva riferito che l'istante aveva una "contiguità, certo di non poco peso, con il capoclan_. "- in sé non sufficienti ad integrare il comportamento colposo, con specifico riferimento ai reati contestati all'odierno ricorrente (quelli di cui agli articoli 416 bis, 319, 321, 386 c.p., nonché art.74 d.PR. n.309/90). Il provvedimento impugnato appare quindi generico e non in linea con i principi stabiliti da questa Corte in tema di colpa ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione per quanto attiene al momento genetico della misura, atteso che la colpa deve avere un rapporto di causa rispetto all'effetto consistito nel disposto stato detentivo. Pertanto, con riferimento al momento genetico della misura, il provvedimento impugnato, non delinea con Pi chiarezza il contributo colposo la dovuta dell'imputato. La Corte territoriale, peraltro, per quanto riguarda il mantenimento della disposta misura cautelare, dovrà valutare anche il comportamento tenuto dal Palmese successivamente all'emissione del provvedimento restrittivo, sulla base di quello che risulta dall'ordinanza applicativa della misura (cfr, pag.101, in cui si legge che Palmese Stefano fu controllato e tratto in arresto in data 6.09.91 unitamente a personaggi del gruppo Foria, e cioè Pierro Enzo e Fausto felice) e considerate altresì le dichiarazioni dell'istante in sede di interrogatorio di garanzia. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma il 5.11.2013 (i

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