Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46310 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46310 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Coviello Mauro nato a Torino il 13/2/1971
avverso la sentenza del 13/1/2014 della Corte d’Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/1/2014, la Corte d’Appello di Torino, in parziale
riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ivrea del 26/3/2008, previa dichiarazione di non doversi procedere nei
confronti di Coviello Mauro per il reato allo stesso ascritto al capo 2) 110, 61
n. 2 4 legge n. 110 del 1975, perché estinto per prescrizione, rideterminava
la pena allo stesso inflitta in anni due mesi cinque e giorni sedici di
reclusione ed € 5460,00 di multa per i reati di cui agli artt. 1) 61 n. 2, 110,
648 cod. pen. 3) 110, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. 4) 110, 61 n. 2, 582, 585
cod. pen. 5) 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 7 cod. pen.

1

Data Udienza: 10/11/2015

f

1.1. La Corte d’Appello respingeva le censure mosse con l’atto d’appello
proposto dall’imputato in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, con riferimento all’art. 6.3 lett. c) CEDU, 18, 24 e
111 Cost. 178 lett. c) cod. proc. pen. per essersi proceduto alla discussione
del gravame nonostante il difensore avesse tempestivamente comunicato la

rappresentanza.
2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., con riferimento alle censure mosse con il secondo motivo di
appello in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi entrambi
infondati.
3.1. Con riferimento alla prima doglianza proposta, il Collegio ritiene di
dovere ricostruire nei termini che seguono, sulla base di quanto risulta dal
verbale dell’udienza del 13/1/2014 innanzi alla Corte d’appello di Torino, la
sequenza procedimentale che aveva portato la Corte territoriale a definire il
giudizio di appello nei confronti dell’imputato Coviello Mauro, attuale
ricorrente: l’avv. Roberto Brizio, difensore di fiducia dell’imputato,
personalmente presentt all’udienza, dichiarava di aderire all’astensione
indetta dalle Camere penali, riportandosi alla comunicazione già depositata
e precisando di volere esporre le proprie conclusioni e così giustificando la
richiesta di differimento dell’udienza. La Corte d’appello, ritenendo che il
legittimo impedimento, che deve comportare il differimento dell’udienza è
espressamente riferito, all’art. 127 comma 4 cod. proc. pen., all’imputato,
disponeva procedersi oltre, dando atto della presenza per l’imputato, in
sostituzione dell’avv. Roberto Brizio, dell’avv. Tiziana Merante, la quale,
concludeva nel merito, riportandosi ai motivi di appello e chiedendone
l’accoglimento.
Premesso quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte hanno
stabilito che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa
dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata
dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da
parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in

propria astensione dalle udienze ritualmente proclamata dagli organi di

presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle
forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di
autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza
dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.,
che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione
necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (sez. U n.
15232 del 30/10/2014, Rv. 263021). Nel caso di specie si trattava,

difensore, in quanto, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 599 comma 1 cod. proc. pen., le parti sono sentite se compaiono. A
ciò consegue che con l’adozione dell’ordinanza impugnata si è determinata
una nullità ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. e) e 180 cod. proc. pen.;
trattasi, però, come rilevato dalle sezioni unite nella decisione ora citata, di
una nullità a regime intermedio e non assoluta ex art. 179 comma 1 cod.
proc. pen., dal momento che, come si è detto, nel giudizio camerale
d’appello la presenza del difensore non è prevista come obbligatoria. Essa,
come tale, è soggetta alle sanatorie generali previste dall’art. 183 cod.
proc. pen., alle regole generali di deducibilità fissate dall’art. 182 cod. proc.
pen. ed ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Nel caso di
specie la presenza di un difensore, in rappresentanza dell’imputato ed in
sostituzione dell’avv. Roberto Brizio ha determinato, appunto, la sanatoria
della sopra ravvisata nullità; difatti il suddetto professionista ha accettato
gli effetti dell’atto nullo, partecipando al merito del giudizio di appello
attraverso la formulazione delle proprie conclusioni; ha, inoltre, omesso di
eccepire immediatamente la nullità conseguente al rigetto dell’istanza di
differimento della trattazione del giudizio avanzata dall’avv. Brizio, non
potendo la stessa essere eccepita dopo la deliberazione della sentenza di
appello.
3.2. Ugualmente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso
proposto attinente al trattamento sanzionatorio; difatti il giudice di appello
ha ritenuto adeguata la pena sopra determinata, considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore dei fatti, essendo stata determinata nei
minimi edittali con riguardo al reato più grave ed essendo stato applicato un
aumento per la continuazione ritenuto congruo in relazione alla gravità degli
ulteriori reati. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di
elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello
con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame

3

appunto, di giudizio camerale d’appello a partecipazione non necessaria del

degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito
sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro
da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv.
214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del
24.9.2003, Rv. 226074).
Da ultimo occorre evidenziare che per nessuno dei delitti ritenuti in

proc. pen.; difatti il giudice di prime cure, con valutazione confermata in
appello, aveva ritenuto sussistenza la recidiva reiterata e specifica,
considerandola equivalente alle attenuanti generiche; a ciò consegue che
anche per il delitto di lesioni personali di cui al capo 4), il termine massimo
di prescrizione è, ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen., di anni dieci,
tuttora non decorso.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 10 novembre 2015

Il Consiglier

latore

Il Presidente

sentenza è maturato il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. cod.

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