Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4631 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4631 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS ANTONELLO N. IL 23/08/1985
avverso la sentenza n. 1396/2013 GIP TRIBUNALE di ORISTANO, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/spafite le conclusioni del PG Dott. itt wie,gf o Salgina ct<,( to2 i Ovii~ttl-Q_Ami.A.A.ró INIA 9 (Lui {4.(k9 u.,..títufurg Data Udienza: 11/07/2014 Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Oristano, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Piras Antonello, su richiesta delle parti, la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, concernente la coltivazione di cannabis sativa. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, nonostante fosse stata formulata istanza di incidente probatorio da parte della difesa, il PM ha disposto accertamento tecnico non ripetibile ancorché le indagini potessero essere compiute utilmente anche se differite. Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità della relazione tecnica eseguita dalla polizia scientifica sulle piante di presunta marijuana per mancanza dei requisiti motivazionali minimi di esistenza, completezza e logicità e il conseguente vizio motivazionale con riferimento all'obbligo del giudice di verificare in concreto l'offensività della condotta. 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale sopravvenuta in ragione della pronuncia Corte Cost. 12/2/2014, comportante il ritorno al sistema sanzionatorio previsto dalla legge lervolinoVassalli, con differenziazione del trattamento previsto per le droghe leggere e quelle pesanti. Considerato in diritto 1.Deve considerarsi, preliminarmente, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio 2014, viene in rilievo nel caso in esame, concernente la coltivazione di cannabis sativa, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV dell'art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d'incostituzionalità stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa. 2.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché la determinazione della pena (anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, a seguito di diminuzione della pena base di anni sei di reclusione e C 26.000 di multa) è stata effettuata sulla base di parametri edittali venuti meno, talché oggi risulta illegale, così incidendo sulla stessa validità dell'accordo intercorso tra le parti. Nella pronuncia di annullamento resta assorbito il motivo di ricorso sub 1). P.Q.M. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione. Deduce, nell'ordine logico: 1) mancanza, La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma l'11/7/2014.

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