Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46309 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46309 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMO ANTONINO N. IL 25/07/1951
avverso l’ordinanza n. 81/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e i.,t (i- LA- dei/1- fi ihf-rOdu o
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Data Udienza: 30/05/2013

Ritenuto in fatto
Bergamo Antonino, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione awerso
l’ordinanza in data 29.6.012 con la quale la Corte di Appello di Catania ha dichiarato
inammissibile, per tardività del termine di presentazione, l’istanza di riparazione per ingiusta
detenzione presentata dal predetto.
Il Bergamo aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta per il periodo di anni
due, mesi cinque e giorni undici di reclusione, dopo che, con sentenza della Corte di Appello di
1040/94 RG, in riforma della precedente sentenza di condanna del Tribunale di Catania.
A seguito della suindicata pronuncia di assoluzione, il Bergamo aveva già presentato una
precedente istanza di riparazione decisa dalla Corte di Appello di Catania con ordinanza in data
21.12.05, con la quale, pur accogliendo la domanda nell’an, aveva limitato il diritto alla
riparazione ad una parte (mesi due e giorni venti) dell’intero periodo di ingiusta detenzione,
mentre la residua parte (anni due mesi cinque, giorni undici), era stata computata, ai sensi degli
art. 657, 314 co 4 c.p.p., per la determinazione di altra pena detentiva da eseguirsi per altro reato
ciò in quanto, in relazione all’altro titolo di reato, era intervenuta una revoca dell’indulto concessa
al Bergamo.
Assumendo che tale revoca era erronea in quanto basata su una condanna in primo grado,
riformata dalla sentenza di appello, il Bergamo aveva proposto incidente di esecuzione davanti al
Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, che, con ordinanza in data 7.7.2011,
riconosceva l’erroneità della revoca dell’indulto, in quanto basata sulla sussistenza di una
condanna poi venuta meno con la pronuncia di assoluzione in secondo grado, e pertanto
disponeva la revoca della revoca del’indulto con conseguente ripristino del condono della pena
irrogata per altro reato.
In conseguenza di tale pronuncia, il Bergamo ha proposto istanza di riparazione dell’ingiusta
detenzione relativamente al residuo periodo di anni due, mesi cinque, giorni undici di reclusione,
che, con la prima istanza di riparazione, non gli era stato riconosciuto perché computato ex art.
657 c.p.p. con la detenzione per altro titolo di reato a seguito del prowedimento di revoca
dell’indulto, poi a sua volta revocato.
La Corte di Appello, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo
che, trattandosi di riproposizione della medesima domanda di riparazione già oggetto di decisione
definitiva, non impugnata, il termine di due anni per la proposizione dell’istanza di riparazione
decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento della Corte di Appello di
Catania in data 18.4.03, ed era ormai decorso.
Rilevava inoltre la corte distrettuale che, già nel primo procedimento di riparazione, l’istante
avrebbe dovuto rappresentare la questione della erroneità della revoca dell’indulto in quanto
concesso sul presupposto di una sentenza di condanna irrevocabile che, a seguito della
rimessione in termini dell’imputato e del successivo appello dal medesimo proposto, era
venuta meno essendosi l’appello definito con pronuncia di assoluzione del Bergamo. Tali fatti, ad
awiso della Corte distrettuale, erano già noti al predetto allorchè ha proposto la prima istanza di
riparazione, a nulla rilevando che solo in epoca successiva alla definizione del relativo

Catania in data 18.4.013, era stata pronunciata la sua assoluzione, nel procedimento penale n.

procedimento, è intervenuta, in sede di incidente di esecuzione, la revoca della revoca
dell’indulto.
Sosteneva la difesa del ricorrente, a sostegno del ricorso, che il termine di due anni per la
proposizione della domanda di riparazione decorreva dalla data di irrevocabilità del
provvedimento reso in sede di incidente di esecuzione, che disponeva la revoca della revoca
dell’indulto, determinando, di conseguenza, con la riviviscenza dell’indulto, la fruibilità, ai fini
della riparazione, del periodo di residua ingiusta detenzione per il quale originariamente non era

Considerato in diritto
li ricorso è fondato.
Con la prima ordinanza della Corte di Appello, pur essendo stata accertata l’illegittimità della
detenzione, al Bergamo è stato riconosciuto l’equo indennizzo di cui all’art. 314 c.p.p.,
limitatamente ad una parte del periodo di illegittima carcerazione, essendo stato l’altro periodo
(anni due, mesi cinque, giorni undici) computato dal P.M., ai sensi dell’art. 657 c.p.p., per la pena
detentiva da eseguirsi per altro reato, a seguito dell’ intervenuta revoca dell’indulto concessa al
Bergamo in relazione ad esso.
Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della riparazione, nel primo procedimento di
riparazione, il Bergamo non avrebbe potuto contestare l’erroneità della revoca dell’indulto (e il
conseguente conguaglio del periodo di ingiusta detenzione, ex art. 657 c.p.p., con la pena non
più condonata) relativa ad altra condanna emessa a suo carico, in quanto solo con l’incidente di
esecuzione dal medesimo promosso dopo il procedimento di riparazione, è stato accertato che la
revoca dell’indulto fondata sulla sentenza di condanna in primo grado (revoca in conseguenza
della quale riviveva la pena da scontare ed era stato effettuato il computo ex art. 657 c.p.p.) , era
divenuta illegittima in quanto, a seguito della remissione in termini del Bergamo per la
proposizione dell’appello avverso detta sentenza di condanna e della successiva assoluzione
pronunciata nel giudizio di appello, la pena sulla quale era stato applicato l’indulto, era venuta
meno.
Quindi solo con l’incidente di esecuzione che ha revocato la revoca dell’indulto, venendo meno il
conguaglio di parte del periodo di ingiusta detenzione con altra pena, condonata a seguito
della riviviscenza dell’indulto, è sorto il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione anche per
tale periodo, scorporato nel primo procedimento di riparazione per essere computato con altro
titolo.
Di conseguenza il termine di due anni per proporre la richiesta di riparazione decorre dalla data di
irrevocabilità dell’ordinanza in data 11.7.011 emessa a seguito dell’incidente di esecuzione.
L’impugnata ordinanza di inammissibilità della richiesta di riparazione per tardività del termine di
presentazione è dunque illegittima e va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per
nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il

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stato concesso l’indennizzo, in quanto computato ai sensi dell’art. 657 c.p.p..

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