Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46307 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46307 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)

Tiddia Salvatore nato a Serrenti il 19/9/1945

2)

Tiddia Federico nato a Cagliari il 13/12/1977

avverso la sentenza del 26/11/2013 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Sandra Mura che si e’ riportata ai motivi del ricorso chiedendone
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
L Con sentenza in data 26/11/2013, la Corte di appello di Palermo
confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26/1/2011, con la quale
Tiddia Salvatore e Tiddia Federico erano stati condannati alla pena di mesi
tre di reclusione ed C 100,00 di multa per il reato di ricettazione di un
telefono cellulare.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in

1

Data Udienza: 10/11/2015

,.-

punto di riconosciuta responsabilità degli imputati in ordine al reato agli
stessi ascritto.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo del
loro difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla

dalla difesa nonché con riguardo alla mancata motivazione in ordine alla
ritenuta responsabilità del Tiddia Federico.
2.2. mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla
mancata audizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di Altana
Annamaria presente ai fatti al momento dello smarrimento del cellulare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi entrambi
infondati.
Difatti, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato,
adeguatamente, atto della sussistenza in capo ad entrambi gli imputati
dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, valorizzando la
circostanza che entrambi gli imputati hanno avuto, separatamente e per
periodi diversi, la disponibilità del cellulare risultato rubato nonché la
circostanza che entrambi lavoravano nel campo della telefonia e quindi
certamente erano a conoscenza della possibilità di addivenire
all’identificazione del proprietario del telefono attraverso il numero IMEI. La
Corte territoriale ha, ragionevolmente, disatteso la prospettazione difensiva
fondata sulle dichiarazioni di Tiddia Andrea, in quanto oggettivamente
contrastante con il dato oggettivo relativo all’utilizzazione da parte di Tiddia
Salvatore del telefono cellulare in questione il giorno dopo il furto e dopo
qualche giorno da parte di Tiddia Federico, utilizzazione avvenuta attraverso
l’inserimento nel telefono rubato delle schede intestate ed in uso agli
imputati.
Con specifico riferimento alla posizione di Tiddia Federico, i giudici di
merito hanno poi valorizzato il comportamento assunto dallo stesso in
relazione all’accertato possesso del telefono cellulare in questione, ritenuto,
legittimamente, sintomatico di una volontà di occultare la provenienza dello
stesso. Con tale argomentare la sentenza impugnata si è adeguata al
2

mancanza di motivazione in ordine alla mancata credibilità dei testi indicati

costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale,
ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la
consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del
reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette,
allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura

illecita di quanto ricevuto. Ed in tal senso questa Corte ha più volte
affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può
desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal
comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della
provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008,
Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata, appunto, l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla
legittima acquisizione del telefono cellulare di cui al capo d’imputazione,
risultato di provenienza delittuosa, si pone come coerente e necessaria
conseguenza di un acquisto illecito.
E sul punto questa Corte ha affermato (Sez. U. n. 12433 del
26/11/2009, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Rv. 247718) che
l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo
eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto
e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da
semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.
Da ultimo la ricezione da parte del Tíddia Federico del cellulare dal
padre, ipotizzata nei motivi di ricorso, neppure risulta idonea ad escludere il
reato, in quanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte circa la
consapevolezza anche da parte del suddetto ricorrente della provenienza da
delitto del telefono, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che
costituisce ipotesi punibile ex art. 648 cod. pen. la ricettazione da
ricettazione, in quanto rientra, comunque, nella previsione della norma
incriminatrice anche l’acquisto di una cosa proveniente in via mediata da
delitto, quando l’acquirente sia consapevole di tale provenienza (sez. 2 n.

3

intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza

2

8013 del 17/6/1992, Rv. 191287)
Ed anche con riferimento alla mancata audizione del teste Altana
Annamaria, rileva la Corte che nel giudizio d’appello la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod. proc.
pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine
dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter
decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale

correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di
legittimità ( sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del
23/5/2007, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341). Ed
infatti la Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in
ordine alla decisione di non accogliere la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale al fine di escutere il citato testimone, che
peraltro non pare essere stata neppure richiesta, denunciandosi solo
l’omesso ricorso da parte del giudice di prime cure ai poteri integrativi ex
art. 507 cod. proc. pen.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
la condanna degli imputati che lo hanno proposto al pagamento delle spese
del procedimento.

P.Q.M .

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 10 novembre 2015

Il Consiglia estensore

Il Presidente

accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se

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