Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46307 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46307 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBINI DORIANO N. IL 09/05/1939
avverso la sentenza n. 237/2011 GIUDICE DI PACE di PISA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kreQ-Ce.)23-6
che ha concluso per

i
jet
‘”

Jfr

Data Udienza: 05/11/2013

Il Giudice di Pace di Pisa, con sentenza in data 15 novembre
2012 ha ritenuto Colombini Donano responsabile del reato di
lesioni colpose per avere omesso di custodire con le dovute
cautele un cane in suo possesso che, in luogo pubblico,
rincorreva e mordeva al ginocchio Osayomwando Ester, alla
guida di un velocipede, la quale a causa del morso cadeva,
procurandosi lesioni personali e l’ha condannato alla pena di
euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese
processuali.
Avverso tale sentenza Colombini Donano, a mezzo del suo
proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone
difensore,
l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
l) violazione dell’art.606, lett.c), c.p.p. in relazione alla
norma sulla disciplina della notifica del decreto di
citazione a giudizio ex art. 171 e 169 c.p.p.. Sosteneva
infatti la difesa che l’imputato non aveva mai ricevuto
valida notifica del decreto di citazione a giudizio
dinnanzi al giudice di Pace di Pisa. Il Colombini infatti
aveva eletto domicilio in Castelfranco di Sotto (PI)
presso l’avvocato Bertoncini Paola, senza nessuna
indicazione di indirizzo. Peraltro nel periodo
intercorrente tra l’elezione di domicilio e la notifica
del decreto di citazione a giudizio l’avvocato Bertoncini
Paola non era più iscritta all’albo ordinario e quindi non
poteva più difendere il sig. Colombini. Secondo la difesa
quindi la sopra indicata notifica era inesistente perché
effettuata in uno studio che in quel luogo non esisteva
più.
lett.e), c.p.p. in relazione
2) Violazione dell’art.606,
all’art.590 c.p.. Secondo la difesa erroneamente il
giudice di Pace aveva ritenuto la responsabilità
dell’imputato sulla base delle dichiarazioni del teste
Lucchesi Alberto che aveva visto il cane spingere la
persona offesa, facendola cadere dalla bicicletta. Sul
punto osservava la difesa che dalle dichiarazioni del
predetto teste, e da quelle del teste Nocchi Leonardo, non
si 6ilnai che il cane avrebbe morso la persona offesa,
come si poteva evincere dal capo di imputazione.
t
3) Violazione dell’art.606, lett.b) c.p.p. in relazione alla
valutazione delle prove. Osservava la difesa che il
giudice aveva errato nella valutazione delle prove, dal
momento che nella certificazione medica acquisita agli
atti non si parlava di 11Rzg§:1 morso. Inoltre secondo la
difesa non sarebbero del tutto credibili le dichiarazioni
del teste Lucchesi per quanto attiene all’orario in cui
era avvenuto il sinistro (il teste lo colloca nella
mattina, mentre dal certificato si evince che la donna era
del
16.40
ore
alle
soccorso
pronto
al
arrivata
27.05.2009). Anche per quanto attiene al luogo in cui

RITENUTO IN FATTO

3
(

l’incidente si è verificato non ci sarebbe chiarezza, dal
momento che il giudice parla di “area aperta al pubblico”,
mentre l’agente Nocchi avrebbe affermato che si trattava
di una strada privata a fondo chiuso.

I proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo, osserva la Corte che Colombini
Donano aveva eletto domicilio presso l’avvocato Bertoncini
Paola, che successivamente era risultata non più iscritta
all’albo. Tale circostanza non ha peraltro alcun rilievo ai
fini della elezione di domicilio, che resta comunque
valida, essendo totalmente irrilevante la circostanza che
la persona presso cui il domicilio era stato eletto non
rivesta più la qualità di avvocato.
Per quanto attiene poi al secondo e al terzo motivo di
ricorso, gli stessi sono manifestamente infondati in quanto
ripropongono questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità.
Il giudice di Pace di Pisa ha infatti indicato con congrua
e logica motivazione le ragioni che gli hanno consentito di
ritenere la responsabilità dell’imputato in ordine al reato
ascrittogli, in quanto ha evidenziato che il Colombini
aveva lasciato libero in area aperta al pubblico un cane
doberman di notevoli dimensioni, senza guinzaglio,
omettendo quindi le necessarie cautele dirette a prevenire
azioni aggressive del cane, che infatti aveva aggredito una
donna che procedeva in bicicletta, che cadeva a terra,
procurandosi le lesioni di cui al capo di imputazione.
Il ricorso proposto da Colombini Donano manca pertanto
motivazione
di qualsiasi considerazione per la
e lungi dall’individuare specifici vuoti o
criticata,
difetti di risposta che costituirebbero la mancanza o la
contraddittorietà della motivazione, si duo del
risultato attinto dalla sentenza impugnata e
circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a
ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere
in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella
assunta dal giudice di merito.
Pertanto né rispetto ai capi né rispetto ai punti della
sentenza impugnata, né rispetto all’intera tessitura
motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa,
sono state in alcun modo configurate l’assenza, la
della
illogicità
manifesta
la
o
contraddittorietà
motivazione.

Pi

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera
enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di e
1.000,00 in favore della cassa ammende

Così deciso in Roma il 5.11.2013

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA