Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46306 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46306 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MARZULLO AMEDEO N. IL 30/03/1988
avverso la sentenza n. 315/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Cweerale in persona del Dott. kleettg-ttYfts
che ha concluso per `(. et~A,Q.6~Tcr c_42

Data Udienza: 05/11/2013

(a

Avverso la sentenza la sentenza della Corte di appello di
Napoli che, in riforma della decisione del G.U.P. del
Tribunale di Torre Annunziata che ha ritenuto
responsabile Marzullo Amedeo in ordine al reato di cui
all’art.73 comma quinto D.PR.309/90 e in ordine al reato
di cui all’art.697 c.p., ha concesso al Marzullo il
beneficio della sospensione condizionale della pena, ha
proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Napoli, chiedendone l’annullamento senza
rinvio nella parte in cui veniva concesso a Marzullo
Amedeo il beneficio della sospensione condizionale della
pena.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha infatti confermato le pene
inflitte dal giudice di primo grado e cioè la pena di mesi
1 e giorni 20 di arresto per il reato di cui all’art.697
c.p. e quella di anni 2 di reclusione ed euro 4000 di
multa per il reato di cui all’art.73, comma quinto, d.PR.
309/90. La Corte di appello però non ha rilevato che
Marzullo Amedeo, al momento dei commessi reati, non era
infraventunenne. Non poteva pertanto concedergli di
ufficio il beneficio della sospensione condizionale della
pena, in quanto tale beneficio non poteva essere concesso
per una complessiva pena detentiva superiore ai due anni,
dal momento che l’articolo 163 co.1 c.p. deve essere letto
unitamente all’art.76 co.2 c.p.. Secondo tale norma
infatti le pene concorrenti, anche se di specie diversa,
si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena
unica della specie più grave.
La dizione “per ogni effetto giuridico” non può non
ricomprendere anche la disposizione dell’art.163 co.1
c p
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza
rinvio limitatamente al punto concernente la concessione
della sospensione condizionale della pena; sospensione
condizionale della pena che elimina.

Ritenuto in fatto

P Q M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
al punto concernente la concessione della sospensione
condizionale della pena; sospensione condizionale che
elimina.

o

Così deciso in Roma il 5 novembre 2013,
pons

Il Presidente

,

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