Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46305 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46305 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA CHRISTIAN N. IL 12/03/1988
avverso l’ordinanza n. 500/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.R AN IE L LO intese alli inammissibilità del ricorso;

Uditi difensor Avv.; S .PANTUSO che insiste;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di MADONIA CHRISTIAN
avverso l’ordinanza in data 4-4-2013 del GP presso il Tribunale di Palermo applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso denominata “Cosa

armi comuni da sparo,i1 Tribunale del riesame di Palermo,con ordinanza in
data 22-4-2013,reietta detta istanza,confermava la misura intramuraria
in attopribadendo la gravità indiziaria emergehte dalle intercettazioni
ambientali e dall’esito delle indagini di pg.supportate anche da intercettazioni telefoniche l ferma,restando la duplice presunzione di cui all’art.
275 co.3″ cpp.in ordine alle esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza il MADONIA ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore p sostanzialmente

Ngstreaggravata dall’uso di armi e per concorso in detenzione e porto di

ed in sintesi la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di
ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ex art.273 cpp.in relazione
agli artt.I82 cpp. e 416 bis cp.stante il difetto di elementi supportanti
un riferimento indiziariamente apprezzabile sotto il profilo della gravità

alla persona del ricorrente p in difetto di riferimento specifico al predetto
nell’intercettazioni acquisite agli atti l a presgindere della gratuità della

accusa attinente l’aggravante dell’uso di armi e detenzione e possesso del-

le stesse l giammai ritrovate in sede di perquisizioni sui conto dell’indagato,fermoLrestando l’erronea valutazione dell’adeguatezza e pr 9porzionalità

della misura intramuraria in attopin spregio di una corretta lettura del co.

3″ dell’art.275 cpp.,come tracciata dalla Corte Costituzionale in punto di
sua portata compatibile con i principi costituzionali.
Con memoria difensiva ex art.I27 cpp. si è ribadita la mancanza di riscontro al teorema accusatorio posto che dalle intercettazioni segnalate a livello di elementi sumportanti la gravità indiziaria non era dato giammai
evincere il richiamo al nome proprio del ricorrente ,di guisa che era evidentemente compromessa anche l’identificazione dello stesso,senza che al riguardo

fosse operato

-11. necessario approfondimento con segnalato

richia-

mo all’int,ercettazione ,ambientale del 18-5-012 con l’intermocutore Grimau-

do Ignazio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
re

Ed invero p contrariamente al pur apprezzabile sforzo difensivo teso a contesta-;
la valenza indiziaria degli elementi segnalati dall’accusa e riproposti

dall’impugnata ordinanza a supporto della gravità indiziaria quanto ai
reati ascritti al MADONIA,è dato evincere una corretta l puntuale,motivata
e logica risposta offerta dai giudici del Tribunale del riesame palermitano a supporto della gravità indiziaria coinvolgente il predetto indagato
in ordine ai reati contestatigli.

Segnatamente in ordine all’imputazione associativa di stampo mafioso l aggravata,la ragionevole sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del MADONIA,emerge,in una valutazione opportunamente globale ed armonica delle risultanze accusatorie,da quanto puntualmente segnalato circa il
coinvolgimento del predetto rt , corrente,in relazione alle emergenze offerte a livello di gravità indiziaria dall’esame dell’intercettazione ambientale del 28-7-011 nel colloquio tra certo Badagliacca Antonio ed il figlio
Giovanni,nonchè dal contenuto di colloqui in carcere del 23-02-012 tra

Sorrentino Francesco,Sorrentino Giuseppe e Matranga Benedetta.con chiari riferimenti al MADONIA CHRISTIAN (cfr.fol1.3-4-5-6 e 7 ordinanza impugnata).

Del pari evidente l allo stato l la corretta rappresentazione della graVità Indiziaria a carico del rhcorrente in ordine al reato di cui al capo

7 (armi),

avuto riguardo ad una motivata e corretta valutazione dei contenuti e significati emergenti dalle conversazioni intercettate e segnatamente da quella con il Grimaudo in data 18-5-012 1 a smentita delle controdeduzioni difensive in punto di riconduzione,almeno allo stato,dei fattiall’odierno
ricorrente (cfr.fol1.7-8-9—I0 ordinanza impugnata).
Conseguenziale a tali argomentati elementi di accusa l la correttezza anche
in punto di confermata sussistenza delle esigenze cautelari nei termini
costituzionalmente compatibili di cui al co.3 dell’art.275 epp.(cfr.fol.

-4-

P . Q . M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
disp.att.cpp.
Così deciso in Roma,i1 21-10-2013
IL PRESIDENTE

‘MANDA alla Cancelleria per gli adempimenki di cui all’art.94 co.I” ter

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