Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46304 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46304 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARFIA GIUSEPPE N. IL 27/07/1950
avverso l’ordinanza n. 543/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R.ANIELLO intese all’ inammissibilità del ricorso;

Udit i difensor Avv.;

A .CALECA che insiste;

Data Udienza: 21/10/2013

-2RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di MARFIA GIUSET”E
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il
Tribunale di Palermo in data 4-4-2013 in ordine al reato di partecipazione
4all’associazione mafiosa “Cosa Nostra”,quale responsabile della famiglia /’

mafiosa di Altofonte,i1 Tribunale del riesame di Palermo,con ordinanza in
data 26-4-2013,rigettava tale richiesta,ribadendo l’acquisita sussistenza
di elementi indiziari di grave spessore in punto di compartecipazione al

consesso associativo di tipo mafioso contestato del soggetto talora indica
to come “lo scienziato o “sienziateddu”,indetificabile proprio nell’odierno
indagato,a cui carico era dato cogliere anche la sussistenza,in via di
presunzione ex art.275 co.3″ cpp.,delle esigenze cautelari.

Avverso tale ordinanza il MARFIA ha proposto ricorso per cassazione,deducen.
do a motivi del gravame l a mezzo del proprio difebsore,la violazione dell’ari
606 co.I” lett.b) ed e) cpp. in relazione all’art.273 cpp.per mancanza e

manifesta illogicità della motivazione in punto di riscontro di gravi indizi di colpevolezza,segnatamente riferita alla certezza dell’individuazione

nel soggetto ricorrente di quello compromesso nel contesto asscociativo di

tipo mafioso contestatoptrascurando di prendere in considerazione le contro-

deduzioni difensive in proposito:

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Ed invero,a smentita di quanto,in termini f.peraltro#sommari ed approssimativi,controdedotto dalla difesa dell’indagatoprimpugnata ordinanza si è fatti
motivato,logico e puntuale carico di rappresentare circostanze e ragioni
supriortanti un quadto di gravità jndizlaria di apprezzabile spessore a carico del predetto indagato ricorrente in ordine al reato contestatogli.

L’assenta incertezza in relazione all’identificazione ovvero identuficabilità del oggetto detto “lo scienzato” in quello identificato nell’attuale
indagato,trova una motiviltappuntuale l corretta e logica risposta in quanto
argomentato dai giudici del Tribunale del riesame patermitabo nell’impugnata ordinanza,con estremo rigore logico deduttivo,ampiamente sviluppato in
motivazione prprio in punto di attribuibilità del detto sprannome all’odierno ricorrente (cfr.foll.I-2-3)icon puntuale verifica di talli emergenze p attra
significativa ai fini che ne occupa,quella del 27-02-2011 che coglie le

verso un attento esame delle conversazioni intercettate l tra cui la più
ragioni essenzialmente logiche in punto di palese deduttività della _ragio-

nevole identificabilità del soggetto detto “lo scienziato” proprio nell’attuale ricorrente (cfr.fol.5 e 6 ordinanza impugnata)

Di qui la conseguente inconsistenza delle controdeduzioni difensive in pumto di gravità indiziaria,fermo restando che i termini di tale gravità indizi
ria,oggi raggiunta in maniera apprezzabile e corretta,ben potranno trovar&
anche diversa collocazione in punto di verifica probatoria in sede di eventuale giudizio di merito nel contraddittorio tra le parti,ricorrendone le
condizioni ed i presupposti di legge ex rt.192 cpp.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00ì in favore della
cassa delle ammende.
MANDA alla CAncelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter

disp.att.cpp.
Così deciso in Romapil 21-10-20113

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