Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46303 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46303 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIAMBRONE ANTON1NO N. IL 24/08/1978
avverso l’ordinanza n. 520/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R.ANIELLO intese al rigetto
del ricorso;

Udit ifdlifensor Avv.;

Data Udienza: 21/10/2013

-2RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

1-

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di GIAMBRWE ANTONINO
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 4-4-2013 per il reato di partecipazione ad asso-

ciazione di stampo mafiosopil Tribunale del riesame di Palermo,con ordinanza
in data 24-4-2013 ,rigettando detta richiesta l confermava tale misura intra-

murariapribadendo la comprovata sussistenza della gravità indiziaria,segna-

tamente desumibile attraverso ben individuate conversazioni intercettate
in uno alla sussistenza delle esigenze cautelari presuntivamente sussistenti ex art.275 co.3″ in combinato disposto con l’art.274 cPP.

Avverso tale ordinanza il predetto indagato ha proposto ricorso per cassa-

zione deducendo a motivi del gravame,sottoscritti personalmente l sostanzidmente ed in sintesi;

I)Nullità dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare e/o illegittimità della motivazione ex artt.292 e 125 co.3″ cpp. nelle parti in cui
rinvia “per relationem” alla richiesta del

conseguente difetto di va-

lutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi,onn

trascurata verifica della portata indiziante ex art.273 cpp. di tutte le conversazioni intercettate,stante il richiamo ad una sola di queste;
2)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. in relazione agli artt.273 cpp. e

416 bis cp. per assenza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi,con trascurata verifica del portato offerto dall’insie-

me delle convesazioni intercettate,del tutto trascurato dai giudici del rie-;
same del Tribunale palermitano,con diffuso richiamo a fattispecie oggetto
di decreto di archiviazione da parte del GIP,segnatamente riferite alle aperazioni denominate The End,escludenti la apartecipazione ai fatti da parte dell’intOgato,con trascurata valutazione delle molteplici controdeduzio- i
ni difensive a supporto dell’estraneità,a livello di gravità indiziaria,
dell’indagato dal contesto del reato associativo mafl.loso conteatatogli;
3)Violazione dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. in relazione agli artt.I92 co.
2 e 3 e 273 co.I e I bis cpp.in punto di erranea valutazione degli elemen,
ti asseritamente supportanti il quadro di gravità indiziaria;

2;9
>C)

4)Violazione dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. in relazione all’art.4I6
cp. ed agli artt.274 e 275 cPp.in punto di immotivata ed erronea asseriti
circa il carattere presuntivo delle esigenze cautelari legittimanti la misura intramuraria in atto.
Il ricorso è infondato e va rigettato l con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento drlle spese processuali.
disp.att.cpp.
Ed invero,pur prescindendo da una ripetitività argomentativa proposta dal

Va richiesta la cancelleria per gli adempimenti di cui sll’art.94 co.I” ter

ricorrente in punto di gravità indiziaria,giova sottolineare che l a smenti-

ta delle censura sub I), l’ impugnata ordinanza si fa puntuale e motivato ca-

rico di una rivisitazione,ex art.273 in combinato disposto con l’art.292co.
3 cpp4lella portata l spessore,pertinenza ed apprezzabilità, degli elementi
indiziari offerti dalle conversazioni intercettate,senza affatto lasciare
ad un supino quanto illegittimo richiamo per relhtionem alle conclusioni
del P1,1 le ragioni di motivato rigetto della richiesta di riesame
(crr.fol1.4 ss.gg. otdinanza impugnata).

Il carattere di autonoma valenza motivazionale del provvedimento impugnato
si propone in termini di apprezzabile spessore l proprio in relazione alla

puntuale verifica del ruolo,portata ed efficacia della figura del ricorren-

te nel contesto associativo di stampo mafioso,senza nulla lasciare ad ipOtetiche e mere presunzioni, incompatibili con lo spessore della normativa delineante i ceratteri della gravità indiziaria e« art.273 cpp.
Il pur apprezzabile sforzo difensivo in punto di asserita insufficienza

della gravità indiziaria in ordine al reato associativo,talora prolissamente ribadito nei motivi sub2) e 3) anzidetti r parte da una erronea premessa
riferibile all’asserita incompletezza delle risultanze offerte,ai finii che
ne occupa,dalle convgersazioni intercettate,mentre è di tutta evidenza che
la determinante_ portata della conversazione del I-9-0II,si propone come elemento di risolvente spessore argornehtat – ivo non solo per la corretta configurabilità dell delitto associativo di tipo mafioso contestato allo indagato,ma anche in punto di suo stabile ed apprezzabile inserimento in detto
consesso (cfr.fol1.4-5-6-7-8),almeno a livello di gravità indiziaria legit-

-4—

4

timante la misura intramuraria in atto.

. Del resto l ad ulteriore smentita delle doglianze attinenti l’asserita trasc
ratezza di valutazione delle controdeduzioni difensive,giova richiamare qurt
to emerge dall’ordinanza impugnata in tema di apprezzabile e ragionevole
dividdazione dell’odierno ricorrente nel contesto associativo mafioso in
esame (cfr. in particolare fol.5-6 ordinanza impugnata),con motivazione
oltre che esaustiva ai fini che ne occupa,anche logica e convincente,almen

allo stato del procedimento in esame.
Infondato anche il motivo sub 4)in punto di esigenze cautelari,posto che

il crattere di presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art.275 co.3″ cpp. ,segnatamente in relazione ai delitti

commessi nefrapbito msfioso riferible al reato di cui sll’art.4I6 bis cp.

trova ribadita conferma non solo nella stessa lettera della legge ma anche
nel costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità

(cfr.da ultimo ed in termini Cass.pen.S.U.I3-9-2012 n.34473,Lipari),di guisa che la risposta dei giudici del riesame del Tribunale palermitano (cfr.
fol.8),deve ritenersi corretta e motivata
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di uui all’art.94 co.I” ter

disp.att.epp.
Così deciso in Romapil 21-10-2013
SIDENTE

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