Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46302 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46302 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEDA ALBERT N. IL 01/02/1982
avverso la sentenza n. 4478/2012 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
; le conclusioni del PG in se de all’annullamento con rinvio
lette!’
della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione

Data Udienza: 21/10/2013

della misura di sicurezza dell’espulsione,con rigetto nel resto
del proposto ricorso;

Uditi difenssfr/Avv.;

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Avverso la sentenza del GIP preoso il Tribunale di Varese in data 20-3-013
che,su richiesta delle parti ex art.444 opp.,aveva applicato la pena di
anni tre di reclusione ed Euro 30.000,00= di multa ad Albert DEDA per violazione dell’art.73 DPR 309/90,disponendo la confisca del denaro,dello stupe.
ordinando l’esplulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena

facente e di quant’altro in sequestropritenuti di pertinenza del reato ed
espiata,i1 predetto DEDA ha proposto ricorso per cassazione,declucendo a Motivi del gravame a mezzo del proprio difensore:

I)Violazione dell’art.606 lett.b) ed e) cpp. per erronea applicazione di

legge in relazione all’art.235 cp. ovvero art.86 DPR 309/99 in merito alla
disposta espulsione dallo Stato,in difetto di motivazione in merito alla

suSsisteilza della pericolosità sociale dell’imputato a pena espiata,in difetto,peraltro,di altri procedimenti penali pendenti a suo carico ovvero

di precedenti oenali l con motivazione del tutto insufficiente a supporto della legittimità del provvedimento assunto;

2)Violazione dell’art.696 lett.b) ed e) cpp.,per erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art.240 cp.in merito alla disposta confisca

dei telefoni cellulari,in mancanza di prova sullo stato di totale ed esclusivo asservimento di tali beni al reato.
Con requisitoria scritta in atti l il PG in sede ha co4Lcluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione

della misura di sicurezza dell’espulsione ,in difetto della motivata veri-

fica della pericolosità sociale all’esito dell’espiazione della pena,ritenendo,invecepinfondato il motivo sub 2),stante la motivata strumentalità

dei telefonini in sequestro ai fini della commissione del reato contestato.
Il motivo sub I) è fondato e va accolto,con annullamento , dell’impugnata
sentenza limitatamente all’espulsione dell’imputato,con rinvio per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese (in persona di giudice diverso da
quello che ha deciso la sentenza impugnata,ex art.623 lett.d) n.3 cpp.).
Ed invero,a prescindere dai canoni permeanti la procedura tracciata dal-

l’art.444 cpp. ai fini della decisione,giova ribadire i l principio di di-

diritto anche di recente richiamato da questo giudice di legittimità l secondo cui,in tema di corretta anulicabilità di misura di sucurezza dell’espiai
sione dallo Stato a pena espiata,s’impone una motivata,ancorchè sintetica
ma essenziale verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputatoppresupposto stesso della misura de qua,verifica tanto più
necessaria,oppórtuna e doverosa allorchè r come nella srcie,detto imputato
va esente da pendenztgiudiziarie o precedenti penali.
i caratteri della

cennata figura attinente la pericolosità dell’imputato,non può trovare

Del resto,i1 coacervo oggettivo e soggettivo tipicizzante

risuosta in 1,i.na assertiva di mera presunzione “automatica” rispetto al fatto contestató l ma esige un.

positivo di tale carattere proprio

per la sua portata di allarmante spessore in rapporto alla perduranza ed
attualità del cennato pericolo’;ratio iuris”della normativa in parola
(cfr.in termini,tra le altre,Cass.pen.sez.IV,I4-3-20I2 n.I5447,Nnake).

In tali termini,dunque,i1 giudice di rinvio si farà carico della motivata
verifica della cennata pericolosità dell’imputato onde legittimare,se del
caso,la misura di sicurezza accessoria in esame.

Il motivo sub 2) è infondato e va rigettato,posto che la evidente pertinenzialità dei telefoni cellulari sequestrati è intuibilmente collegata proprio alle modalità e circostanze attinenti la commissione dell’illecito

contestato,con un pericolo oggettivamente concreto che detti apparecchi possano essere nuovamente utilizzati a detti illeciti finipil che legittima
la disposta confisca di tali apparecchi.
P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione dell’imputato
e RINVIA per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese.
RIGETTA nel resto il ricorso.
Così deciso in Romapil 21-10-2013
L PRESIDENTE

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