Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46300 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46300 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO VINCENZO N. IL 02/10/1975
avverso la sentenza n. 6172/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anie 110 Roberto
che ha concluso per i’ inammissib il it à del ricorso;

Udito, per la pFte civile, l’Avv
Udit i difer)Wr Avv.

Data Udienza: 21/10/2013

-2—
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da COZZOLINO Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli in data 14-01-2011 che lo aveva dichiarato
colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di crak,co-

caina ed eroina con cessione a terzi di tali sostanze,in concorso con altri,
e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia p la Corte di Appello

di Napolipcon sentenza in data 28—I0-20II,confermava il giudizio di I” gradopribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato

contestatopstantepperaltro,la stessa sorpresa in flagranzaTe l’inconcedibilità dell’invocata ipotesi

di cui al co.5″ dell’art.73 DPR 309/90,non

potendosi attribuire al fatto oggettivamente accertato i caratteri di lieve
entità invocati dalla difesa.

Avvero tale sentenza il COZZOLINO ha proposto ricorso per cassazione l deducendo a motivi del gravame l tramite il proprio difensore:
I)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. in relazione all’art.73 co.5 e

74

n.6 DPR 309/90,per traArata valutazione v ai fini di ‘cui alla richiesta del—
fatto di lieve entità,della mera occasionalità della condotta di spaccio

attribuita al ricorrente ,erroneamente richiamando—a contrario—il numero di
concorrenti nella condotta incriminata ed il diverso tipo di stuoefacente
ceduto;

2)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. in relazione all’art.73 co.5 DPR cit.
per immotivata carenza di valutazione globale del fatto a cominciare dallo

accertato stato di tossicodipendenza dell’imputato,con conseguente trascurata valutazione delle condizioni soggettive del fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infohdatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processusli
e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Ed invero p a prescindere da non irrilevanti caratteri di aspecificità delle

predette doglianze p resta il fatto che l’impugnata decisione si è fatta puntuale e motivato carico di rappresentare p sia in punto di oggettività che
di soggettività,i caratteri dell’intera vicenda coinvolgente la condotta
del ricorrente,la cui piena responsabilità in punto di accusa è pacifica
alla stregua l eraltro,dell’accertata rlagranza attribuibile alla posizione
del ricorrente,così opgrando una necessaria,quanto opportuna,corretta e loti l’ipotesi del fatto di lieve entità ec art.73 co.5 .% DPR cit.

gica indagine valutativi ai fini dell’accertamento dei caratteri tipicizzanNè è sfuggito,alla completezza dell’indagine in argomento l una motivata va lutazione degli oggettivi caratteri di indiscussa pericolosità della natura delle svariate qualità di stupefacente,comprovatamente attribuibili alla
condotta di detenzione e di spaccio relativi segnatamente al COZZOLINO,di

guisa che con motivazione coerente e logicapi giudici di merito hanno escluso i caratteri tipicizzanti l’invocata attenuante (cfr.fol..3 impugnata

sentenza),senza che al riguardo si fosse trascurata la motivata valutazio-

ne anche dei caratteri di allarmante valenza gravitazionale desumibili dall’accertato e comprovato rapporto con una non secondaria valenza di ripetitività ed affatto occasionalità delle condotte criminose attrebuibili al
ricorrente (cfr.fol.3cit.).

Completa,pertanto,è la motivata valutazione di entrambi gli aspetti indicati dal ricorrente cdn i predetti motivi di gravame la cui manifesta infon-

datezza trova intuibile e palese risposta nell’impugnata decisione p aon canseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese trocessuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l il 21-10-2013

IL NSIGL RE EST.

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