Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46299 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46299 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN MASSAOUD ALI’ N. IL 26/06/1976
RHIMI SOUFYEN N. IL 18/05/1989
avverso la sentenza n. 200/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 22/10/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a BEN MASSAOUD ALI’ e RHIMI SOUFYEN per il reato contestato la
pena concordata con la pubblica accusa nella misura di 9 mesi e 20 giorni di
reclusione e €300 di multa per il primo e 10 mesi di reclusione e €400 di multa per
il secondo;

imputati, con atti redatti personalmente, con i quale si deduce mancanza della
motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
– che con note del 16, 18, 21 e 24 luglio 2015 il ricorrente BEN MASSAOUD ALI’ ha
rinunciato al ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso di BEN MASSAOUD ALI’ va dichiarato inammissibile per rinuncia,
poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia,
che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega
l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del
11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671);
– che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua
validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente da parte dell’imputato, con specifica indicazione del procedimento
cui ineriva. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso;
– – che anche il ricorso di RHIMI SOUFYEN va dichiarato inammissibile, in quanto
con riferimento alla sentenza di patteggiamento secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv.
191135) “la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione
ad un tempo positiva e negativa. Positiva quanto all’accertamento; 1) della
sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2)
della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e
della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena
patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della
concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della
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– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli

richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla
esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di
estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente
sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per
quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la
natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle

suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche
implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e
cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.”;
– che la sentenza impugnata rispetta questo principio, poiché si dà espressamente
atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste
dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella
costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del
11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV
216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore delle cassa delle ammende, il cui importo stimasi equo fissare
in euro mille per BEN MASSAOUD ALI’ ed euro millecinquecento per RHIMI
SOUFYEN;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, BEN MASSAOUD ALI’ al versamento di mille euro in favore delle cassa
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dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle

delle ammende e RHIMI SOUFYEN al versamento di millecinquecento euro in
favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il pres ente

Il consigliere estensore

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