Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46298 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46298 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLA GIANLUCA FILIPPO N. IL 26/05/1973
avverso l’ordinanza n. 98/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/08/2013

RITENUTO IN FATTO
Spinella Gianluca Filippo ricorre per cassazione

avverso l’ordinanza del

Tribunale del riesame di Catania , in data 4-2-13 , che ha confermato , ad
eccezione dei capi D5 e D6, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Gip del Tribunale di Catania , il 31-12-2012, in ordine al delitto di
cui all’art 416 bis cp per aver fatto parte dell’associazione di tipo mafioso
“Cursoti” , associazione diretta e organizzata da Tancona Salvatore , da
Spinella Carmelo e da Russo Roberto. Con le aggravanti dell’essere
l’associazione medesima armata e dell’avere gli associati finanziato le attività
economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti
commessi.
2.

Il ricorrente deduce , con il primo motivo , inutilizzabilità degli esiti delle

intercettazioni effettuate presso il carcere di Messina —Gazzi , durante il
colloquio dello Spinella con i suoi familiari , derivante dal fatto che esse non
sono state effettuate tramite le apparecchiature installate negli uffici della
Procura della Repubblica . E ciò a fronte di un decreto di esecuzione del PM ,
in data 13-3-2009 , che nulla dice né sulla insufficienza o inidoneità di tali
apparecchiature né riguardo alla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza,
a norma dell ‘art 268 co 3 cpp .
2.1.Con il secondo motivo, si deduce illegittimità del primo decreto di
proroga delle intercettazioni disposte sull’autovettura BMW X3 tg CL 417 JY ,
in uso a Russo Roberto . Infatti il Gip , con provvedimento del 12-11-2008,
autorizzava la proroga limitatamente alle utenze telefoniche monitorate e
non per le intercettazioni ambientali sulla BMW. Il provvedimento veniva
inviato al PM. A distanza di due giorni -e da parte di un diverso Gip- veniva
però effettuata un’integrazione , con la quale la proroga veniva concessa
anche per le intercettazioni ambientali sulla BMW, senza peraltro che vi fosse
stata una nuova richiesta del PM in tal senso. Nulla peraltro denota che si sia
trattato soltanto di ovviare a una dimenticanza ,potendosi interpretare il
provvedimento originario come un implicito rigetto. Ma , anche ammettendo
che si sia trattato di una dimenticanza , soltanto lo stesso Gip — e non un altro
– avrebbe potuto porvi rimedio. ‘

i

facente capo a Cintorino Antonio e collegata altresì al clan mafioso dei

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo è infondato. In primo luogo, non risulta che l’eccezione sia stata
sollevata di fronte al Tribunale del riesame . Il ricorrente infatti non allega — né
tanto meno dimostra — di avere dedotto in sede di riesame la censura in disamina .
Né la rappresentazione di essa al giudice del controllo risulta dalla sintesi dei motivi
di riesame riportata nell’incipit dell’ordinanza impugnata e di cui il ricorrente non
contesta l’incompletezza sotto il profilo in disamina . Risulta anzi che l’eccezione di
nullità del decreto di autorizzazione all’intercettazione distinto dal n 192/09 è stata
sollevata sotto un profilo completamente diverso e cioè in relazione all’emissione
del provvedimento con riguardo a titolo di reato per il quale non era consentita la
captazione. E’ d’altronde inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
del tribunale del riesame, con cui si deducano per la prima volta vizi del
provvedimento genetico della misura coercitiva, che non avevano costituito oggetto
di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez II , 21-9-12, n. 42408, rv. n. 254037;
Sez I 22-4-1997 n. 2927, rv. n. 207759 ; Sez I 5-12-2003 n. 1786, rv. n. 227110; Sez II
, 21-9-12 , n. 42408, rv. n. 254037).
Nel merito ,comunque, la censura è infondata. Nel decreto di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni emesso dalla Procura di Catania , in data 13-3-2009,
è chiaramente esplicitato che agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati “incombe
l’obbligo di attenersi a quanto disposto dall’art 268 cpp”. Alla luce di questo
espresso richiamo, il riferimento all'”utilizzo di materiale tecnico della DIA” va letto
in correlazione alla statuizione immediatamente precedente , secondo la quale il
predetto organo di polizia giudiziaria era tenuto a curare ” le operazioni di
installazione e rimozione dei dispositivi tecnici ” . Se ne deduce che il materiale
2

2.1. Con riferimento al decreto di proroga in data 3-12-2008, il ricorrente
osserva invece come sia evidente l’aggiunta a penna , nel corpus del
provvedimento scritto al computer , delle indicazioni relative
all’autovettura BMW ,che non erano incluse nel testo stampato . A fianco
di queste aggiunte vi è una firma diversa da quella del giudice che risulta
autore del provvedimento e appartenente a un soggetto non identificabile
, stante la mancanza di un timbro a secco. Di qui la nullità del
provvedimento in esame, in quanto formato da due soggetti ,uno dei quali
non è identificabile.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.

tecnico cui fa riferimento il prowedimento del PM è costituito esclusivamente dai
dispositivi necessari per le intercettazioni ambientali e per le videoriprese e non
dagli impianti di registrazione , che , in ossequio al disposto dell’art 268 cpp ,
espressamente richiamato nel provvedimento del PM , erano pur sempre da
individuarsi in quelli installati presso la Procura della Repubblica. Né il ricorrente
produce , in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,un verbale di
effettuazione delle operazioni da cui si evinca che , di fatto , contrariamente alle
mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Vale, anche per questa doglianza,
il rilievo formulato in relazione al primo motivo , non risultando neanche essa
dedotta di fronte al Tribunale del riesame. Nel merito, occorre comunque osservare
che è inesatto affermare che, relativamente alla proroga delle intercettazioni
oggetto del provvedimento d’integrazione del Gip, non vi fosse la richiesta del PM,
poiché è incontroverso che la prima richiesta del requirente includesse anche le
statuizioni che avrebbero poi costituito oggetto del predetto provvedimento
integrativo . Né era necessaria una nuova richiesta, non avendo il Gip provveduto,
in parte qua , sulla prima richiesta del PM. Nemmeno è possibile ravvisare , nel
primo provvedimento , una statuizione di rigetto implicito poiché , a parte la
problematicità della configurazione di tale tipologia provvedimentale , nel caso in
disamina si è trattato, puramente e semplicemente, di omessa decisione. Dunque
occorreva dare risposta all’originaria richiesta del PM. A tale obbligo il Gip ha
ottemperato con il provvedimento d’integrazione in esame . Quest’ultimo però,
benchè , per comodità di esposizione, possa essere indicato come tale, costituisce,
sotto il profilo squisitamente giuridico , non una modifica del provvedimento
originario ma un nuovo ed autonomo provvedimento. E infatti esso presenta una
sua autonoma motivazione , sebbene essa si sostanzi esclusivamente in un rinvio
per relationem all’apparato giustificativo del primo provvedimento. Ne deriva che,
trattandosi di provvedimento autonomo , esso ben poteva essere emesso da un
diverso Gip, non valendo , per tale tipologia di provvedimenti , il principio
dell’immutabilità del giudice.
5. In ordine al terzo motivo , occorre osservare come il ricorrente non abbia
interesse alla proposizione della relativa censura. Come è noto , l’interesse di cui
all’art 568 co 4 cpp è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento
oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire ,
3

disposizioni del PM , le operazioni di registrazione non sono state espletate

Trasmessa copia ex art. 23
;332
n. i ter L. 8-e, -; “.
Rn-

StO NDV.

attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento , una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante ( cfr. ,ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-’95, Timpani, rv
203093; Cass. Sez I, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217).
Orbene, nel caso in disamina ,non è citata nel provvedimento impugnato alcuna
conversazione captata nell’ambito dell’intercettazione su cui si appunta la
doglianza formulata dal ricorrente , relativamente al periodo interessato alla
apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed
attuale. Viceversa concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e
indefettibili dell’interesse ad impugnare ( Cass. Sez VI, 21-4-2006 n 24637, C.E.D.
Cass., n. 234734).
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati , con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI, A
CURA DELLA CANCELLERIA, COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, Al
SENSI DELL’ART. 94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-8-13.

proroga oggetto di censura . Ne deriva che l’accoglimento del motivo non

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