Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46297 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46297 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANANZI GIOVANNI N. IL 17/01/1985
avverso la sentenza n. 347/2015 TRIBUNALE di MESSINA, del
07/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 22/10/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a CANANZI GIOVANNI per il reato di furto tentato in abitazione, la pena
concordata col p.m. nella misura di un anno di reclusione e € 500 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto
sottoscritto dal difensore, avv. Salvatore Silvestro, deducendo violazione di legge e
mancanza della motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata rispetta
gli obblighi motivazionali richiesti dalla disciplina positiva, come interpretata dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv.
191135), poiché si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni
tutte, positive e negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena
su richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre,
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di millecinquecento euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consigliere estensore

Il presi

c.p.p.;

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