Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46296 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46296 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENEDETTO NICO MARIANO N. IL 01/01/1983
avverso l’ordinanza n. 121/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E ju rit
r

Uditi difensor Avv.;

)4

Data Udienza: 22/08/2013

1. Benedetto Nico Mariano ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Catania , in data 4-2-13 , che ha confermato , in
punto di gravità indiziaria , l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Gip del Tribunale di Catania il 31-12-12, in ordine ai delitti di cui
agli artt 74 e 73 DPR 309/90 .
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt 273 cpp e 74 I.
stup. e vizio di motivazione poichè dalle conversazioni intercettate non
emerge l’affectio societatis. Anzi da alcuni colloqui si evince che il Benedetto
operava autonomamente. Dalle conversazioni tra il Benedetto e il Cristaldi si
desume infatti che gli unici soggetti interessati alle attività illecite erano, per
l’appunto , i due interlocutori, potendosi , al più , ravvisare in ciò una
fattispecie concorsuale e non associativa . Anche la conversazione del 12-82009 n 1265, tra un tale Santangelo e Tancona Carmelo, dimostra l’estraneità
al sodalizio del Benedetto, il quale ha avuto contatti solo con Cristaldi , Vitale
e Ingegneri. Non risulta poi da nessuna conversazione intercettata che
l’abitazione della madre del ricorrente fosse adibita a luogo di occultamento
dello stupefacente.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione in merito
all’aggravante dell’associazione armata, atteso che nella parte motiva
dell’ordinanza non si rinviene alcun argomento al riguardo.
2.2. Con il terzo motivo, si assume che la contestazione elevata al capo B1)
costituisca duplicazione del reato associativo contestato al capo B) ,
rispetto al quale vi è assoluta identità del tempus commissi delicti onde il
Tribunale avrebbe dovuto annullare l’ordinanza custodiale per violazione
del divieto di bis in idem.
2.3. Il quarto motivo investe la problematica inerente alle esigenze cautelari
poichè le condotte contestate risalgono a 4 anni or sono e vi è un solo
precedente specifico , risalente all’anno 2006. Né il Tribunale motiva sui
criteri di scelta della misura, basata esclusivamente sul titolo del reato.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è infondato . In tema di misure cautelari
personali , infatti , allorchè , come nel caso in disamina , sia denunciato, con
ricorso per cassazione , vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza
i

RITENUTO IN FATTO

, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono , se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato ,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di
sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai
requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del
tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di
cui all’ art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare , non fondata su prove ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata
probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo
sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo
al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e
coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato
attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un.
22-3-2000, Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
3.1.Nel caso in disamina , non possono essere ravvisati i vizi di motivazione
lamentati dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato che dalle
conversazioni captate si evince che Benedetto Nico Mariano si avvaleva dei
coindagati Vitale Sebastiano e Ingegneri Arianna , che era la sua compagna , al
fine di provvedere alla periodica cessione di sostanze stupefacenti. Il tenore di
queste conversazioni viene accuratamente analizzato dal giudice a quo , che
ne riporta i brani più significativi , evidenziandone puntualmente la
significazione dimostrativa e ponendo in rilievo come esse attestino
un’attività continuativa di consegna di sostanze stupefacenti ,da parte
dell’indagato , a svariati soggetti , che poi la destinavano allo spaccio finale, e
di riscossione dei relativi crediti . Da ciò si evince — precisa il giudice a quo —
2

riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la precipua funzione di

come il Benedetto, unitamente a Tancona Alfio e Carmelo, Vitale Sebastiano
, Musumeci Salvatore e Cristaldi Santo, avesse dato vita a un consesso
organizzato , dedito a una fiorente attività di commercio di sostanze
stupefacenti, segnatamente del tipo cocaina e marivana , in ragione della
pluralità delle persone implicate nella gestione del suddetto commercio ( ben
tredici , sette delle quali in costante raccordo con il Benedetto ) ; della
presenza di una struttura gerarchica , con ruoli apicali; dell’articolata
particolare , dell’approvvigionamento periodico di stupefacenti;
dell’occultamento temporaneo delle partite acquistate , come risulta dai
dialoghi tra Benedetto e la Ingegneri e tra lo stesso e Tancona Salvatore ;
dell’esistenza di una efficiente struttura , dotata di basi logistiche per la
custodia dello stupefacente , tra cui l’abitazione della madre dell’indagato ;
della realizzazione di cospicui guadagni , anche nell’ordine di diverse migliaia
di euro in un giorno; dell’esistenza di una cassa comune , con conseguente
corresponsione periodica dei proventi agli affiliati e assistenza economica ai
familiari dei detenuti ; della varietà e cospicuità dei quantitativi di
stupefacente trattati ; della continuità degli approvvigionamenti e delle
successive forniture, a beneficio di una pluralità di spacciatori ; e della ricerca
continua di ulteriori canali di rifornimento. Sono così integrati tutti gli
elementi costitutivi del reato di cui all’art 74 DPR 309/90. In questo contesto,
il Benedetto forniva un essenziale contributo , occupandosi anche
dell’organizzazione della rete di spacciatori e fungendo da cerniera tra vari
livelli ed articolazioni del sodalizio. Sulla base di tali elementi , sussistono
anche i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR
309/90 , in relazione ai singoli atti di acquisto , vendita e consegna di
stupefacenti
3.2.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una attenta
analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento
genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto
il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
3

suddivisione dei compiti, nel contesto della quale il Benedetto si occupava, in

sullo spessore dimostrativo

delle risultanze procedimentali giacchè questa

prerogativa è attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da
questo compiute , se coerenti , sul piano logico , con una esauriente analisi delle
acquisizioni probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un.
25-11-’95 , Facchini , rv203767). Costituisce d’altronde ius receptum , nella
giurisprudenza di questa Corte , che il giudice di legittimità , nel momento del
controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e
con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l’art 606 co 1
lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri termini, il giudice di
legittimità , che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può
divenire giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al
giudice di merito , essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente
l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 39-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39, 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688,
Scarcella , ivi , 2004 , n. 36, 64 ; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi ,
2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa
dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla
razionale valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621) , come ha fatto il ricorrente
, nel caso in esame . Va , in particolare , ribadito come l’interpretazione dei
contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli
interlocutori costituisca questione di fatto , rimessa alla valutazione del giudice di
merito e sottratta al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano
motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass , Sez V
17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente infatti non allega — né tanto meno
dimostra — di avere dedotto di fronte al Tribunale del riesame la censura relativa
all’aggravante di cui all’art 74 co 4 I. stup. Né la rappresentazione di essa al giudice
del controllo risulta dalla sintesi dei motivi di riesame riportata nell’incipit
dell’ordinanza impugnata e di cui il ricorrente non contesta l’incompletezza sotto il
4

migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve

profilo in disamina. . E’ d’altronde inammissibile il ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del tribunale del riesame, con cui vengano dedotti per la prima volta
carenze o illogicità motivazionali relative a vizi del provvedimento genetico della
misura coercitiva , che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo
stesso tribunale , non risultando traccia della relativa censura né dal testo
dell’ordinanza impugnata né da eventuali motivi o memorie scritte né dalla
verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate
2927, rv. n. 207759 ; Sez I 5-12-2003 n. 1786 , rv. n. 227110; Sez II , 21-9-12 , n.
42408, rv. n. 254037).
5.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è infatti ravvisabile
alcuna duplicazione dell’imputazione né alcuna violazione del divieto di bis in idem
poiché il delitto di cui all’art 74 DPR 309/90, che costituisce il reato- mezzo, è
nettamente distinto ,tanto sotto il profilo giuridico che sotto quello fattuale , dal
delitto di cui all’art 73 I. stup. , che costituisce il reato —fine e che è integrato dalle
singole condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
6.Nemmeno l’ultimo motivo può trovare accoglimento poiché la valutazione
delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di merito che,
se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è insindacabile
in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). In presenza,
al riguardo , di motivazione adeguata , anche in relazione all’indicazione
delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee
e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92 ,
Gardino , C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto , C.E.D. Cass. n.
199030) , le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di
legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle
relative statuizioni.
4.1. Al riguardo ,i1 Tribunale ha evidenziato la gravità dei fatti , avuto
riguardo all’ampiezza della compagine associativa ; all’ambito territoriale
di radicamento del traffico ; alle modalità professionali di gestione di
quest’ultimo ; alle elevate quantità di sostanze trattate ; alla “quota di
mercato” controllata ; al collegamento con elementi di un sodalizio
mafioso ; alla negativa personalità dell’indagato , gravato da un
5

nell’udienza camerale (Sez II , 21-9-12, n. 42408, rv. n. 254037; Sez I 22-4-1997 n.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 tzr L. 8-8-95 n 332
Romn n
HEN. 2011

le

precedente specifico. Trattasi di apparato giustificativo adeguato , esente
da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali

in tema di

motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate,
segnatamente in relazione al parametro di cui all’art 275 cpp, in quanto
ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass , Sez 111 , 3-12-2003 n
306/04, Scotti , Guida dir. 2004 , n. 17 , 94) e pienamente idoneo ad
individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare
fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96,
Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 199-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) ) e attenta focalizzazione dei
termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati
reati , connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di
circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti
della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass.
9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
7.11 ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente
condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli
adempimenti di cui all’ad 94 co 1-ter disp att cpp.

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI, A
CURA DELLA CANCELLERIA, COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, Al
SENSI DELL’ART. 94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-8-13.

l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non

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