Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46294 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46294 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABIly MONCEF N. IL 20/09/1977
ELAOUNI BILAL N. IL 02/03/1981
avverso la sentenza n. 157/2015 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Abibi Moncef e Elaouni Bilal ricorrono avverso la sentenza 12.2.15, emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata
recidiva, la pena di un anno, mesi due di reclusione ed E 500,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto dei verbali di arresto, perquisizione
e sequestro, a quello di identificazione e al contenuto della querela.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESI

comma 1, lett.b) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per l’applicabilità

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