Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46294 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46294 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANCONA CARMELO N. IL 07/12/1986
avverso l’ordinanza n. 90/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. trE Ci – HA lv t

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Data Udienza: 22/08/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Tancona Carmelo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Catania , in data 4-2-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della stessa città ,
in ordine ai delitti di cui agli art 74 e 73 DPR 309/90,commessi in concorso
con Tancona Salvatore , Russo Roberto , Tancona Alfio , Benedetto Nico
Francesco, Sciacca Giuseppe, Mangano Alessandro, Musumeci Salvo e Miceli
Mauro ( capi B e B1).
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt 273 e 192 cpp
e 74 DPR 309/90 poiché né il padre né lo zio , Tancona Salvatore e Alfio ,
sapevano delle condotte di acquisizione di stupefacente da parte di Carmelo e
non lo hanno mai minimamente menzionato tra le persone da coinvolgere
nelle attività illecite in questione. E’ stata erroneamente affermata la
partecipazione all’associazione del ricorrente, attribuendo valenza indiziaria a
conversazioni del tutto neutre, come la n. 576 del 18-7-2009 , nell’ambito
della quale il ricorrente commenta soltanto l’arresto del Cristaldi .11 prestito di
euro 26000 era di carattere esclusivamente personale . Nessuna somma gli
era stata fornita da asseriti complici né tantomeno derivava da una
inesistente cassa comune . Di nessuna significatività probatoria è anche la
conversazione n 1271 del 26-6-2009, allorquando il Cristaldi si lamenta con il
Tancona Carmelo della scarsa avvedutezza del padre nel parlare al telefono,
nulla emergendo da essa in ordine ad un’attività di smercio di sostanze
stupefacenti. D’altronde non vi è neanche un singolo episodio ex art 73 DPR
309/90 che sia idoneo per chiarezza , spessore e modalità di esplicazione, a
dimostrare la sussistenza del pactum e la volontà di partecipare
all’associazione. Né è stata dimostrata l’esistenza di un contributo causale,
rilevante per l’esistenza del sodalizio, da parte del ricorrente.
2.1. Il secondo motivo investe le esigenze cautelari poiché Tancona Carmelo è
incensurato e privo di carichi pendenti. I fatti di cui al presente
procedimento ineriscono a un periodo ormai risalente onde non sussiste
pericolosità sociale attuale né il Tribunale motiva sulle ragioni per le quali
misure meno afflittive siano state scartate.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
i

Mariano , Cristaldi Santo , Vitale Sebastiano , Ingegneri Arianna , Mangano

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è infondato . In tema di misure cautelari
personali , infatti , allorchè , come nel caso in disamina , sia denunciato , con
ricorso per cassazione , vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza
natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono , se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato ,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di
riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la precipua funzione di
sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai
requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del
tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di
cui all’ art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare , non fondata su prove ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata
probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo
sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo
al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e
coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato
attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un.
22-3-2000, Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
3.1.Nel caso in disamina , non può essere ravvisato il vizio di motivazione
lamentato dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato lo spessore
dimostrativo del compendio indiziario raccolto a carico del Tancona e
costituito dal tenore delle conversazioni intercorse tra gli indagati e captate
2

, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare

dalla polizia giudiziaria , con specifico riguardo a quelle intercettate sulle
utenze telefoniche in uso a Cristaldi Santo, Russo Roberto , Tancona Carmelo
e Benedetto Nico Mariano ed ancora a quelle ambientali effettuate sulle
autovetture utilizzate da Russo , Tancona Carmelo e Cristaldi Santo. E il
Tribunale analizza accuratamente il tenore dei colloqui captati , mostrando
come da esse si evinca l’esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al
traffico di sostanze stupefacenti e facente capo ai fratelli Tancona Alfio e
E , a sostegno dell’asserto relativo al coinvolgimento di Tancona Carmelo in
tale organizzazione criminale , il Tribunale cita un serie di conversazioni , in
una delle quali Cristaldi Santo , altro appartenente alla struttura , confida al
Tancona le sue intenzioni criminose ; in un’altra, il ricorrente si lamenta della
perdita economica subita , a seguito dell’arresto del Cristaldi , sulla cui
autovettura erano stati sequestrati kg 2,275 di pillole di extasy, mostrando
anche sicura conoscenza delle condizioni economiche dell’operazione. Sono
chiari , poi , i riferimenti del Tancona Carmelo a partite di droga nelle
conversazioni del 29 -8-09 e del 19-7-09. Dalla conversazione del 28-10-09 si
desume poi che il Tancona , Vitale Sebastiano e un altro soggetto erano
intenti ad acquistare stupefacente e che anche in altre occasioni si erano
rivolti al medesimo fornitore. Da un’altra conversazione emergono le
difficoltà del Tancona nel reperimento della sostanza stupefacente da
spacciare e i contatti con soggetti che abitualmente avevano disponibilità di
droga , con riferimento a quantitativi di 4, 5, 6 chili .
3.2.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del
provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze
procedimentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti , sul piano
logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite , si
3

Salvatore, coadiuvati dal figlio di quest’ultimo, Carmelo, e da Russo Roberto.

sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini ,
rv203767). Costituisce d’altronde ius receptum , nella giurisprudenza di
questa Corte , che il giudice di legittimità , nel momento del controllo della
motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri
termini , il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e
dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della
prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun
elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito ,
essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento
della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis , Cass. Sez. fer. , 3-9-04 n.
36227 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39 , 86; Cass. Sez V 5-7-04 n. 32688,
Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli ,
ivi , 2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della
sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e
non già opporre alla razionale valutazione degli atti effettuata dal giudice di
merito una diversa ricostruzione ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621)
, come ha fatto il ricorrente , nel caso in esame. Occorre , in particolare
ribadire che l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche
intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di
legittimità ove , come nel caso in disamina, le relative valutazioni siano
motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass ,
Sez V 17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la
valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di
merito che , se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è
insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316).
In presenza di adeguata motivazione al riguardo , anche in relazione
all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano
4

che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa

ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (
Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94, Montaperto ,
C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti
al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel
merito delle relative statuizioni. Al riguardo ,i1 Tribunale ha evidenziato
l’intrinseca gravità dei fatti, la rilevanza dell’arco temporale lungo il quale
l’attività criminosa si è dispiegata , la mancanza di qualsivoglia produzione
l’inadeguatezza di misure gradate a consentire un’effettiva interruzione dei
rapporti tra il Tancona e il circuito criminale in cui egli è inserito. Trattasi di
apparato giustificativo adeguato , esente da vizi logico-giuridici ed aderente
alle linee concettuali appena richiamate, in tema di motivazione del
provvedimento cautelare , segnatamente in relazione al parametro di cui
all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass ,
Sez 111, 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente
idoneo ad individuare , in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a
denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa ,
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96
, Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 199-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997, 459) ) e attenta focalizzazione dei termini
dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati ,
connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che
renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie
(Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato ,
C.E.D. Cass. n. 202259).
5.11 ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente
condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli
adempimenti di cui all’art 94 co 1-ter disp att cpp.

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE
DISPONE
PROCESSUALI.
ALLE
SPESE
TRASMETTERSI, A CURA DELLA CANCELLERIA,
5

documentale in merito all’asserita attività lavorativa esplicata dall’indagato e

Trasmessa copia ex art. 23
– n 332
n, i trìr L.
2e tiOV. 2011
s
COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, AI SENSI DELL’ART.
94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-8-13 .

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