Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46293 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46293 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANCONA ALFIO N. IL 30/04/1960
avverso l’ordinanza n. 91/2013 TRIB. L1BERTA’ di CATANIA, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

A/Am/l/t(I l t

Uditi difensor Avv:y:

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1.\`be• t5.4~

Data Udienza: 22/08/2013

Tancona Alfio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Catania , in data 4-2-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania,
in ordine ai delitti di cui agli art 74 e 73 DPR 309/90,commessi in concorso
con Tancona Salvatore , Russo Roberto , Tancona Carmelo , cl 1986,
Benedetto Nico Mariano , Cristaldi Santo , Vitale Sebastiano , Ingegneri
Arianna , Mangano Francesco , Sciacca Giuseppe , Mangano Alessandro ,
Musumeci Salvo e Miceli Mauro ( capi B e B1).
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , vizio di motivazione e
violazione dell’art 273 cpp poiché il Tribunale ha illegittimamente ignorato
l’inesistenza di un grave quadro cautelare in ordine al reato di cui all’art 416
bis cp e ha valorizzato conversazioni aspecifiche come quelle che ineriscono a
Russo Roberto e a Tancona Salvatore , le cui autonome intraprese criminose
prescindono del tutto dal contributo del ricorrente, che non viene nemmeno
menzionato come istigatore . Così come nessun riferimento al Tancona è
desumibile dalle conversazioni inerenti a Sciacca Giuseppe , Mangano
Alessandro , Benedetto Nico Mariano e Musumeci Salvatore e perfino al
nipote , Tancona Carmelo cl 1986. Emerge soltanto lo stato di bisogno del
ricorrente, che sperava di ottenere un prestito e che, a tal fine, si rivolgeva a
Cristaldi Santo, a prescindere da qualunque collaborazione relativa ad
un’attività nel settore del traffico di stupefacenti. Il Tribunale ignora l’assenza
assoluta di un contributo materiale a qualunque intrapresa criminosa ,
emergendo esclusivamente dai colloqui intercettati la cattiva abitudine di
Tancona Alfio di non pagare i propri debiti , come si evince anche dalla
conversazione del 10-5-2009 fra Cristaldi e tale Natasha , da cui si arguisce che
il primo si lamenta del comportamento di Tancona Alfio, che spesso avanza
richieste di danaro e poi non adempie ai propri obblighi. Di nessuna
significatività probatoria è anche la conversazione n 1271 del 26-6-2009 ,
allorquando il Cristaldi si lamenta con il Tancona Carmelo della scarsa
avvedutezza del padre nel parlare al telefono , nulla emergendo da essa in
ordine ad un’attività di smercio di sostanze stupefacenti. Irrilevante è anche la
conversazione n 2487 tra il Cristaldi e tale Vivy ,che riguarda l’arresto patito
da Tancona Alfio , emergendo soltanto un rapporto amicale fra i protagonisti
della vicenda. Il Tancona Alfio , dunque , non decideva acquisti di
stupefacente , non versava somme di danaro a tal fine e non riscuoteva profitti
di cessioni di droga a terzi
2.1. Il secondo motivo investe le esigenze cautelari , in quanto il Tancona
Alfio ha intrapreso un percorso di reinserimento sociale , è coadiuvato dai
familiari nella gestione di un bar e nel corso degli ultimi 10 anni ha tenuto un
comportamento socialmente adeguato. Non sussistono dunque le esigenze
cautelari di cui all’ art 274 lett c) cpp.
i

RITENUTO IN FATTO

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è infondato . In tema di misure cautelari
personali , infatti , allorchè , come nel caso in disamina , sia denunciato, con

, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono , se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato ,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di
riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la precipua funzione di
sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai
requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del
tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di
cui all’ art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare , non fondata su prove ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata
probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo
sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo
al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e
coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato
attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un.
22-3-2000, Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
3.1.Nel caso in disamina , non può essere ravvisato il vizio di motivazione
lamentato dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato, anche
attraverso un rinvio, per relationem , alla motivazione dell’ordinanza genetica
, lo spessore dimostrativo del compendio indiziario raccolto a carico del
Tancona e costituito dal tenore delle conversazioni intercorse tra gli indagati
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ricorso per cassazione , vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza

e captate dalla polizia giudiziaria , con specifico riguardo a quelle intercettate
sulle utenze telefoniche in uso a Cristaldi Santo , Russo Roberto , Tancona
Carmelo e Benedetto Nico Mariano ed ancora a quelle ambientali effettuate
sulle autovetture utilizzate da Russo , Tancona Carmelo e Cristaldi Santo. E il
Tribunale analizza accuratamente il tenore dei colloqui captati, sottolineando
come da essi emerga il ruolo apicale del Tancona , in seno al sodalizio
criminoso , che era caratterizzato da una solida e articolata struttura,
funzioni , da quelle meramente organizzative , all’instaurazione e al
mantenimento dei contatti con i fornitori , alle trattative nella compravendita
della droga , alla gestione dei numerosi spacciatori. Sodali tutti legati da un
evidente rapporto di soggezione al Tancona Alfio , il quale era una figura di
raccordo non soltanto all’interno del gruppo ma anche rispetto alle
ramificazioni dell’associazione al di fuori del territorio di appartenenza e ,
segnatamente , nella città di Catania ,in cui il sodalizio poteva contare su
contatti e rapporti di sicuro rilievo. Di particolare significatività dimostrativa —
puntualizza il Tribunale- è la conversazione captata a bordo dell’auto del
Cristaldi , nel corso della quale quest’ultimo non soltanto si lamenta con
Tancona Carmelo della poca avvedutezza del di lui padre , Salvatore , nel
parlare al telefono ma aggiunge che “lo avrebbe detto ad Alfio”. Così come, in
un’altra conversazione , il Cristaldi si lamenta con la convivente
dell’andamento del rapporto con Tancona. In un’altra , egli parla dell’arresto
di Tancona Alfio. Da un’altra ancora emergono le sue iniziative volte a
raccogliere danaro da consegnare all’avvocato di Tancona Alfio , tramite
Tancona Salvatore. In una conversazione con un ignoto interlocutore ,
all’esterno della sua vettura ,poi , il Cristaldi è esplicito nel manifestare la sua
appartenenza al gruppo di Tancona ( “io sono uno di quelli … da famiglia
Tancona”). Da altre conversazioni emerge il proposito del Cristaldi di agire ”
di nascosto da Alfio e da tutti”. Da un altro colloquio si desume l’invito
,rivolto da Cristaldi a Tancona Salvatore , a dare ad Alfio “i soldi precisi “. Da
altri colloqui , analiticamente esaminati dal Tribunale, si evince la
riconducibilità al traffico di stupefacenti delle partite di debito- credito
afferenti a Tancona Alfio nonché la posizione di preminenza di quest’ultimo,
che però si mostrava particolarmente restio alla redistribuzione dei proventi
tra i partecipi. Da una conversazione tra Musumeci e Cristaldi si evince la
3

potendo fare affidamento su sodali specificamente delegati a svolgere singole

loro subordinazione al Tancona Alfio , senza il cui consenso non avrebbero
concluso la trattativa per l’acquisto della droga.
3.2.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del
provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze
procedimentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute , se coerenti , sul piano
logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite , si
sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini ,
ti
ll
rv203767). Costituisce d’altronde ius receptum , nella giurisprudenza di
questa Corte , che il giudice di legittimità , nel momento del controllo della
motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso
che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri
termini , il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e
dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della
prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun
elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito ,
essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento
della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis , Cass. Sez. fer. , 3-9-04 n.
36227, Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39, 86; Cass. Sez V 5-7-04 n. 32688,
Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli ,
ivi, 2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza
significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già
opporre alla razionale valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito
una diversa ricostruzione ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621) , come
ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. Occorre, in particolare, ribadire che
l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e
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apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di

delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto , rimessa alla
valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove ,
come nel caso in disamina, le relative valutazioni siano motivate in
conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass , Sez V 17-112003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la
valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di
insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316).
In presenza , al riguardo , di motivazione adeguata , anche in relazione
all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano
ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (
Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto ,
C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti
al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel
merito delle relative statuizioni.
4.1. Al riguardo ,il Tribunale ha evidenziato l’intrinseca gravità dei fatti e la
rilevanza del’arco temporale lungo il quale l’attività criminosa si è
dispiegata nonché il nutrito certificato del casellario giudiziale di Tancona
Alfio, la cui condizione di detenzione domiciliare non è stata sufficiente ad
impedirgli di proseguire nell’attività delittuosa. Trattasi di apparato
giustificativo adeguato , esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle
linee concettuali appena richiamate , in tema di motivazione del
provvedimento cautelare , segnatamente in relazione al parametro di cui
all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass ,
Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004 , n. 17 , 94) e
pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli
elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di
reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno gravose di
quella disposta ( Cass 24-5-’96 , Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con
esclusione di ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997,
459) ) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva
potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di
mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente
probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997,
5

merito che , se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è

Trasmessa copia ex art. 23
n, 1 tcr L.
.
332
Se
Noy.
2013
.

Roma
Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D. Cass. n.
202259).
5.11 ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente
condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli
adempimenti di cui all’art 94 co 1-ter disp att cpp.

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE
ALLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE
TRASMETTERSI, A CURA DELLA CANCELLERIA,
COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, AI SENSI DELL’ART.
94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-8-13.

PQM

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