Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46292 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46292 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MICELI MAURO N. IL 03/09/1980
avverso l’ordinanza n. 161/2013 TRIB. LIBERIA’ di CATANIA, del
15/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELL 1)1
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/08/2013

1. Miceli Mauro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Catania, in data 15-4-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania
, il 31-12-12, in ordine ai delitti di cui ai capi b) e b1) della rubrica ovvero per
aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per
avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto
a fini di spaccio, venduto o comunque ceduto a terzi sostanza stupefacente
del tipo cocaina e marivana .
2. Il ricorrente deduce , con unico motivo , vizio di motivazione poiché i
riferimenti del Miceli sono sempre e solo alla persona di Tancona e , se di
fornitura di droga si tratta , questa è stata fatta dal Miceli non ad una
organizzazione bensì alla singola persona , tant’è che, nella conversazione n.
453 del 21-5-2009, Miceli chiede al Cristaldi , anch’egli accusato di far parte
dell’associazione, se “conosca la storia”e questi gli risponde di non conoscerla
tutta. Dalla conversazione n. 454 emerge con chiarezza che Miceli ritiene di
aver subìto una truffa perchè non è stato pagato e dopo aver aspettato un
mese e mezzo in Sicilia , gli è stato risposto : ” I soldi non te li diamo più se
non ci porti l’altro”. Dalla conversazione n. 463 risulta che Miceli non ha mai
ricevuto il compenso perché ” se l’affare con Tancona fosse andato a buon
fine , la sua parte di compenso sarebbe stata utilizzata per acquistare lo
scooter del Cristaldi , che questi intendeva vendere”, cosa non avvenuta . E’
pertanto illogica la motivazione del Tribunale, che, contrariamente a quanto
emerge dall’unica giornata di intercettazioni tra Miceli e Castaldi ( 21 -5-2009
), ritiene, senza fondamento alcuno, che il Miceli fosse un “fornitore durevole
” dell’organizzazione , senza indicare alcuna circostanza da cui si possa
desumere ciò.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è infondato . In tema di misure cautelari personali , infatti ,
allorchè , come nel caso in disamina , sia denunciato , con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte
suprema spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono , se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
i

RITENUTO IN FATTO

affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato , controllando
la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti,
come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art
292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello
delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui all’ art 546 cpp ,
con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non
della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è
conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di
rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli
indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati
dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen.
2000, 2231).
3.1.Nel caso in disamina , non possono essere ravvisati i vizi di motivazione
lamentati dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato come le
conversazioni captate dimostrino, in modo inequivoco , la natura dei rapporti
illeciti esistenti tra il Miceli e l’organizzazione e la circostanza che l’indagato
abbia fornito, in svariate occasioni , partite di stupefacente al gruppo facente
capo al Tancona , vantando ancora dei crediti ( 5000 euro da oltre due mesi).
La stessa affermazione del ricorrente di essere stato “regolare”, di non
comandare niente ma di essere “solo una pedina …che va avanti e indietro” e
ancora la frase rivolta al Miceli “Non te ne diamo più se non ci porti l’altro”
dimostrano l’apporto stabile e non occasionale fornito dal ricorrente
all’organizzazione , attraverso trasporti di droga di notevole entità , in
considerazione del compenso previsto nonché dei rischi e delle spese
connesse a viaggi di oltre 1500 km. E il Tribunale esamina accuratamente i
contenuti dei colloqui captati e, in particolare, delle conversazioni n. 453, 454
e 463 del 21-5-2009, sottolineando come da essi emerga che , in più
occasioni , il ricorrente assunse il ruolo di corriere. Con tali risultanze
2

provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del

confligge la versione fornita dal Miceli in ordine ai rapporti con i Tancona e
con Cristaldi , asseritamente connessi alla vendita di mezzi usati ; versione
che è altresì priva di riscontri documentali .
3.2. Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del
provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte
suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle
risultanze procedirnentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di
merito , con la conseguenza che le scelte da questo compiute , se coerenti ,
sul piano logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie
acquisite , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 ,
Facchini , rv203767). Costituisce d’altronde Kis receptum , nella
giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità , nel momento del
controllo della motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito
proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento, atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte
di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove . In altri termini , il giudice di legittimità , che è
giudice della motivazione e dell’osservanza della legge , non può divenire
giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è
riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte regolatrice
esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex
plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir., 2004 n. 39,
86; Casssez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass , Sez V,
15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre
vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è
manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione
degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione ( Sez un.
19-6-96, Di Francesco, rv 205621) , come ha fatto il ricorrente , nel caso in
3

modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di

n. i ter L. S- •

23
i. 332

Roma, lì
esame . Occorre poi ribadire che l’interpretazione dei contenuti delle
conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli
interlocutori è questione di fatto , rimessa alla valutazione del giudice di
merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove, come nel caso sub iudice , le
relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle
massime di esperienza ( Cass , Sez V 17-11-2003 n. 47892, Serino , Guida al

4. Corrette sono anche le conseguenze che il giudice a quo ha tratto, sul terreno
squisitamente giuridico, dalle risultanze processuali, laddove ,in particolare , ha
richiamato l’ orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nell’ipotesi del
vincolo che accomuni, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che
in via continuativa la ricevano, per immetterla nel mercato, è configurabile il delitto
associativo . Integra infatti la condotta di partecipazione ad un’associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità
all’acquisto o alla vendita di esse , perchè essa agevola lo svolgimento dell’attività
criminosa del sodalizio e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso ,
sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle
risorse dell’organizzazione , con la coscienza e volontà dell’autore di fare parte e di
contribuire al mantenimento dell’organizzazione ( Cass Sez VI 6-11-2006 n. 41717) .
Dunque sia il fornitore che l’acquirente- rivenditore , qualora si dimostrino
stabilmente disponibili a dare o a ricevere con continuità la sostanza stupefacente ,
possono essere ritenuti partecipi del vincolo associativo ( Cass , Sez V 17-3-97 n
1291).
5.11 ricorso va dunque rigettato, siccome infondato, con la conseguente condanna
al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli adempimenti di cui
all’art 94 co 1-ter disp att cpp.

PQM

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI, A
CURA DELLA CANCELLERIA, COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO, Al
SENSI DELL’ART. 94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P.

4

dir. 2004, n. 10, 98).

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-8-13.

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