Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46291 del 22/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46291 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANCONA SALVATORE N. IL 22/08/1986
avverso l’ordinanza n. 88/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

14 A

<-( 4 4 ( (L7 Udii i difensor Avv.; .9(2,R9Q44-A9k,%3 22.R\i-13Vsk3R3--. Data Udienza: 22/08/2013 4//1 ( (00 avverso l'ordinanza del ricorre per cassazione 1 Tancona Salvatore Tribunale del riesame di Catania , in data 4-2-13 , che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso Tribunale, in ordine ai seguenti delitti : A) delitto di cui all'art 416 bis cp per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso facente capo a Cintorino Antonio e collegata altresì al clan mafioso dei "Cursoti" , associazione diretta e organizzata dal Tancona , da Spinella Carmelo e da Russo Roberto. Con le aggravanti dell'essere l'associazione medesima armata e dell'avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. B) e B1) delitti di cui agli art 74 e 73 DPR 309,commessi in concorso con Tancona Alfio , Russo Roberto, Tancona Carmelo , cl 1986, Benedetto Nico Mariano , Cristaldi Santo , Vitale Sebastiano , Ingegneri Arianna , Mangano Francesco , Sciacca Giuseppe , Mangano Alessandro , Musumeci Salvo e Miceli Mauro. C) Detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica di marca e calibro imprecisati. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt 416 bis cp e 273 cpp e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria , essendo rimasto indimostrato che Tancona sia un associato anziché un soggetto che ha rapporti di mera contiguità con conoscenti di comprovata pericolosità criminale, come Spinella Carmelo , al fine di garantirsi una sorta di impunità in relazione alle autonome e distinte attività illecite commesse nel settore degli stupefacenti e di porre in essere autonome attività nel settore degli stupefacenti , senza che le persone favorite accampassero pretese economiche. L'ordinanza si basa su brani di conversazioni telefoniche e ambientali nebulose e di incerta interpretazione. In particolare, le liti verbali con Sorrentino Salvatore e Lo Giudice Concetta ineriscono a questioni private. Neanche la conversazione del 313-2009 tra i fratelli Spinella , presso il carcere di Messina , può essere interpretata nel senso della sussistenza di una volontà di affidare al Tancona i proventi dell'attività estorsiva , tant'è che non è contestato all'indagato il reato di cui all'art 629 cp . Così come viziata è l'interpretazione delle conversazioni n 965 e 966 del 18-11-2008 e n. 1711 del 14-1-2009 , dalle quali non può in alcun modo arguirsi la qualità di mafioso. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art 74 DPR 309/90 , nella parte in cui si attribuisce al Tancona , nell'ambito della compagine associativa , un ruolo apicale condiviso con il fratello Alfio poiché le intraprese criminose prescindono del tutto dal contributo morale e materiale di quest'ultimo. Erroneamente viene poi attribuito valore indiziario alla frequentazione con i coindagati , dimenticando i RITENUTO IN FATTO che si tratta di compaesani. Anche sotto questo profilo , i contenuti delle conversazioni captate sono assolutamente neutri. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 ricorso è infondato . In tema di misure cautelari personali , infatti , allorchè , come nel caso in disamina , sia denunciato , con ricorso per cassazione , vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte suprema spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono , se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato , controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui all' art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen. 2000, 2231). 3.1.Nel caso in disamina, non possono essere ravvisati i vizi di motivazione lamentati dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato la valenza probatoria della conversazione intercorsa , in data 31-3-2009 , tra Spinella Carmelo e Gianluca , presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Messina-Gazzi , in cui il primo era detenuto, da cui emerge la necessità di incaricare della riscossione del denaro provento delle tangenti il Tancona Salvatore. Così come , in quest'ordine di idee , rilevante valenza dimostrativa — sottolinea il Tribunale — assumono le conversazioni dalle quali emerge come la gestione del danaro da destinare ai detenuti o ad altre finalità associative fosse attribuita sia al Tancona che al Russo , il quale era uno stretto collaboratore del 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3 primo. Dai colloqui captati si evince poi come , in questa loro attività di gestione della cassa comune , il Tancona e il Russo dovessero render conto a Spinella Carmelo . Ciò — puntualizza il Tribunale — è significativo del vincolo gerarchico che connota il sodalizio . La sussistenza del gruppo mafioso e l'intraneità ad esso di Tancona Salvatore trovano ulteriore conferma nella conversazione in cui quest'ultimo e Russo Roberto rievocano l'episodio in cui il Tancona e altri si erano recati armati presso Brunetto Salvatore ; o nella conversazione intercorsa tra il ricorrente e il Russo nel giorno dell'omicidio di Lo Faro Nicola, con i correlativi propositi di vendetta manifestati dal Tancona . In linea con tale ricostruzione sono i dati enucleabili da ulteriori colloqui captati , dai quali emerge l'esistenza di rapporti intrattenuti da Tancona Salvatore con esponenti di altri gruppi mafiosi. Così come rilevante significatività probatoria assumono le minacce poste in essere dal ricorrente nei confronti di Sorrentino Salvatore e Lo Giudice Concetta : atteggiamenti che ben si attagliano- sottolinea il giudice a quo — al ruolo di affiliato di rilievo ricoperto dal Tancona. In ordine al reato di cui all'art 74 1. stup. , il Tribunale evidenzia il contenuto delle intercettazioni dalle quali si evince la sussistenza di un traffico di droga condotto da Tancona Salvatore e Russo Roberto . Il tenore di queste conversazioni viene accuratamente analizzato dal giudice a quo , che ne enuclea i contenuti rilevanti , evidenziandone puntualmente la significazione dimostrativa e ponendo in rilievo come esse attestino l'esistenza di un sodalizio criminoso notevolmente articolato , caratterizzato da una solida struttura , facente capo ai fratelli Tancona Alfio e Salvatore , coadiuvati dal figlio di quest'ultimo, Tancona Carmelo , e finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. D'altronde la fitta rete di rapporti intercorrenti tra Tancona Salvatore e gli altri coindagati appare incompatibile con una serie di ipotesi concorsuali e denota invece un contesto di tipo associativo. 3.2.Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da questo compiute , se coerenti , sul piano logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-'95 , Facchini , rv203767). Costituisce d'altronde ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , che il giudice di legittimità , nel momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile PQM RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI, A CURA DELLA CANCELLERIA, COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 94, CO. 1-TER, DISP. ATT. C.P.P. Così deciso in Roma, all 'udienza del 22-8-12 . Trasmessa ccr.da ex art. 23 l' o 332 n. 1 ter L.EY %e t41:9 . h Roma, lì opinabilità di apprezzamento , atteso che l'art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri termini , il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis , Cass. Sez. fer. , 3-9-04 n. 36227 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39, 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004 , n. 36, 64 ; Cass , Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla razionale valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione ( Sez un. 19-696, Di Francesco, rv 205621) , come ha fatto il ricorrente , nel caso in esame. In quest'ordine di idee , va, in particolare , ribadito come l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori costituisca questione di fatto , rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottragga al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass , Sez V 17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98). Al ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art 94 co 1-ter disp att cpp.

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