Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46290 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46290 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RODRIGUEZ BELLORIN HECTOR GUSTAVO N. IL 10/08/1990
ESCUDERO SEGURA HECTOR GUSTAVO N. IL 11/02/1973
avverso la sentenza n. 4053/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Rodriguez Bellorin Hector Gustavo ed Escudero Segua Hector Gustavo ricorrono avverso la
sentenza 30.10.14, emessa dal Tribunale di Monza ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è
stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso in abitazione, concesse a tutti attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno di reclusione ed € 400,00
di multa ciascuno.

identico contenuto, violazione dell’ art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice motivato
circa la congruità della pena, ricorrendo a mere clausole di stile.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 ottobre 2015

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

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