Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46290 del 22/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 46290 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCI-IETTA FABRIZIO N. IL 22/11/1966
avverso la sentenza n. 530/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/08/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Ri oz—17 – r 99

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

pt‘tyCN 43, \

Data Udienza: 22/08/2013

1. Lucchetta Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Trieste, in data 21-2-13 , con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado emessa, in data 20-10- 11, dal Tribunale di Pordenone
, in ordine al delitto di cui agli artt 56 e 377 bis cp perché, essendo il Lucchetta
imputato , insieme a Pessotto Morris , dei reati di incendio ed estorsione in
concorso , con minaccia consistita nel disegnare nell’aria , all’indirizzo del
Pessotto , una croce con le due dita della mano destra , nonché nel proferire,
rivolto alla madre del Pessotto , la frase : ” …Se qualcuno si permette di
vendermi divento una bestia …ce n’ è per tutti” , compiva atti idonei diretti in
modo non equivoco a indurre Pessotto Morris – soggetto che poteva avvalersi
della facoltà di non rispondere e che doveva essere esaminato in incidente
probatorio , in qualità di coimputato, su fatti concernenti la responsabilità del
Lucchetta – a non render dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. In
Pordenone il 21 -3-2006 e in data precedente e prossima al 21-3-2006.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione della sentenza in
ordine alla evidente contraddittorietà tra la deposizione del teste Carli Christian
e quelle dei testi Polino Marco e Pessotto Morris nonché in ordine
all’attendibilità delle deposizioni di Fior Franca e Pessotto Francesco. E’ infatti
del tutto arbitraria l’affermazione della Corte di appello secondo cui dalle
dichiarazioni rese dalla Fior si desumerebbe che la frase incriminata è stata
proferita dal Lucchetta prima dell’incidente probatorio e successivamente
all’udienza preliminare del 21-3-2006. In secondo luogo, il teste Carli Christian ,
assolutamente neutrale , ha escluso di aver visto il Lucchetta rivolgere qualche
gesto agli asta nti.
2.1. Con il secondo motivo, si afferma che il reato di cui all ‘art 377 bis cp non
ammette il tentativo , trattandosi di delitto a consumazione anticipata e di
reato di pericolo.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine al significato
attribuito al gesto asseritamente compiuto dall’imputato e consistente nel
“segno della croce”, rappresentandosi che si tratta di un gesto polisemantico
, che non ha univocamente valenza intimidatoria , potendo anche significare
“sono spacciato ” oppure “il nostro rapporto è finito”.Anche perchè i
testimoni assunti , Tonero Roberta e il padre del sig. Pessotto, hanno escluso
che il Lucchetta avesse minacciato il Pessotto . Anzi il fratello dell’imputato ha
assistito ad una richiesta di denaro ( 20.000 euro ) rivolta all’imputato dal
Pessotto , il quale aggiunse che altrimenti egli si sarebbe rivolto alla Procura
di Pordenone , che all’epoca trattava l’accusa di incendio doloso e di
estorsione nei confronti di entrambi , per “scaricare “ogni responsabilità sul

RITENUTO IN FATTO

coimputato . Il Lucchetta non ha versato i soldi richiesti e , per questo , il
Pessotto ha dato seguito alle sue minacce.
2.3. Con il quarto motivo , si lamenta l’eccessività della pena e la mancata
concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Il primo e il terzo motivo di ricorso esulano dal numerus clausus delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito
,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di
sindacato del vizio di motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come dalle
dichiarazioni rese dalla teste Fior Franca si desuma che la frase incriminata è
stata pronunciata dal Lucchetta , alla presenza della donna , prima
dell’incidente probatorio. L’attendibilità della Fior trova oggettivo riscontro sia
nella circostanza che, allorchè proferì la frase intimidatoria , l’imputato era già a
conoscenza delle dichiarazioni accusatorie rese dal Pessotto davanti al PM ; sia
nella successiva minaccia effettuata dal Lucchetta , nei confronti del soggetto
passivo , tracciando nell’aria il segno della croce. Tale condotta è stata
specificamente confermata dal teste oculare Polino Marco ed , indirettamente,
dal padre di quest’ultimo, anch’egli seduto a tavola con il figlio ed il Pessotto ,
al ristorante , il quale ha riferito di aver visto un uomo , all’esterno del locale ,
che fissava , attraverso la vetrata , con aria minacciosa il Pessotto. Tale
prospettazione trova ulteriore riscontro nella testimonianza del maresciallo
Luca Gobbo , intervenuto sul posto , nell’immediatezza del fatto , su chiamata
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

della stessa persona offesa. Né elementi in senso contrario sono desumibili dalle
dichiarazioni di Carli Christian, Tonero Francesca e Pessotto Francesco , che ,
dato il tempo trascorso, si sono limitati a riferire in modo generico sui fatti, non
escludendo comunque le minacce subite dalla persona offesa.
Il giudice a quo ha anche sottolineato l’univocità di significato del gesto inerente
al segno della croce , effettuato dall’imputato; gesto che , alla luce del contesto
ambientale e delle circostanze di fatto appena evidenziate , non poteva dar
turbamento nell’animo del destinatario.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute
, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ,
si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv203767).
4.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Correttamente
infatti il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto, affermato
da questa suprema Corte anche in una pronuncia resa in relazione alla presente
regiudicanda , nel procedimento incidentale de libertate , secondo il quale il
reato di cui all’art 377 bis cp , essendo un reato di evento e consumandosi con
l’induzione del soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci , come si desume dal tenore letterale della norma , ammette il
tentativo , a differenza del reato di cui all’art . 377 cp , che, perfezionandosi ,
sotto il profilo oggettivo , con la mera offerta o promessa ,secondo quanto
evidenziato dalla giurisprudenza citata dalla Corte d’appello ,non ammette il
tentativo.
5. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche , alla dosimetria della pena e alla concessione
dei benefici di legge sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie , la motivazione
3

adito a dubbi circa la sua valenza intimidatoria, tale da determinare il voluto

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.000 ALLA
CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-8-13 .

del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte
territoriale fatto riferimento alla gravità del reato e alla personalità
dell’imputato , caratterizzata da spregiudicatezza, spiccata propensione a
delinquere ,mancanza di scrupoli e vendicatività .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille, determinata secondo equità , in favore della Cassa
delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA