Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4629 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4629 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gatta Ernesto, nata a Foggia il 02/06/1974

avverso l’ordinanza del 19/04/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di
Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari del 03/04/2012, con la quale
veniva applicata nei confronti di Ernesto Gatta la misura cautelare della custodia
in carcere per il reato continuato di cui all’art.629 cod. pen., aggravato dal

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Data Udienza: 09/11/2012

metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan mafioso Moretti-Pellegrino,
ipotizzato nell’aver costretto con minaccia Giordano I3erardinelli, presidente della
cooperative Centesimus Annus di Foggia, a versare al gruppo criminoso la
maggior parte degli incassi del servizio di parcheggio gestito dalla cooperativa
dal gennaio del 2007 al marzo del 2008.
L’indagato ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente lamenta in
particolare mancanza di motivazione su un elemento addotto dalla difesa a

scarcerazione dell’indagato, a seguito di ordinanza dello stesso Tribunale di Bari,
per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari per il connesso reato di cui
all’art.416-bis cod. pen. dopo una restrizione subita dal dicembre del 2009
all’ottobre del 2011; e l’illogicità per il resto della motivazione in quanto fondata
sulla mancata dimostrazione dell’aver l’indagato reciso i legami con
l’organizzazione criminosa, argomento incongruo rispetto ad una misura
applicata per un reato non associativo e comunque contraddittorio rispetto
all’avvenuta scarcerazione per il delitto di associazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La censura di omessa motivazione sulla dedotta circostanza della
scarcerazione dell’indagato nel procedimento per il reato di associazione mafiosa
è invero generica nel momento in cui il relativo provvedimento non è stato dal
ricorrente allegato e neppure riportato nei suoi contenuti specifici, non
consentendo a questa Corte di verificare l’effettiva incidenza di questi ultimi sulla
posizione cautelare dell’indagato in questo procedimento. E conseguentemente
generica è altresì la doglianza relativa all’asserita contraddittorietà della
motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla scarcerazione di cui
sopra.
Manifestamente infondata è per altro verso la censura di illogicità della
motivazione in quanto applicativa della presunzione di esistenza delle esigenze
cautelari in un procedimento per un reato non associativo, laddove l’operatività
della presunzione è espressamente prevista dall’art.275, comma terzo, cod.
proc. pen., attraverso il richiamo all’art.51, comma 3-bis,

in presenza della

contestazione dell’aggravante del metodo mafioso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della

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superamento della presunzione normativa in materia, ossia l’intervenuta

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 09/11/2012

Il ConsiglieT estensore

è-

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