Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46289 del 22/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46289 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELAZIZ KANDILA N. IL 01/01

Acoe

avverso la sentenza n. 1048/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Abdelaziz Kandila ricorre avverso la sentenza 30.10.14 della Corte di appello di Reggio Calabria
con la quale, in parziale riforma di quella in data 13.3.13 del locale tribunale, è stata ridotta la pena,
per il reato di violazione di domicilio aggravata, ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non avere i giudici considerato che

cortile dell’abitazione della p.o. De Beo.
Con il secondo motivo si censura la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p.
(erroneamente indicata come 625 n.7), in assenza della richiesta perizia che permettesse di accertare
che la finestra dell’abitazione era stata forzata e non soltanto spinta, come invece affermato
dall’ imputato.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della scriminante ex art.54 c.p., concedibile
sulla base di tutte le circostanza globalmente valutate,e, con il quarto, la mancata assoluzione ai
sensi del comma 2 dell’art.530 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi anzitutto sulle
dichiarazioni della p.o. Di Beo di aver udito rumori di forzatura della finestra del bagno e di passi
nel corridoio, convergenti con quanto notato dagli operanti che, prontamente intervenuti, avevano
visto il Kandila fuggire scavalcando il muro di cinta dell’abitazione della Di Beo, circostanza
ammessa dallo stesso imputato in sede di convalida dell’arresto.
Correttamente poi è stato ritenuto non ricorrere gli estremi dell’esimente dello stato di necessità, in
considerazione dell’attività lavorativa svolta dall’imputato, che non risulta quindi versare in stato di
indigenza, mentre legittimamente è stata ritenuta l’aggravante della violenza sulle cose in ragione

l’Abdelaziz, al momento del sopraggiungere delle Forze dell’ordine, si trovava ancora nei pressi del

dei riscontrati segni di forzatura della finestra attraverso la quale l’imputato era penetrato
nell’abitazione della p.o.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 ottobre 2015
IL CONSIg?,
IERE estensore

IL

DENTE

€1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA