Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46288 del 22/08/2013
Penale Sent. Sez. F Num. 46288 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KORCHI ADIL N. IL 26/12/1977
avverso la sentenza n. 2331/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/08/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 22/08/2013
1. Korchi Adil ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza
del Tribunale di Perugia, in data 2-10-12 , con la quale è stata applicata al
ricorrente , ex art 444 cpp , la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 18000
di multa, in ordine al delitto di cui agli artt 73-80 DPR 09/90 , in relazione alla
detenzione di 5 kg di hashish .
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice,chiedendo pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
4.L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende
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La Corte
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.500 ALLA
CASSA DELLE AMMENDE.
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IN CANCELLERIA.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-8-2013.
,do MOV. 2 137.
RITENUTO IN FATTO