Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4628 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4628 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scorrano Stefano, nata a Lecce il 20/12/1972

avverso l’ordinanza del 15/05/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di
Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato la misura cautelare degli arresti domiciliari,
applicata nei confronti di Stefano Scorrano, con ordinanza del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 17/04/2012, per i reati di
cui agli artt.610 e 582 cod. pen. ipotizzati come commessi il 25/02/2012 in
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Data Udienza: 09/11/2012

danno di Mohamud Ali Salah e Mohamed Abdel Omar, veniva sostituita con la
misura dell’interdizione dal pubblico ufficio presso la Polizia di Stato.
L’indagato ricorrente deduce difetto di motivazione e travisamento del fatto
In ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di violenza privata in danno
Mohamud Ali Salah, consistito secondo l’accusa nell’aver costretto quest’ultimo
ad esibire il permesso di soggiorno, pur trovandosi l’indagato al di fuori della
propria attività di servizio, minacciando di distruggere il documento e negando al
Salah il diritto di accedere all’alloggio per i rifugiati politici. Posto

che il

Dzemailji, portiere dell’alloggio, sull’aver l’indagato trattenuto per un’ora il
permesso di soggiorno del Salah, ed in quelle della persona offesa e dell’altra
addetta alla portineria della struttura Georgeta Stoica sulla condotta minacciosa,
Il ricorrente lamenta che le dichiarazioni della Stoica siano state travisate
leggendovi che l’indagato avrebbe puntato la propria pistola d’ordinanza contro il
Salah, mentre dai relativi verbali, allegati al ricorso, risulta che la teste
descriveva tale condotta come commessa in danno dell’altra parte offesa
Mohamed Abdel Omar, intervenuto solo in una fase successiva. Per il resto il
ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione laddove lo stesso
Tribunale esprimeva dubbi sul contenuto minaccioso delle espressioni
pronunciate dall’indagato, affermando che le stesse potevano essere state
equivocate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il 7/11/2012 il difensore dell’indagato depositava dichiarazione di rinuncia al
ricorso. L’atto risulta tuttavia sottoscritto unicamente dal predetto difensore, del
quale non è documentata la disponibilità di procura speciale alla rinuncia
all’impugnazione; in assenza della quale il difensore non è legittimato a
presentare una valida rinuncia, anche laddove, come nel caso di specie, lo stesso
abbia proposto il gravame (Sez. 3, n. 24341 dell’08/04/2003, Salleo,
Rv.224933; Sez. 4, n. 23609 del 18/03/2004, Hamemi, Rv.228784; Sez. 6,
n.42181 del 27/11/2006, Ferrieri Caputi, Rv.235302; Sez. 1, n.7764 del
27/01/2012, Santonastaso, Rv.252080). La dichiarazione di cui sopra è pertanto
priva di effetti.
Il ricorso è comunque inammissibile.
Manifestamente infondata è in primo luogo la doglianza sull’asserito
travisamento delle dichiarazioni della teste Stoica, le quali venivano riportate
nella sentenza impugnata negli esatti termini indicati dal ricorrente,
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ossia

provvedimento impugnato individuava gli indizi nelle dichiarazioni di Salvator

nell’aver la teste riferito che l’indagato puntava la pistola contro Mohamed Abdel
Omar; la circostanza veniva infatti valutata dai giudici di merito non quale
direttamente rappresentativa di una condotta minacciosa rivolta nei confronti
della parte offesa Salah, ma quale riscontro alle dichiarazioni di quest’ultima
nella descrizione del comportamento intimidatorio complessivamente tenuto
dall’indagato.
Altrettanto manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della
motivazione rispetto ai dubbi espressi nella sentenza sul tenore delle espressioni

tema della configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto per motivi
di odio razziale di cui all’art. 3 legge 25 giugno 1993, n.205, che veniva in effetti
esclusa, ma non anche con riferimento alla costrizione del Salah all’esibizione del
permesso di soggiorno.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in (.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di (.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 09/11/2012

Il Consigliere estensore

profferite dall’indagato. Tali incertezze venivano infatti esposte limitatamente al

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